a cura della Segreteria Provinciale

Concorsi


QUESITO

Gentilissimi, sono abilitata siss A047 e sostegno corso siss 400 H (Corso per scuola secondaria) A luglio scorso ho preso abilitazione A059 (Scienze e matematica alle medie), volevo sapere se sono automaticamente abilitata anche sul sostegno per le medie AD00 visto che sono in possesso del titolo di sostegno 400 H. Grazie.
 

RISPOSTA

Certamente sì.

data 18/09/2013


QUESITO

salve,
vorrei approfittare della Vs gentile cortesia per porVi un quesito.
Ho partecipato al concorso a cattedra per docenti di scuola primaria e dell'infanzia, superando tutte le prove.
Al momento della presentazione della domanda, mediante il sistema on line, ho inserito, come titoli valutabili, tra l'altro, l'abilitazione alla scuola elementare e l'abilitaizione alla scuola materna.
Tuttavia, il sistema delle domante on-line, non mi ha consentito di inserire l'abilitazione del personale educativo della quale sono in possesso.
Attenendomi strettamente alle indicazioni successivamente emanate dall'USR-Sicilia, nella autodichiarazione da presentare entro il 31 luglio, ho indicato soltanto i titoli già inseriti nella domanda di partecipazione al concorso, non indicando, pertanto, la abilitazione a personale educativo.
Tuttavia, con una dichiarazione successiva alla data fissata del 31 luglio, a rettifica ed integrazione della precedente autodichiarazione, ho comunicato all'USR di essere in possesso anche di tale ultimo titolo, conseguito prima della pubblicazione del bando di concorso.
Secondo Voi la abilitazione a personale educativo è titolo valutabile ai fini della graduatoria del concorso di scuola dell'infanzia e del concorso di scuola primaria?
Se sì, come mai il sistema delle istanze on line, non mi ha consentito l'inserimento di tale titolo.
Avendo inserito il medesimo titolo nella integrazione (tardiva) alla autodichiarazione dei titoli, ho diritto a che questo mi venga valutato?
saluti e grazie per l'aiuto e per la Vs cortese attenzione e disponibilità.

RISPOSTA

Innanzi tutto complimenti per il superamento delle prove del concorso. Per quanto riguarda la valutazione dell'abilitazione a personale educativo,  questa non rientra tra i titoli previsti dalla tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (Allegato A del DDG n. 82 del 24 settembre 2012).
Per rispondere alla Sua seconda richiesta, la presentazione di un titolo non dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso non viene valutato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DDG n. 82/2012, che testualmente recita: La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' consentita, dopo il termine di presentazione della documentazione, solo la correzione di irregolarità o di omissioni (art. 71 comma 3, del DPR succitato). L'USR Sicilia, con nota n. 13365 del 21/06/2013, aveva fornito precise indicazioni sulla presentazione dei titoli.
 

data 02/09/2013


QUESITO

QUESITO 1
Quale è l’organo della P.A. scolastica preposto al controllo degli abusi dei benefici della L. 104/92 anche in caso di autodichiarazioni false rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: l’Ufficio che riceve la domanda e concede il beneficio cioè l’Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale delegato alle immissioni in ruolo, oppure il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro ai sensi dell’art. 33, comma 7 bis, L. 104/92, dove presta servizio il docente che assiste il disabile?

QUESITO 2
Sul concetto di “rivedibilità” espresso dalla Commissione Medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 se possa essere integrato o interpretato in rapporto alla patologia invalidante di “non rivedibile” come “permanente” ai sensi del D.M. 2 agosto 2007 o solo impugnato nei modi e termini di legge.-

QUESITO 3
Se il beneficio dell’art. 33, comma 5, della L. 104/92, priorità nella scelta della sede provvisoria, nelle immissioni in ruolo per i singoli contingenti provinciali, attingendo dagli idonei della graduatoria regionale 1999 possa operare su tutto il territorio regionale facendo scegliere con priorità la provincia e la sede di servizio al docente assistente il disabile, oppure operi solo nel contingente provinciale assegnato per merito se coincidente con la provincia di residenza del disabile da assistere.

QUESITO 4
Se legittimo o meno il “trasferimento” dell’assistenza sullo stesso padre disabile, dal giorno precedente al giorno successivo tra due sorelle germane, non derivante da situazioni contingenti e necessitate, ma per accordo familiare finalizzato ad agevolare altro familiare ad ottenere i benefici dell’art. 33, comma 5, L. 104/92, a scapito di altri lavoratori, in occasione della scelta della sede nell’ immissione in ruolo da Graduatoria Regionale 1999 nella scuola primaria, in applicazione delle disposizioni del contratto sulla mobilità docenti della scuola artt. 7, 8 e 9 dell’ a.s. 2011/2012.
 

 

RISPOSTA

I benefici della legge 104 non si acquisiscono attraverso autocertificazioni ma attraverso certificazioni mediche, a partire dal medico curante, per il rilascio del certificato introduttivo che sarà inviato all'INPS. Segue poi la visita che avviene presso la Commissione dell' USL competente che, dal 1 gennaio 2010, è integrata anche con un medico dell’INPS.
Al termine della visita, viene redatto il verbale che riporta l’esito e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Quindi, l'organo competente ad accertare i requisiti è l'INPS.
L'art. 33 della legge 104 ha subito delle modifiche e, a proposito dei controlli sugli "abusi" o sulla legittimità della fruizione delle agevolazioni, è stato aggiunto, dal "collegato lavoro - art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183", il comma 7 bis che così recita: "Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo da graduatoria di merito, i docenti che beneficiano degli effetti di cui all'art. 33 commi 5, 6, 7 della legge 104/92, hanno diritto alla priorità nella scelta della sede provvisoria a livello provinciale e non nella scelta della provincia. Tuttavia, in alcune regioni vengono stipulate intese con le OO.SS. che regolano le assunzioni a tempo indeterminato, come ad esempio l'USR Abruzzo nella cui Intesa con le OO SS., al punto 10, prevede la precedenza della scelta della sede a livello regionale ai docenti che beneficiano degli effetti di cui all'art. 33, comma 6 (persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità).

Per quanto riguarda il balletto del "trasferimento dell'assistenza" è tassativamente escluso dal succitato art. 24 della Legge n. 183/2010 che ha stabilito, in modo esplicito, che il diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla Legge n. 104/92, per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, può essere riconosciuto ad un solo lavoratore in possesso dei requisiti di legge, per assistere la stessa persona con disabilità (referente unico).

data 30/03/2013
 


QUESITO

Ho il diploma di scuola magistrale quinquennale progetto sperimentale esperia,1994/95 sono in possesso dei tre anni di servizio presso scuole dell'infanzia posso abilitarmi con il TFA speciale alla scuola primaria?

 

RISPOSTA

È ancora presso le Commissioni parlamentari, in attesa del prescritto parere, la bozza di regolamento sui TFA speciali recante modifiche al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 sulla formazione iniziale degli insegnanti.
Secondo tale regolamento, "ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L’aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola primaria".
Pertanto lei può partecipare al TFA speciale per la scuola primaria. Restiamo, comunque, in attesa della definitiva approvazione del regolamento.

data 22/01/2013
 


QUESITO

Sono un docente di scuola secondaria di 1° grado (classe di concorso A043) in pensione. Desidero fare domanda per commissario al Concorso per docenti. Esiste un modello di domanda?

RISPOSTA

La presentazione della domanda per far parte delle Commissioni giudicatrici del concorso dovrà essere presentata in modalità telematica, tramite Istanze on line.
Di seguito trova tutta l'informazione che le serve:
 
 
 
data 18/12/2012