Varie |
QUESITO
Mio figlio è nato il 17 gennaio 2012, quindi sarà un anticipatario.
posso stare tranquilla che l'iscrizione andrà a buon fine? Ho avuto
lo stesso problema con la mia prima bambina, che è nata nel mese di
febbraio e me l'hanno accettata con un po' di problemi ... mio
marito ha dovuto fare un po' di "caos" perché me l'accettassero.
Aspetto vostra risposta.! RISPOSTA La circolare ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 non è stata ancora emanata, ma si ritiene che l’impianto della circolare sarà sulla linea di quella relativa all’anno in corso (vedi nostro articolo in merito). Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, sulla falsa riga della circolare dell’anno in corso, la nuova circolare dovrebbe prevedere che: “Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2014 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2015. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; • alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. Dovranno, comunque, essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.”
La invitiamo a seguire il sito dello SNALS di Brindisi www.snalsbrindisi.it in cui troverà la nuova circolare sulle iscrizioni non appena sarà emanata. data 08/01/2014 |
QUESITO Sono una docente a tempo
indeterminato posso essere socio ed amministratore in una società s.r.l.
di una ditta edile? RISPOSTA L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (per il part-time è diverso) facendo riferimento agli artt. 60 e seguenti del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e, tra l’altro, all’art. 508, comma 10, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. La normativa citata prevede che il dipendente pubblico (quindi il docente) “non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”. Riteniamo, pertanto, che può, senza dubbio, essere socio della S.R.L. ma non amministratore.
data 05/10/2013 |
QUESITO
Sono un'insegnante di scuola
primaria neoassunta in ruolo. Nella scuola in cui presto servizio sono
stata cambiata di plesso, prima dell'inizio delle lezioni, in favore di
una supplente che aveva lavorato in quel plesso lo scorso anno, per il
criterio della continuità didattica. Nel nuovo plesso, poi, mi sono
ritrovata un orario con otto ore consecutive di lezione, compresa la
mensa, in un giorno della settimana. E' normale tutto ciò? RISPOSTA L'assegnazione dei docenti ai plessi è regolata dalla contrattazione di istituto e, di solito, i criteri sono quelli dell'anzianità di servizio e della continuità didattica. In questo caso, poiché Lei è al primo anno di insegnamento in quella scuola che non è la Sua sede definitiva, considerato che la supplente aveva già insegnato in quel plesso lo scorso anno, visto che le lezioni non erano ancora cominciate, il dirigente scolastico ha voluto tenere presente il criterio della continuità didattica nell'assegnare a quel plesso la supplente. Diverso è il discorso sul numero di 8 ore consecutive di lezione, anche se c'è la mensa che per Lei, comunque, rappresenta ora di lezione. Anche se il CCNL del comparto scuola nulla dice sul numero massimo di ore di lezione in un giorno (dovrebbe essere previsto nel contratto di istituto), il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" prevede al massimo sei ore consecutive di lavoro (art. 8, comma 1).
data 18/09/2013 |
QUESITO
Buongiorno, RISPOSTA Assolutamente non si è obbligati a prestare ore di insegnamento oltre l'orario di servizio. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (Artt. 28 e 29 del CCNL). data 18/09/2013 |
QUESITO Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia. Ho tre figli, il più piccolo di 22 mesi. Vorrei sapere se , data l'età del bambino, potrei svolgere le mie ore di servizio facendo soltanto il turno antimeridiano. Grazie RISPOSTA Non esistono norme che danno diritto alla lavoratrice madre di scegliere il turno di lavoro. Le agevolazioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono contenute nell'art. 12 del CCNL che richiama il decreto legislativo n. 151/2001. data 31/08/2013 |