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Bozza della legge di stabilità 2013

                                                              vedi le norme per la scuola

Il testo, approvato martedì, 9 ottobre 2012 dal Governo, si compone di 14 articoli, due allegati e un elenco

Sommario

Articolo 1   – Risultati differenziali
Articolo 2   – Gestioni previdenziali
Articolo 3   – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
Articolo 4   – Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici
Articolo 5   – Riduzione della spesa degli enti territoriali
Articolo 6   – Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario
Articolo 7   – Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
Articolo 8   – Finanziamento di esigenze indifferibili
Articolo 9   – Trasporto pubblico locale
Articolo 10 – Istituzione dell’Agenzia per la Coesione
Articolo 11 – Riordino degli enti di ricerca
Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate
Articolo 13 – Fondi speciali e tabelle
Articolo 14 – Entrata in vigore

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Risultati differenziali disegno di legge di stabilita’

Allegato 2 (articolo 2, commi …) – Trasferimenti alle gestioni previdenziali

Elenco 1 (articolo 3, comma…) – Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero

Articolo 1 – Risultati differenziali
I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell’allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
 

Articolo 2 – Gestioni previdenziali
1. Nell’allegato 2 sono indicati:
a) l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l’anno 2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell’allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
 

Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell’elenco n. 3 allegato alla presente legge.

2. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

3. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 4

4. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati

5. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 6 e 7

6. Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001

7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a) , del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l’anno 2013 e di 11.022.401 di euro annui a decorrere dal 2015.

8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 9 a 20

9. Al decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma: “1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”
b) all’art. 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2 ter, Il provvedimento che accoglie la domanda proposta per far valere il diritto di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 è esente dall’obbligo della registrazione.».

10. All’articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma é sostituito dal seguente comma: «I compensi liquidati dal giudice e posti carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese.». Le disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al comma 9 lettera a) si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

11. All’articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) il comma 2 é sostituito dal seguente comma:
«2. Con decreto del Ministro della giustizia .e dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate:
a)le prestazioni previste al comma 1, le modalità ed i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b).il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente.»;
b) il comma 4 è abrogato.

12. L'abrogazione dell'articolo 96 comma 4 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo art. 96, come modificato dal comma 11 lettera a) del presente articolo.

13. All’articolo 22, terzo comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 15783 le parole «due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non. inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superidre.» sono sostituite dalle seguenti parole: «un titolare e un supplente è un magistrato in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due titolari e due supplenti sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.». La presente disposizione si applica agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

14. All’articolo 1 della legge. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 294-bis e’ sostituito dal seguente comma: «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata ì fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»

15. All’articolo 12, comma 2, del decreto legge 6, luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari.»;
b)al comma 2, lettera a), dopo l’ultimo periodo, è inserito il seguente: «Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria»;
c)al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «ed il Ministero della Giustizia».

16. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali è attribuita ai ministeri di seguito indicati:
a) al ministero della salute è assegnata la vigilanza sull’Ordine dei biologi, sull’Ordine dei chimici e sull’Ordine dei tecnologi alimentari;
b) al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull’ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull’Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
c) al ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnata la vigilanza sull’Ordine dei consulenti del lavoro e sull’Ordine degli assistenti sociali;
d) al Ministero dell’economia e delle finanze è assegnata la vigilanza sull’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Tutte le attribuzioni in materia elettorale conferite al ministero della giustizia dalla legge 18 febbraio .1989, n. 56 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 sono attribuite ai ministero della salute.

17. All’articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 6, lettera s), sono apportate le seguenti modificazioni :
- al capoverso c), le parole “euro 1.500″ sono sostituite con “euro 1.800″;
- il capoverso d), è così sostituito “per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;”;
- al capoverso e), primo periodo, le parole “euro 600″ sono sostituite con “euro 650″;
b) al comma 10:
- dopo le parole “commi 6,” sono aggiunte “lettere da b) a r), “;
- le parole “e amministrativa” sono soppresse;
- in fine, è aggiunto il seguente periodo “Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.”;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, può essere, in tutto o in parte, destinata all’erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.”;
d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente; 11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all’assunzione di personale di magistratura amministrativa, e, per la restante quota, nella misura del cinquanta per cento all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12 anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all’erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa.”;
e) al comma 12, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente “Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia ed il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili ed amministrativi in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all’anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l’incremento della quota variabile del compenso di cui all’articolo 12, comma 3-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.”;
f) il comma 13 è sostituito dal seguente “Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, e l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai commi 11 e 11-bis e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.”.
g) al comma 14, primo periodo, dopo le parole “di cui al comma 10″ sono inserite le seguenti: “, secondo periodo”.
h) al comma 15, le parole “del decreto di cui al comma 11″ sono sostituite dalle seguenti “dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis”.

18. Il contributo di cui all’articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 1 lettera a), è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

19. Il maggior gettito derivante dall’applicazione dei commi 1, lettera a), e 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come introdotto dal comma 1, lettera b), terzo alinea.

20. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

21. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 22 a 27

22. L’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall’anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

23. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23 con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede all’adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell’articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell’articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti – funzione all’estero di assoluta priorità.

25. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 11 della legge 31 marzo 2005, n. 56 è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

26. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000, per l’anno 2013, di euro 5.963.544 per l’anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall’anno 2015 .

27. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995 n.51 è abrogata.

28. E’ autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall’anno finanziario 2013, quale contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

norme per la scuola ________________________
29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.

30. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.

31. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

34. Al comma 7 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole “può riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti: “risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.

35. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito, nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

36. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
b)al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;
c)dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.

37. All’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

39. Al comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.

40. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.

41. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.

42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua.

43. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

44. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. ”

45. Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

46. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a)al primo periodo, le parole “trecento unità” sono sostituite dalle seguenti “centocinquanta unità”;
b)al secondo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”;
c)al terzo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”.

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’Amministrazione richiedente.
______________________________________

49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 50 a 57

50. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l’anno 2013, di euro 3 milioni per l’anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2015.

51. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall’anno 2013.

52. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1996, n. 611 è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall’anno 2013

53. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 è ridotta di euro 6.971.242 per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016.

54. Gli oneri previsti dall’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono ridotti di 10.249.763 euro per l’anno 2013 e di 7.053.093 euro a decorrere dall’anno 2014.

55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media, è rideterminato in 210 per l’anno 2013 e in 200 a decorrere dall’anno 2014.

56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall’anno 2013.

57. Al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sostituire le parole «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» con le seguenti «, pari a euro 2.673.000 per l’anno 2013 e pari a euro 3.172.000 per l’anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».

58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le disposizioni di cui ai commi da 59 a 62

59. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, l’Istituto per lo sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è autorizzato a versare all’entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000,00 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000,00 entro il 31 gennaio 2014, euro 7.800.000,00 entro il 31 gennaio 2015.

60. La riduzione delle spese di cui all’articolo 8, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 -2015, in 3.631.646.

61. I benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l’anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dall’anno 2016.

62. All’art. 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: “destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato” con le parole: “versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.”..

63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per le disposizioni di cui ai commi da 64 a 65

64. All’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire le parole: “al 31 dicembre 2015″ con le parole: “al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari” .

65. All’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della parola “accreditate” sono aggiunte le seguenti parole: “con priorità per quelle”;
b) le parole: “con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali”;
c) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni”.

66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 64

67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l’effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell’attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei Servizi di Assistenza Sanitaria.

68. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2013.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618, per la parte non abrogata dal comma 6, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 4 si provvede attraverso l’imputazione, tramite le regioni e province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 6, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

73. Le modalità applicative dei commi da 4 a 7 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

74. Dall’attuazione del presente articolo sono previsti risparmi di spesa quantificati in € 22.000.000 per l’anno 2013, € 30.000.000 per l’anno 2014 ed € 35.000.000 a decorrere dal 2015.
 

 

Articolo 4 – Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici
1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell’importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati.

2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
 

Articolo 5 – Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. All’articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire:
a)al primo periodo le parole “1.000 milioni di euro” con le seguenti “2.000 milioni di euro” e le parole “1.050 milioni di euro” con le parole “2.050 milioni di euro”;
b)al quarto periodo, le parole “per ciascuna regione, in misura corrispondente” con le seguenti “per l’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale”.

2. All’articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 all’ultimo periodo aggiungere dopo le parole “dalle predette procedure” le seguenti “incrementati di 500 milioni di euro annui”.

3. Al primo periodo dell’articolo 16, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole “2.000 milioni di euro” con “2.500 milioni di euro” e le parole “2.100 milioni di euro” con “2.600 milioni”.

4. Al primo periodo dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole “1.000 milioni di euro” con “1.200 milioni di euro” e le parole “1.050 milioni di euro” con “1.250 milioni”.

5. Al comma 8 dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti.

6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla presente legge, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo, è pari, nell’anno 2013, all’importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell’interno nell’anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
 

Articolo 6 – Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario
1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:
a)all’articolo 15, comma 13, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono inserite le seguenti: “e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e”;
b)all’articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento”.

2.In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

3 Al comma 51, dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall’articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013″.
 

Articolo 7 – Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l’emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internate istituzionale dell’ente.

1-quater. Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Consob non possono acquistare immobili né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l’anno 2013 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. All’art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "e comunque non superiore a 2 milioni di europer l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti "di euro per l'anno 2012". Nel medesimo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le stesse finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.";
b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
8-sexies. "I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivodella Corte dei conti.

4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche come individuate  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la consob non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 1 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

6. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza

8. L’applicazione delle disposizioni dei commi da 4 a 7 costituisce per le Regioni condizione per l’erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

9. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Consob possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

10. All’articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “e altamente qualificata,” sono aggiunte le seguenti: “non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.

11. All’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: “Le medesime società applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi”.

12. Al fine di garantire la sicurezza informatica, assicurare l’omogeneità dei sistemi informativi pubblici e promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica in materia informatica, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipula apposita convenzione con il Ministero dell’Economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Con la citata convezione sono regolati la durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio ed è assicurata la copertura dei relativi costi.

13. L’indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 1, sono esercitati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

14. All’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al secondo periodo, dopo le parole “gli obblighi” sono aggiunte le seguenti parole: “e le facoltà” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento

15. All’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il periodo “ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,” è sostituito dal seguente periodo: “ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,”

16. All’articolo 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono eliminate le seguenti parole: “sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione”.

17. All’articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole “validamente stipulato un” è aggiunta la seguente parola: “autonomo” e sono eliminate le seguenti parole: “, proposta da Consip S.p.A.,”.

18. All’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 il periodo “In casi di particolare interesse per l’amministrazione,” è sostituito dal seguente periodo: “Ove previsto nel bando di gara,”; prima della parola “condizioni” è aggiunta la seguente parola “stesse” e sono soppresse le seguenti parole: “migliorative rispetto a quelle”.

19. All’articolo 1, comma 26 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello per la funzione pubblica, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma”.

20. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze gestito attraverso Consip S.p.A,. possono essere stipulati uno o più accordi-quadro ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono aderire.

21. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze.

22. Alla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 in modo da garantire l’invarianza complessiva della spesa.

23. La Commissione di cui al comma 1, si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell’economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.

24. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione ed ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:
a) spegnimento dell’illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;
b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell’affievolimento dell’illuminazione, anche combinate fra loro;
c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi ed archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure sub b);
d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarvisi secondo i rispettivi ordinamenti.

27. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza procedimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC ed è istituita la Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA che, a decorrere dal suo insediamento, subentra nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni soppresse e nei procedimenti in corso di trattazione presso di esse.

28. La Commissione unica, di cui al comma 1, è composta da 50 esperti. L’incarico dei componenti delle Commissione unica è di durata triennale, rinnovabile una sola volta. La Commissione è presieduta, a titolo gratuito, dal Direttore generale competente in materia di valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede alla programmazione dei lavori. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento della Commissione.

29. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i componenti della Commissione unica sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra soggetti dotati di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, mediante valutazione dei curricula. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina dei componenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione, in ogni caso non superiore all’ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, composto da una parte a titolo di compenso per l’attività istruttoria VIA-VAS ed una parte a titolo di compenso per l’attività istruttoria AIA, nel limite delle risorse annualmente disponibili ai sensi del comma 7. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al precedente periodo, il trattamento economico spettante ai componenti della Commissione unica è pari all’ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 33.

31. A decorrere dall’insediamento della Commissione unica, sono abrogati gli articoli 8, ad esclusione del comma 4, e 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rispettivamente modificati e integrati dall’articolo 2, comma 5, lettera b), e comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nonché gli articoli 9, fatta eccezione per i commi 4 e 6, e 10 del DPR n. 90 del 2007 ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dal presente articolo.

32. Sino all’insediamento della Commissione unica di cui al presente articolo, per lo svolgimento delle attività sinora di competenza, rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, queste ultime continuano ad operare, in deroga alla soppressione di cui al comma 1 del presente articolo. Le denominazioni “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS” e “Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC”, ovunque ricorrano, sono sostituite con la denominazione “Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA”.

33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione unica, per l’effettuazione delle procedure VIA, VAS e AIA e per le relative verifiche tecniche, anche in corso d’opera, e le conseguenti necessità logistiche ed operative, nonché per l’effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente per la copertura degli oneri per le procedure VIA-VAS e AIA.

34. La verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è effettuata dall’ISPRA. Per la copertura degli oneri per le verifiche tecniche, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione con le modalità di cui al comma 7, provvede a trasferire all’ISPRA le ulteriori risorse resesi disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’ISPRA programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero e rendiconta le attività svolte con le modalità di cui all’articolo 12 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123.

35. L’Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall’ autorità soppressa, sono attribuiti alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni ed i compiti già affidati all’Autorità Marittima dello Stretto ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n 128, le competenze in materia di controllo dell’area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008 e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

37. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l’assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell’area di giurisdizione dell’autorità soppressa, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

38. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. I permessi fruiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente stesso o per l’assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa.
All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni
 

Articolo 8 – Finanziamento di esigenze indifferibili
1. E’ autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e del Fondo Globale per l’Ambiente.

2. E’ parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall’Italia ai Fondi Multilaterali di Sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall’ art. 7 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito ……..:
a) International Development Association (IDA) –Banca Mondiale per euro 1.084.314.640 relativi alla quattordicesima ( IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del fondo;
b) Fondo Globale per l’Ambiente (GEF) per euro 155.990.000 relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del fondo;
c) Fondo Africano di Sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689 relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima ricostituzione (AfDF 12) del fondo;
d) Fondo Asiatico di Sviluppo (ADF) per euro 127.571.798 relativi alla nona (ADF 10) e alla decima ricostituzione (ADF 11 del fondo;
e) Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo per 58.000.000 relativi alla nona ricostituzione del fondo.
f) Fondo Speciale per lo Sviluppo della Banca per lo Sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del fondo.

3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013.

4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi ad opere in corso di realizzazione ai sensi dell’articolo 2, commi 232-234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013.

6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2013, di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e di 530 milioni di euro per l’anno 2015.

8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l’anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

9. Per l’attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro per l’anno 2015.

10. Il fondo di cui all’art. 4 del decreto-legge del …..n. .., è incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2013.

11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze

12. Al fine di consentire alla Regione Campania l’accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l’anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.

14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo alla Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

15. E’ autorizzato il rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 182 per la partecipazione dell’Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. La spesa di cui al presente comma, pari a euro 58.131.031, è ripartita in euro 11.818.704 per l’anno 2013, euro 11.647.276 per l’anno 2014 e euro 34.665.051 per l’anno 2015.

16. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013.

17. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l’anno 2013.

18. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l’anno 2013.

19. Al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di parte capitale, come definite dall’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa

20. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2013.

21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, nonché in materia sociale e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo ed il riparto tra le anzidette finalità sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

22. la dotazione del fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.

23. Le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

Articolo 9 – Trasporto pubblico locale
1. L’articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è cosi sostituito:
“Articolo 16-bis
1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato da un importo pari all’ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, l’equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell’importo di 465 milioni di euro per l’anno 2013, di 443 milioni di euro per l’anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio e dell’accisa sulla benzina, previste rispettivamente, dagli articoli 1, commi 295-299, della legge n. 244 del 2007 e 3, comma 12, della legge 549 del 1995, che sono abrogati dal 1° gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è sostituita dall’aumento della compartecipazione all’iva. Conseguentemente, all’articolo 30, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo.

2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un’offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata ;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

3. Per l'anno 2012 il Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3 del decreto legge n. 201 del 2011 è ripartito sulla base del criterio storico.

4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997 con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio.

6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1° gennaio le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all’Osservatorio istituito ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 i dati economici e trasportistici che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere. I dati dovranno essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.

8.Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto di cui al comma 2.

9. La regione non può avere completo accesso al fondo di cui al comma 1, se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite, per l’ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari ad acta,
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale,
c) le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta.”
 

Articolo 10 – Istituzione dell’Agenzia per la Coesione
1. È istituita l’Agenzia per la Coesione, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. L’Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile ed ha sede legale in Roma.

3. L’Agenzia per la Coesione interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell’Unione Europea e in coerenza dell’articolo 119 comma 5 e articolo 3 comma 2 della Costituzione italiana e.

4. All’Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 24- lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 è trasferito al Ministero dell’economia e delle finanze.

5. L’Agenzia svolge, su indirizzo del Ministero vigilante, le funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla programmazione e attuazione della politica di coesione, così come derivanti dal Trattato dell’Unione Europea e dai regolamenti comunitari nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art.14 del DPR 28 novembre 2008, n. 197, con esclusione della Direzione generale per le attività imprenditoriali e delle funzioni relative all’attività di indirizzo e vigilanza nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa che resta attribuita al Ministero dello sviluppo economico, fatto salvo le funzioni di indirizzo e vigilanza rientranti negli ambiti di competenza dell’Agenzia stessa.
In particolare, l’Agenzia:
a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove rilevante, la coerenza e complementarietà con le politiche pubbliche e gli interventi di settore collegati per materia;
b) d’intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, provvede in materia di interventi per lo sviluppo collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli obiettivi operativi degli investimenti pubblici;
c) istruisce per il Ministro vigilante le proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione comunitaria e nazionale;
d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull’attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali comunitari;
e) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi nazionali per la coesione ai sensi del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e atti integrativi e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull’attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi nazionali;
f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi attraverso: il ricorso sistematico alla valutazione; l’apertura al pubblico di informazioni e dati sulla politica e sui progetti finanziati; la costruzione di un sistema di indicatori di risultato; l’organizzazione delle necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative; e, ove appropriato, la definizione di meccanismi premiali o sanzionatori; la formulazione di iniziative di innovazione amministrativa, e il sostegno mirato ai soggetti coinvolti nella programmazione e attuazione;
g) provvede all’esercizio delle funzioni di coordinamento centrale per la costruzione dei Conti pubblici territoriali finalizzati, tra l’altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio di addizionalità dei fondi strutturali comunitari previsto dai regolamenti;
h) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree;
i) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di competenza.
Nello svolgimento dei propri compiti, l’Agenzia opera sulla base delle direttive impartite dal Ministro vigilante e:
- agisce secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e del coinvolgimento del partenariato economico–sociale nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi;
- assicura i necessari caratteri di specializzazione di competenze e alta professionalità specifica delle strutture, garantendo inoltre la separazione funzionale di quelle cui è demandato l’esercizio di funzioni per i quali la normativa comunitaria prevede posizione di indipendenza funzionale e organizzativa;
- promuove lo snellimento e l’abbreviazione dei procedimenti anche sulla base di adeguate tecnologie informatiche;
- attua tutte le misure volte a conseguire l’ottimizzazione delle risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore generale, scelto previo avviso pubblico in base a criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell’agenzia;
b) il Comitato direttivo, composto da quattro membri e dal Direttore dell’Agenzia che lo presiede;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore dell’Agenzia per la coesione. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell’Agenzia, in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall’articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione, istituendo apposite strutture di controllo interno, e stabilisce i principi sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Agenzia.

10. Lo Statuto prevede che il Comitato direttivo, oltre al Direttore dell’Agenzia, sia composto da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministro dell’Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza Unificata. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e partecipano al Comitato direttivo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di adozione di regolamenti e degli altri atti di carattere generale che regolano l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nonché le attribuzioni delle funzioni agli organi e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.

11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, sono soppressi il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 14 del DPR del 28 novembre 2008, n. 197, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali.

12. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo al Dipartimento soppresso, tutte le strutture del Dipartimento, incluso il Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, operanti alla data di approvazione della presente legge continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell’Agenzia. Il Direttore Generale dell’Agenzia esercita in via transitoria le funzioni di direzione del Dipartimento di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente alle strutture oggetto del trasferimento all’Agenzia, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell’Agenzia. E’ trasferito all’Agenzia il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico assegnato, alla data del 1° gennaio 2013, alle strutture del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione oggetto del trasferimento all’Agenzia. E’ fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Per i restanti rapporti di lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai regolamenti di organizzazione.

13. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo può optare per il transito alle dipendenze dell’Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenze dell’Agenzia, dell’anzianità di servizio maturata nel Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all’Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.

14. Nelle more della definizione della effettiva dotazione organica dell’Agenzia, per la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per effetto di quanto previsto dai commi 12 e 13 del presente articolo, si provvede mediante l’istituto del comando;

15. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’ “AREA I”.

16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia, è determinata l’effettiva dotazione organica, entro il limite del 10% della stessa dotazione per i posti di funzione dirigenziale di livello generale, tenendo conto delle funzioni assegnate all’Agenzia e delle competenze tecnico-amministrative dei profili professionali necessari per la loro attuazione, in misura comunque non superiore al numero delle unità in servizio, alla data del 1° gennaio 2013, presso le strutture interessate dal trasferimento all’Agenzia. A tal fine si provvede fissando: una dotazione organica a regime, nel rispetto della normativa vigente, entro un limite massimo di 200 unità da conseguirsi non oltre il 1° gennaio 2015, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa in un’ottica di razionalizzazione delle spese per il funzionamento e di ottimizzazione delle risorse complessive comprensive del contributo delle risorse collegate alle disposizioni dei regolamenti comunitari

17. Entro la data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell’Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è ridefinita l’organizzazione, la composizione e la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non superiore a 50 unità.

18. Con decreto del direttore dell’Agenzia per la coesione sono indicati i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del Nucleo di cui al comma 17 e stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti.

19. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 16, le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle funzioni di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo.

20. All’attuazione dei commi da 7 a 18 del presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21. All’Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l’assistenza in giudizio di cui all’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

22. I risparmi derivanti dall’attuazione del comma 17 del presente articolo, in misura pari a 932.446,86 di euro, sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’ articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

23. L’Unità tecnica finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e la Segreteria tecnica della cabina di regia di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 sono abrogate.

24. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assume la denominazione di “Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato”, e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, la composizione e i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del nuovo Nucleo e stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti. Restano ferme la competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità.

25. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 24 del presente articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.

26. Gli incarichi in essere presso l’Unità tecnica finanza di progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 24 del presente articolo.

27. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi da 23 a 26, in misura pari a 2.200.000,00 euro sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’ articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
 

Articolo 11 – Riordino degli enti di ricerca
1. Al fine di assicurare la piena integrazione e il coordinamento unitario dell’attività di ricerca del Paese, il sistema della ricerca è organizzato in:
a)Centro nazionale delle ricerche (CNR; di seguito, Centro), di cui ai seguenti commi;
b)Agenzia per il trasferimento tecnologico, di cui all’articolo 2;
c)Agenzia per il finanziamento della ricerca, di cui all’articolo 3.
2. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale delle ricerche (Cnr), che svolge il ruolo di coordinamento e di rappresentanza unitaria in materia di ricerca dei seguenti enti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di astrofisica, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, l’Istituto nazionale di ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l’Istituto italiano di studi germanici, l’Istituto nazionale di alta matematica, il Museo storico della fisica, il Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” nonché l’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sono soppressi e i relativi organi statutari decadono.
4.Le funzioni e i compiti in materia di ricerca attribuite agli enti di cui al comma 3 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al Centro, nei termini di cui al comma 5.
5.Gli organi statutari ordinari e straordinari degli enti di cui al comma 3, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli enti soppressi fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisponendo e deliberando un’analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all’entrata in vigore della presente legge e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un’ analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione del Centro per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.
7. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni con riferimento alle risorse umane e al trattamento economico e contrattuale che ne consegue secondo i seguenti criteri:
a)le dotazioni organiche del Centro possono essere incrementate entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti soppressi;
b)in attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione del!’ articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale transitato continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto enti ricerca e dell’ area VII;
c)i dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Cnr sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. 11 Centro provvede conseguentemente a rimodulare o a ridetenninare le proprie dotazioni organiche nei limiti di cui di cui alla precedente lettera a);
d)i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti pin elevato rispetto a quello previsto per il personale del Centro, e attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
e)per i restanti rapporti di lavoro it Centro subentra nella titolarità degli stessi, fatta eccezione per i contratti di diritto privato stipulati per le funzioni apicali, the si intendono recesso;
f)per lo svolgimento delle funzioni attribuite, it Centro può altresì avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unita previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi;
g)il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso gli enti soppressi può optare per il transito alle dipendenze del Centro. Il transito e effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell’esperienza maturata nel settore dell’innovazione tecnologica, dell’anzianità di servizio negli enti soppressi e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato al Centro ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.
8. Il Centro predispone annualmente il documento di vision strategica unitario della ricerca, in coerenza con quanto già previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ai fini della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).
9. Sono organi del Centro:
a)il presidente;
b)il consiglio di amministrazione;
c)il collegio dei revisori.
10. Il presidente e il legale rappresentante del Centro e presiede it consiglio di amministrazione.
11. I1 consiglio e formato dal presidente e da quattro componenti scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di elevata e comprovata qualificazione scientifica professionale, nominati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca.
12. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibility di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.
13. Il consiglio provvede all’elaborazione dello statuto del Centro da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, all’approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
14. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni del Centro, prevedendone l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del personale e di amministrazione, contabilità e finanza e salvaguardando la peculiarità delle attività di ricerca degli enti soppressi anche attraverso mantenimento dei relativi consigli scientifici e delle rispettive denominazioni.
15. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
16. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il trasferimento tecnologico, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente in forma aggregata.
17. L’Agenzia per il trasferimento tecnologico ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese e l’alta formazione tecnologica, anche attraverso il coordinamento unico dei risultati della ricerca svolto dal Centro, di cui all’articolo 1. Dall’entrata in vigore della presente legge le funzioni e i compiti svolte dal centro e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui all’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di nuove tecnologie e trasferimento tecnologico, l’energia e l’ambiente, e le relative funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell’ente sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all’Agenzia.
18. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
19 Il Centro collabora con l’Agenzia per il raggiungimento dello scopo cui al presente articolo, stipulando apposite convenzioni.
20. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dalla presente legge, all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
21. L’Agenzia trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
22. Sono organi dell’Agenzia:
a)il direttore generale;
b)il comitato di indirizzo;
c)il collegio dei revisori dei conti.
23. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo avviso pubblico, nomina il direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.
24. Il comitato è composto da tre consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione scientifica professionale in campo trasferimento tecnologico, nominati, entro 30 giorni dalla entrate in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
25. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con it Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
26. II comitato elabora lo statuto dell’Agenzia da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, alla approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
27. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, e designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
28. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
29. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e comunque fino alla piena operatività del direttore, il Centro assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli enti soppressi, di cui all’ articolo 1.
30. Le attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il relativo personale, i beni strumentali e i fondi destinati a tali attività sono trasferiti all’Agenzia per il trasferimento tecnologico della ricerca. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, it Ministro dell’economia e delle finanze e con it Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente comma.
31. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il finanziamento della ricerca europea e internazionale, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente in forma aggregata.
32. L’Agenzia per il finanziamento della ricerca ha lo scopo di coordinare il finanziamento dei programmi di ricerca al fine di assicurare maggiore efficacia ed economicità nell’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di garantire un adeguato monitoraggio e sfruttamento dei risultati. Con l’entrata in vigore della presente legge l’Agenzia spaziale italiana (ASI) di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 è soppressa e le relative funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell’ASI sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all’Agenzia.
33. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
28. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
29. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e comunque fino alla piena operatività del direttore, il Centro assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli enti soppressi, di cui all’ articolo 1.
30. Le attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il relativo personale, i beni strumentali e i fondi destinati a tali attività sono trasferiti all’Agenzia per il trasferimento tecnologico della ricerca. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, it Ministro dell’economia e delle finanze e con it Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente comma.
31. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il finanziamento della ricerca europea e internazionale, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente in forma aggregata.
32. L’Agenzia per il finanziamento della ricerca ha lo scopo di coordinare il finanziamento dei programmi di ricerca al fine di assicurare maggiore efficacia ed economicità nell’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di garantire un adeguato monitoraggio e sfruttamento dei risultati. Con l’entrata in vigore della presente legge l’Agenzia spaziale italiana (ASI) di cui al legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppressa e le relative funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell’ASI sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all’Agenzia.
33. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
34. Il Centro di cui all’articolo 1 collabora con l’Agenzia per il raggiungimento dello scopo cui al presente articolo, stipulando apposite convenzioni.
35. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dalla presente legge, all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
36. L’Agenzia trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
37. Sono organi dell’Agenzia:
a)il direttore generale;
b)il comitato di indirizzo;
c)il collegio dei revisori dei conti.
38. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo avviso pubblico, nomina il direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.
39. Il comitato è composto da tre consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione scientifica professionale in campo trasferimento tecnologico, nominati, entro 30 giorni dalla entrate in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
40. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
41. II comitato elabora lo statuto dell’Agenzia da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, all’approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
42. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, e designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
43. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
44. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e comunque fino alla piena operatività dei direttori, il Centro di cui al comma 1 assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli enti soppressi, di cui all’articolo 1.
45. Il Centro di cui all’articolo 1, quale successore del Consiglio nazionale delle ricerche nella partecipazione al Consorzio per l’Area science park di Trieste, è autorizzato, previa valutazione di coerenza dei programmi e delle attività del Consorzio con il programma nazionale della ricerca e con le direttive del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, a destinare annualmente il proprio contributo ai sensi del punto 3) dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,n 102.
46. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4
b)all’articolo 15, comma 1, il punto 1 è sostituito dal seguente: “1) contributi dello Stato;’
l’articolo 16 è sostituito dal seguente articolo: “16. Lo statuto e le sue modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei soci.”.
47. Per gli organismi, le society ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universitd e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, i1 Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca d’intesa con it Ministero dell’economia e delle finanze, e autorizzato ad adottare entro it 31 dicembre 2012, uno o piu decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l’organizzazione ed it loro funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.
48. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
49. Il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti pubblici di ricerca può essere collocato in aspettativa, fuori ruolo o comando ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri e le modalità di determinazione e corresponsione degli emolumenti, le indennità di carica e ogni altra corresponsione per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti, sono fissati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
50. Ai fini del completamento del processo di autonomia e di efficienza nella gestione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, già avviato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite norme per la disciplina del personale dipendente degli enti pubblici di ricerca con riferimento al trattamento economico, alla contrattualizzazione, al reclutamento nonché alle diverse modalità organizzative dei tempi e dei luoghi di lavoro.
51. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale the costituisce requisito necessario per l’accesso al ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti.
52. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei criteri, in quanto compatibili, di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. I soggetti di cui ai commi da 1 a 46 partecipano alla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, delibera in ordine all’utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l’attuazione del PNR;”;
b)all’articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: “2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le agenzie finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreti di natura non regolamentare del Ministro, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l’ordinata prosecuzione delle attività, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a erogare acconti agli enti e istituzioni sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.”.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 è soppresso il comma 2;
b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.”,
c) all’articolo 7:
1)il comma 1 è sostituito dal seguente: “Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo parere di legittimità del collegio dei revisori e approvati dal Ministero, che ne esercita il controllo di merito.”;
2)il comma 2 è soppresso;
3)il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.”;
d) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: “10. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici, in un numero massimo di sette compreso il presidente dell’ente che svolge funzioni presidente del consiglio, ed indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell’ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l’introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi. Due dei components di ciascun consiglio di cui al comma 1 sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli altri quattro previo esperimento di forme di consultazione della comunita scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti.”.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate
1. Nell’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato, da ultimo, dall’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1-ter sono soppresse le parole: “fino al 31 dicembre 2013″; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: “sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote”.
2. All’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nella lettera a), le parole “23 per cento” sono sostituite dalle seguenti “22 per cento”;
b) nella lettera b), le parole “27 per cento” sono sostituite dalle seguenti “26 per cento
3. Per la proroga nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L’agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell’anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dell’onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
4. Gli oneri indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.
5. Gli oneri di cui all’articolo 15 del citato testo unico sono detraibili dall’imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettera c-ter, e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
7. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
8. Gli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall’imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d’imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite non si tiene conto della detrazione spettante per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del citato testo unico.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
10. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
11. Sono abrogati il comma 9 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. All’articolo 18 , comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “processo penale” si aggiungano le seguenti “, con la sola esclusione dei certificati penali,”
13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 .
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il n. 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: “127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.”.
15. All’articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’entrata in vigore delle medesime.
17. Le disposizioni di cui all’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
18. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni e delle indennità di invalidità si applica esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
19. La disposizione del comma 18 non si applica alla pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché all’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L’imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. semprechè una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
10. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
11. Sono abrogati il comma 9 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. All’articolo 18 , comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “processo penale” si aggiungano le seguenti “, con la sola esclusione dei certificati penali,”
13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 .
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il n. 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: “127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.”.
15. All’articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’entrata in vigore delle medesime.
17. Le disposizioni di cui all’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
18. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle pensioni e delle indennità di invalidità si applica esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
19. La disposizione del comma 18 non si applica alla pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché all’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L’imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. semprechè una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.
21. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all’Unione Europea e aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
22. L’imposta di cui ai commi 20 e 21 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 20 e 21 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 20 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 21, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l’imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall’imposta le operazioni che hanno come controparte l’Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 21 e 22.
23. Con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell’imposta di cui ai commi dal 20 al 22.
24. Nell’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.
25. Al comma 14 dell’articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 le parole “al 31 dicembre 2012″ sono sostituite dalle parole ” al 31 dicembre 2017″.
26. All’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le parole : “al 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2019″.
27. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il periodo “in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.” è sostituito dal seguente: “in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012.”
28. All’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il periodo “I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano” è sostituito dal seguente “Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica”; al secondo periodo, sono eliminate le parole “su ciascuna rata”.
29. Nell’articolo 1, comma 2 – bis, del decreto legge 24 settembre 2002, n.209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole : “A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,50 per cento”
30. Sono compresi tra i crediti d’imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265.”
31. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
32. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2012.
33. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 1.
34. Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L’estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ed all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile, n. 35.
35. A decorrere dal 1 gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, sono ridotti del 5 per cento.
36. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, apportare le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4,
- al comma 2, sostituire le parole: “a euro 5.000″ con le seguenti: “a euro 2.500″;
- al comma 4, sostituire le parole: “da euro 5.000″ con le seguenti: “da euro 2.500″;
- al comma 4-bis, sostituire le parole: “di euro 5.000″ con le seguenti: “di euro 2.500″;
b) all’articolo 9, comma 1, al secondo periodo sostituire le parole “da euro 5.000″ con le seguenti: “da euro 2.500″.
37. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 241 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
38. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è inserita la seguente:
“i-nonies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 45, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”;
b) all’articolo 78, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-nonies).”.
39.All’articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:.
“10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l’eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.”;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
“10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale della Guardia di Finanza. Il personale di quest’ultima esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.
10-ter . Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 del presente articolo sono proseguite, sempre avvalendosi della Guardia di Finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall’agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.”


Articolo 13 – Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


Articolo 14 – Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 11, commi………, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2013.
 

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Risultati differenziali disegno di legge di stabilita’
 

Allegato 2 (articolo 2, commi …) – Trasferimenti alle gestioni previdenziali
 

Elenco 1 (articolo 3, comma…) – Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero