A

Abolitio criminis
Con questa espressione si indica, nel diritto penale, l’abrogazione o la modificazione di una norma penale, tale da rendere non penalmente rilevante un comportamento che invece lo era in base alla norma abrogata o modificata

Actore non probante, reus absolvitur
« Se l’attore non prova, il reo (nel processo civile, il convenuto) è assolto (nel processo civile, è vittorioso)”; si tratta di una elementare regola processuale, di un corollario dell’onere della prova. Se Tizio cita Caio ma poi non dimostra il fondamento del proprio diritto, è Caio che vince e Tizio che soccombe.

A.G.O.
Autorità giurisdizionale ordinaria.

Amplius, infra
« più ampiamente, sotto » : è espressione di rinvio alla trattazione successiva, ove più analiticamente verrà affrontato un determinato argomento.

An debeatur
Con questa espressione si indica il "se" del diritto, l’esistenza ontologica dell’obbligazione in contrapposizione con il quantum, che esprime invece la dimensione quantitativa del diritto stesso

Assistenza del difensore (avvocato)
Vedi Difensore

Atto amministrativo presupposto
Atto amministrativo che deve necessariamente precedere un altro atto affinché il secondo sia valido e/o efficace (ad es. l'atto di approvazione della graduatoria di un concorso e tutti gli atti che lo precedono sono atti amministratiivi presupposti rispetto al contratto individuale di lavoro).

Atto introduttivo del giudizio
Atto (citazione o ricorso) con il quale viene iniziato un processo.

Azionare un proprio preteso diritto in giudizio
Proporre una causa per far valere le proprie ragioni.

Azioni positive o omissive
Azioni che consistono in un fare o in un non fare qualcosa.

 


B

Bonaria definizione
Soluzione amichevole di una controversia, senza arrivare ad un processo.

 


C

Causa petendi
L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con relative conclusioni.

Cautelare (azione, processo)
Tipo di processo dai tempi molto ridotti la cui funzione consiste nel definire provvisoriamente la materia del contendere ed il cui presupposto è l'urgenza di provvedere alla tutela di un diritto poiché nel tempo necessario per concludere il processo di cognizione tale diritto potrebbe risultare pregiudicato.

Cognizione (azione di, processo di)
Tipo di processo la cui funzione consiste nel "conoscere" se le domande proposte sono o meno fondate e si conclude con una sentenza di accoglimento o di rigetto idonea al passaggio in giudicato e destinata pertanto a definire la materia del contendere. Il processo di cognizione si distingue dal processo cautelare e dal processo monitorio.

Combinato disposto
Precetto giuridico che si desume dalla lettura contestuale di due o più disposizioni di legge o altra norma connesse tra loro.

Compensatio lucri cum damno
Con tale espressione si indica uno dei principi che regolano il risarcimento del danno. Il principio ha la funzione di evitare che il responsabile di un danno si avvantaggi di conseguenze positive rispetto alle quali la sua condotta costituisce una condizione per l'avveramento ed indica la compensazione tra danno e arricchimento, quali eventi contrapposti di un unico fatto avente l'idoneità a determinarli entrambi.

Competenza
Frazione di giurisdizione che spetta in concreto ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa. I criteri di determinazione sono il territorio (Tribunale di Bologna, Milano...); la materia (con riferimento alla natura o al tipo di diritto su cui si controverte: diritti nei rapporti agrari, di famiglia, ecc.); valore (con riferimento al livello di valore economico dell'oggetto della controversia).

Contra legem
Con questa espressione si indica ciò che è contro la legge: può riferirsi all’interpretazione di atti sub-legislativi (va privilegiata l’interpretazione secundum legem) o a prassi e consuetudini

Controinteressato
Nel processo amministrativo parte resistente è sempre e solo l’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato.
Più complessa è la figura del controinteressato che, in termini generali, è il soggetto cui il provvedimento si riferisce e che da questo trae un vantaggio (controinteressato formale). Risultando dal testo del provvedimento, l’individuazione del controinteressato formale è agevole. A costui il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a pena di inammissibilità.
Diversa è l’ipotesi del controinteressato solo sostanziale, il quale, pur non essendo contemplato dal provvedimento, può comunque trarre pregiudizio dal suo annullamento. In tal caso, non potendosi onerare la parte del difficile compito di individuare il contraddittore sostanziale, sarà il tribunale, in una fase successiva del giudizio, ad ordinarne la chiamata in causa e, come si dice in termine tecnico, ad integrare il contraddittorio.

Controversie
Vertenze, cause, giudizi.

Convenire in giudizio
Proporre una causa contro qualcuno, citare in giudizio qualcuno.

 


D

Dati personali
L’art.4, primo comma, lett.b) del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 definisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. L’espressione “qualunque informazione" attribuisce alla definizione di dato personale la massima ampiezza, comprendendo ogni notizia, elemento, informazione che possa fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto a un soggetto identificato o identificabile.

Anche il dato anonimo può divenire dato personale quando, attraverso una successiva operazione di collegamento ad informazioni di diversa natura, risulti comunque idoneo a identificare un soggetto. All’interno dell’ampia categoria dei dati personali la norma distingue i dati identificativi, i quali permettono l’identificazione diretta dell’interessato, i dati giudiziari, che sono idonei a rivelare i provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt.60 e 61 c.p.p., nonché i dati sensibili.

Dati sensibili
Ai sensi dell’art.4, primo comma, lett.d) sono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il trattamento dei dati sensibili è consentito solo con l’osservanza di specifiche cautele previste dal codice sulla riservatezza

Deposito della sentenza
Formalità che consiste nella trasmissione della sentenza da parte del giudice alla cancelleria per poi consentire alle parti di estrarne copia

Devoluta
Attribuita a (ad es. controversia devoluta al tribunale in funzione di giudice del lavoro)

Difensore

ministero del difensore e rappresentanza tecnica
  Il difensore-procuratore ha i poteri di compiere e ricevere tutti gli atti del processo ed opera quindi in nome della parte, la rappresenta, esegue le disposizioni dettate dal codice di procedura per lo svolgimento del processo; si tratta di un ausilio tecnico che riguarda più che altro la forma degli atti, il rispetto delle formalità processuali (es. termini...).
assistenza del difensore (avvocato)
   L'avvocato invece sostiene la pretesa della parte, sceglie e svolge una determinata linea di difesa.
Per le amministrazioni dello Stato entrambe le funzioni vengono svolte ex lege (cioè senza bisogno di mandato o procura alle liti) dall'Avvocatura dello Stato.

Difesa tecnica
Nel compiere gli atti del processo la parte non opera, almeno il più delle volte, da sola ma attraverso il difensore che, munito di procura, compare davanti al giudice in nome della parte, compie gli atti in nome della parte.
In alcuni casi la designazione del difensore non avviene a mezzo procura ma direttamente dalla legge (es: l'amministrazione dello Stato è per legge difesa dall'Avvocatura dello Stato o, nel processo del lavoro di primo grado, dal suo funzionario)

Diritto assoluto
Categoria di diritti soggettivi, in contrapposizione con i diritti relativi (da obbligazione). I diritti assoluti sono tali in quanto si fanno valere nei confronti di chiunque (erga omnes) mentre i diritti relativi si esercitano solo nell’ambito del particolare rapporto giuridico in cui sono sorti

Diritto di accesso ai dati personali
Si tratta del diritto previsto e disciplinato dagli artt. 7 e seguenti del D.lgs 196/2003: ogni interessato (persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati) ha infatti diritto di ottenere la conferma dell’esistenza, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In particolare l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausili elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

Diritto soggettivo
Posizione direttamente garantita dal legislatore, in modo da assicurare al titolare il soddisfacimento di una propria utilità sostanziale: il titolare è pienamente tutelato nei confronti di ogni illegittima turbativa da parte della P.A. e può chiedere al giudice una pronuncia che direttamente ripristini o realizzi la sua utilità sostanziale (es.: indebita violazione da parte dell'amministrazione di una proprietà privata)

 


E

Efficacia sostanziale
Idoneità di un atto, di un provvedimento del giudice... a produrre effetti al di fuori dell'ambito processuale

Espresso disposto
È ciò che una norma di legge o di altra fonte giuridica prevede in maniera esplicita

Ex lege
Per legge, secondo quanto previsto dalla legge

 


F

Facta probantur, iura deducuntur
“i fatti sono provati, gli elementi di diritto sono dedotti”. L’espressione indica la differenza concettuale tra elementi di fatto ed elementi di diritto; differenza che molte volte è rispecchiata negli atti difensivi stessi, che principiano dal fatto per poi sviluppare le considerazioni in diritto

Fattispecie (concreta o astratta)
Caso concreto, circostanze di fatto rilevanti ai fini giuridici ovvero la situazione presupposta in astratto dalla norma

Fictio juris
Per finzione giuridica. Il termine si usa allorché la legge attribuisce effetti giuridici a situazioni fittizie, non reali o effettive, identificate dalla norma di legge ed equiparate, quanto ad effetti giuridici, a quelle reali o effettive (ad es. vi sono norme che prevedono la fictio iuris di conoscenza di un atto o di una circostanza in sostituzione della conoscenza effettiva) Il termine si usa anche con riferimento ad alcuni istituti che rappresentano una mera elaborazione logico – giuridica non esistente nella realtà fenomenica: ad es. la persona giuridica è una fictio iuris, una “creazione” del diritto finalizzata alla creazione di un centro di imputazione di interessi, esistente per gli effetti giuridici voluti dalla legge

Forum delicti (o forum commissi delicti) - forum solutionis – forum contractus
Espressioni utilizzate con riferimento alle regole del processo atte a distribuire la competenza territoriale fra i giudici, attribuendo rilievo al luogo di verificazione del fatto illecito (forum commissi delicti) ovvero al luogo di esecuzione dell’obbligazione (forum solutionis) ovvero al luogo di conclusione del contratto (forum contractus)

 


G

G.A.
Giudice amministrativo

Giorni liberi
Nel calcolare i termini (a giorni) non si conta né il dies a quo (il primo) né il dies ad quem (l'ultimo precedente alla scadenza)

Giurisdizione
Potere giurisdizionale inteso non in senso generico (come uno dei tre poteri dello Stato) ma in senso specifico come potere di decidere le controversie

Giurisprudenza
Insieme delle sentenze dei giudici di merito e di legittimità (Giudici di Pace, Tribunali, Corti d'Appello, Corte di Cassazione...). La giurisprudenza negli ordinamenti giuridici di civil law (come quello italiano) ed al contrario di quanto avviene negli ordinamenti giuridici di common law (come quello britannico o statunitense) non è fonte del diritto: essa tuttavia fornisce ausilio per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni normative

 


H

 


I

Ignorantia legis non excusat
Con questa espressione si indica, nel diritto penale, il principio di irrilevanza ai fini della colpevolezza dell’ignoranza della legge: il rigore del principio è stato temperato dalla corte costituzionale, con la sentenza n. 364/1988

Impugnazione della sentenza
Rimedio giuridico che la legge offre alle parti contro una sentenza ritenuta erronea (es. di mezzi di impugnazione: appello, ricorso per cassazione, revocazione...)

In bonam partem
Vedi
In malam partem

In limine litis
L’espressione indica un’eccezione o un’istanza formulata prima di ogni altra

In malam partem
L’espressione si riferisce all’interpretazione delle norme soprattutto penali, o comunque di tipo costrittivo ed indica, fra più interpretazioni possibili, quella meno favorevole al reo o al soggetto tenuto. Il suo contrario è In bonam partem

Iniziativa giurisdizionale
Attività di chi propone una causa contro qualcuno, che "inizia" una causa

Inter alios
Indica un rapporto giuridico o un atto che riguarda altri: ad es. con l’espressione "res inter alios acta, neque nocet neque prodest" (un affare concluso tra altri soggetti non danneggia né avvantaggia chi non ne è parte), si indica il principio di relatività degli effetti del contratto

Interesse di fatto
Posizione non tutelata dal legislatore (ad es. la curiosità...)

Interesse legittimo
Posizione tutelata solo nel caso in cui l'interesse del singolo converge con l'interesse pubblico (es. nei concorsi pubblici la posizione di un concorrente il quale può impugnare gli atti del concorso proprio in virtù della coincidenza tra il proprio personale interesse e l'interesse pubblico al regolare svolgimento della procedura)

Interessi giuridici
In generale, posizioni previste e tutelate, in diversa misura, dalla legge

Istante
Colui che chiede, che propone la domanda giudiziale. Nel giudizio che si svolge nelle forme del rito "ordinario", non del lavoro, la parte istante si definisce tecnicamente "attore"; nel giudizio che si svolge con il rito del lavoro, la parte istante si definisce "ricorrente"

Iure privatorum
In base al diritto privato. La locuzione è generalmente riferita all’azione della PA e sottintende implicitamente la contrapposizione con la disciplina di diritto pubblico e sta dunque ad indicare che l’azione della PA che si ha in considerazione è regolata secondo la disciplina comune (ad es. il rapporto di lavoro del personale contrattualizzato ed in genere i contratti della PA dopo la loro stipulazione)

Ius dicere
L'espressione viene usata per riferirsi all'azione del giudice, allo scopo ultimo dell'attività giurisdizionale, che si estrinseca attraverso la pronuncia del giudice, il quale "dice il diritto"

Ius postulandi
Potere di assistenza e rappresentanza in giudizio della parte

 


J

Judex secundum alligata judicare debet
“il giudice deve giudicare secondo ciò che è allegato”: o meglio, il giudice deve giudicare soltanto sulla base di quanto gli viene allegato dalle parti in causa, non potendo servirsi di prove che non gli siano richieste dalle stesse

Juris et de jure
“se la legge non ammette prova contraria” (traduzione non letterale). L’espressione indica che la relativa presunzione non può essere superata mediante un altro mezzo di prova, né in altro modo

Juris tantum
“se la legge ne ammette la prova contraria” (traduzione non letterale). L’espressione indica che la relativa presunzione può essere superata mediante un altro mezzo di prova

Jus variandi
Nel rapporto di lavoro, facoltà del datore di lavoro di modificare unilateralmente (e cioè senza il necessario consenso del lavoratore) le mansioni del lavoratore rispetto a quelle di inquadramento. I limiti di tale potere sono disciplinati dall’art. 2103 c.c.

 


L

Legitimatio ad causam o
legittimazione sostanziale
L’espressione indica il soggetto che ha la titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio

Legitimatio ad processum o
legittimazione processuale
L’espressione indica il potere di stare in giudizio ed è correlata alla capacità processuale, intesa come capacità di agire nel processo; l’espressione indica l’astratta capacità di stare in giudizio a prescindere dalla ricorrenza della legittimazione sostanziale

Libitum (ad)
L'espressione latina ad libitum, che significa "a volontà" o "a piacere", è utilizzata nel gergo giuridico per indicare la possibilità di adottare una decisione in modo libero, senza dovere rispettare dei vincoli

Lodo
Atto con cui si conclude il procedimento arbitrale

 


M

Memoria difensiva
Atto con cui il resistente (colui contro il quale è stata proposta una domanda giudiziale tramite ricorso) si costituisce in giudizio e si difende. Tecnicamente atto difensivo nel processo del lavoro. Nel processo non del lavoro tale atto prende tecnicamente il nome di comparsa di risposta a fronte di un atto introduttivo che prende il nome di atto di citazione

Metus pubblicae potestatis
Con questa espressione si indica il timore o la reverenza ingenerata dal potere pubblico

Ministero del difensore e rappresentanza tecnica
Vedi Difensore

Momento pregiudiziale
Antecedente logico necessario del giudizio o processo: il tentativo di conciliazione è momento pregiudiziale rispetto al giudizio

Monitorio (azione, processo)
Tipo di procedimento giurisdizionale la cui funzione consiste nell'assicurare una tutela veloce specifica per i crediti pecuniari che siano fondati su prova scritta e che siano determinati nell'ammontare. Esso è iniziato dal ricorso del creditore rivolto al giudice e si conclude con un decreto con cui il giudice, senza avere sentito il debitore, gli ingiunge (decreto ingiuntivo) di pagare entro quaranta giorni dalla notificazione dello stesso il credito indicato. Nello stesso termine il debitore può proporre opposizione al decreto iniziando il processo di cognizione.

 


N

Narra mihi factum, dabo tibi ius
“Narrami il fatto, ti darò il diritto”. L’espressione indica, a un tempo, il ruolo delle parti (che è quello, appunto, di narrare il fatto in tutti i suoi elementi) e quello del giudice (il quale, sulla base della ricostruzione operata dalle parti, sussumerà il fatto nella corrispondente fattispecie prevista dalla legge, per emanare la sentenza).

Notifica/notificazione
Attività con cui l'ufficiale giudiziario su impulso di una parte porta formalmente a conoscenza l'altra parte di un atto. La notificazione consiste in tre passaggi: la richiesta del notificante all'ufficiale giudiziario, la materiale attività di notificazione posta in essere da quest'ultimo (tramite la consegna dell'atto al destinatario o all'ufficio postale) e la verbalizzazione di tali attività da parte dello stesso.

Notificazione della sentenza
Attività con la quale l'ufficiale giudiziario su impulso di solito della parte che ha vinto una causa porta a conoscenza della sentenza la parte che ha perso. Dalla data della notifica della sentenza di primo grado (Tribunale) decorre il termine breve (30 giorni) per proporre appello contro la sentenza. Se la sentenza è di secondo grado (Corte di Appello) il termine breve è di 60 giorni per proporre ricorso per Cassazione.

Nulla poena sine culpa
Con questa espressione si esprime, nel diritto penale, il principio di personalità della pena, intesa quale sanzione che può colpire solo chi ha (almeno) colpevolmente posto in essere il comportamento delittuoso

Nullun crimen, nulla poena sine lege
Con questa espressione si indica, nel diritto penale, il principio di legalità e di riserva di legge del reato e della pena, nel senso che sia l’uno che l’altro non possono essere previs
ti che da una fonte di rango legislativo

Nutum (ad)
L'espressione latina ad nutum indica una decisione che può essere presa senza vincoli o limiti in capo a chi la deve assumere; recesso ad nutum indica il recesso senza (necessità di) motivazione

 


O

Onere
Situazione giuridica soggettiva per la quale un soggetto deve tenere un dato comportamento al fine di realizzare un proprio interesse; se il comportamento non viene tenuto ne derivano effetti negativi (es. onere della prova: il soggetto interessato deve provare il fondamento della propria pretesa se vuol far valere un diritto in giudizio; se l'onere non viene assolto, il giudice dichiarerà la pretesa non fondata per mancanza di prova).

Onus probandi incumbit ei qui dicit
“l’onere di provare incombe su chi dice (cioè su chi sostiene una certa tesi)”: chi vuol fare valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Ope legis
In virtù di legge, per legge, in forza di legge.

Ottemperanza (giudizio di)
Processo che si svolge davanti al giudice amministrativo finalizzato all'esecuzione "in forma amministrativa" di una sentenza del giudice amministrativo stesso o di altra autorità giurisdizionale, ivi compreso il giudice ordinario.
Il termine viene anche usato in modo atecnico come sinonimo di "esecuzione" della sentenza.

 


P

Parte
Soggetto (o soggetti) che propone/propongono la domanda giudiziale e quello o quelli contro il/i quali la domanda è proposta.

Parte istante
La parte che chiede, che propone la domanda giudiziale. Nel giudizio che si svolge nelle forme del rito "ordinario", non del lavoro, la parte istante si definisce tecnicamente "attore"; nel giudizio che si svolge con il rito del lavoro, la parte istante si definisce "ricorrente".

Parte resistente
La parte contro la quale è stato proposto un ricorso e che "resiste" in giudizio contro il ricorrente. Nel giudizio civile che si svolge nelle forme "ordinarie" non del lavoro, la parte resistente si definisce tecnicamente "convenuto".

Passaggio in giudicato
Passata in giudicato è una sentenza che non è più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari (appello, ricorso per cassazione, revocazione per i motivi di cui all'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.).

Patrocinio difensivo
Vedi Difesa tecnica

Patrocinio legale
Attività professionalmente esercitata davanti all'autorità giudiziaria da persone iscritte all'albo degli avvocati. Per le amministrazioni dello Stato il patrocinio legale è svolto ex lege dall'Avvocatura dello Stato.

Petitum
L'oggetto della domanda, ossia il bene preteso (c.d. petitum mediato) e il contenuto del provvedimento richiesto (c.d. petitum immediato).

Pretesa
Diritto/diritti o comunque situazioni che si fanno valere in giudizio.

Processo verbale
Atto redatto da un pubblico ufficiale (nel processo civile- verbale di udienza- in teoria redatto dal cancelliere ma in pratica dagli avvocati) nel quale viene dato atto del compimento di una serie di attività o della constatazione di determinati fatti o comportamenti, dei quali il verbale costituisce prova come atto pubblico.

Proporre le difese in fatto e in diritto
Illustrare nell'atto di costituzione la propria ricostruzione di quanto accaduto (= difesa in fatto) e della disciplina normativa (legislativa, regolamentare, contrattuale, ecc.) applicabile al caso concreto a supporto della propria posizione (= difesa in diritto).

 


Q

Quae singula non probant, coniuncta probant
“ciò che singoli (elementi) non provano, (elementi) congiunti provano”; l’espressione si riferisce al dato processuale e di esperienza per cui un singolo elemento o indizio da solo non assumerebbe rilevanza particolare, mentre invece, ove letto in combinazione con altri, offre una ricostruzione attendibile del fatto.

Qui non potest dare non potest confiteri
“chi non può dare non può confessare”, cioè: chi non ha la disponibilità di un diritto non può nemmeno rendere confessione sullo stesso (con gli effetti che ciò comporta sul piano processuale). Pertanto, non si può rendere confessione su un diritto altrui (fuori dei casi di rappresentanza), così come non si può su un diritto indisponibile.

Quisque de populo
Un soggetto, una persona qualunque.


R

Res iudicio deducta
L'espressione viene usata per intendere l'oggetto della domanda giurisdizionale come determinata e delimitata dalla parte della causa; si tratta in sostanza della materia del contendere.

Reus in excipiendo fit actor
“Il reo nell’eccepire diventa attore”: il reo (o meglio, nel processo civile, il convenuto) allorché confuta una tesi avversaria si fa attore della propria, con tutto ciò che ne consegue sul piano dell’onere della prova.

Ricorrente
Colui che propone la domanda al Giudice attraverso il deposito del ricorso.

Ricorso introduttivo
Atto con cui viene introdotto il giudizio, previsto, ad esempio, per le controversie di lavoro. Con esso l'attore prende contatto con il Giudice il quale, letto il ricorso, fissa la data dell'udienza con decreto. Il ricorrente dovrà poi notificare il proprio ricorso e il decreto del giudice alla controparte.

 


S

Sanare/Sanato/Sanatoria
Regolarizzare. Riferito al processo, il termine indica l'effetto di eliminazione di rilievo (negativo) potenzialmente derivante dal vizio di un atto processuale per effetto di un comportamento dell'altra parte, che avrebbe interesse a far valere il vizio, considerato incompatibile con tale interesse (ad es. le nullità della notificazione di un atto processuale sono sanate dalla costituzione del destinatario o dal compimento da parte di costui dell'atto cui la notificazione era finalizzata).

Situazioni giuridicamente rilevanti
Situazioni che la legge riconosce e tutela.

Societas delinquere non potest
Con questa espressione si esprime, nel diritto penale, il principio di personalità del reato, sotto il profilo della sua riferibilità alla persona fisica, che sola può manifestare atteggiamenti di colpevolezza.

 


T

Testo novellato
Testo di legge che ha subito modificazioni.

Thema decidendum
Argomento in discussione

Titolo esecutivo
Nel processo civile, titolo che legittima a promuovere l'esecuzione forzata. I titoli esecutivi si distinguono in giudiziali (sentenze e altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce tale efficacia) e stragiudiziali (cambiali, assegni...). 
I titoli esecutivi sono tipici, essi cioè devono essere quelli e solo quelli che la legge prevede espressamente come titoli esecutivi.

 


U

Ufficiale rogante
Funzionario dell'amministrazione che, per dovere d'ufficio, assolve alla funzione in questione, la quale consiste nell'esercizio dei poteri notarili in materia di attestazione e contrattuale (quali il potere di autenticazione delle firme, il potere di riconoscimento dell'identità delle parti, il potere di autenticazione del titolo contrattuale, con valore di atto pubblico).
Tali poteri (al contrario di quelli del notaio) sono però limitati agli atti che vedono la partecipazione dell'amministrazione cui il dipendente appartiene.
Nella struttura ministeriale l'incarico è oggetto di designazione interna da parte del direttore generale, mentre nelle istituzioni scolastiche è ricoperto dal direttore dei servizi generali e amministrativi o da un funzionario da questi appositamente delegato (dispone infatti l'art. 34, u.c. del D.M. 01/02/2001, n. 44 che "Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato").

Uti dominus
Con questa espressione si intende qualificare il comportamento di chi si comporta, nei confronti di una cosa, come se ne fosse il proprietario (a prescindere dal fatto che lo sia o meno)

Utilità sostanziale
Qualsiasi risultato positivo nella realtà - sostanziale (per distinguerla dalla realtà processuale) cui tende la domanda giudiziale. 
Ad es. se il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad una certa collocazione in graduatoria per l'assunzione, l'utilità sostanziale è rappresentata dall'attribuzione del contratto di lavoro "corrispondente" a quella collocazione.

 Utrinque
Avverbio latino che significa "da entrambe le parti", "da una parte e dall'altra". Negli atti processuali è usato in alternativa a hinc et inde (di qua e di là)

 


V

Vicenda giurisdizionale
Processo, causa.

Vocatio in ius
È la chiamata in giudizio: con tale espressione si indica in particolare l’individuazione da parte dell’attore o del ricorrente del soggetto da convenire in giudizio cui la pretesa è rivolta. Nell’atto di citazione, ad esempio, la vocatio in ius è messa in evidenza dalla parte dell’atto ove l’attore espressamente "cita" il soggetto (persona fisica o giuridica) immediatamente dopo indicata

 


Z