Dal Ministero arriva, finalmente, il chiarimento circa le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Lo
SNALS-CONFSAL aveva sempre sostenuto che non era applicabile al comparto scuola la
circolare 2/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica (
vedi nostri precedenti articoli). ...
29 maggio 2014
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Dipendenti pubblici - Assenze
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaDipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali Uff. IV
Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma
tel.:0658493658 - Pec:
dgrisorseumane@postacert.istruzione.it - Pec:
ufficio4dgru@istruzione.it
AVVISO
Al personale di ruolo e non di ruolo appartenente al comparto scuola e Ministeri in servizio
presso le sedi centrali e periferiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Roma, 29/05/2014
OGGETTO: efficacia della circolare prot. n. 5181 del 22.4.2014
A tale riguardo, si informa che le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico.
Il presente avviso sarà pubblicato sulla rete internet e intranet del Ministero.
Il Capo Dipartimento
Dott.ssa Sabrina Bono
Restano pertanto in vigore tutti gli istituti previsti dal contratto per recarsi a visita specialistica:
1)
Assenze per malattia – art. 17
CCNL 2007. Al comma 16 è infatti prevista l’assenza per malattia per visite specialistiche (Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.). Il dipendente è tenuto a presentare a scuola un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata che ha effettuato la visita, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntivi (tranne l’attestazione che la visita poteva essere effettuata solo in orari coincidenti con quello di lavoro).
2)
Permessi retribuiti – art. 15
CCNL 2007. (3 giorni + 6 giorni – comma 2). Il dipendente deve autocertificare il motivo dell’assenza per visita specialistica.
3)
Permessi brevi ( a recupero) – art. 16
CCNL 2007 (fino a 36 ore per il personale ATA – max 3 ore a permesso) fino a 18 ore per il personale docente – max 2 ore a permesso). Il dipendente non è tenuto a sottoscrivere alcuna autocertificazione ma è tenuto al recupero delle ore.