ai sensi dell’art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, comma 1, i docenti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e passaggio, all’USR della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’istituzione scolastica della sede di servizio, utilizzando gli appositi modelli allegati all’O.M..
I docenti di religione cattolica redigeranno le domande in formato cartaceo di trasferimento e passaggio utilizzando i seguenti modelli:
- scuole dell’infanzia e primarie allegato TR1 (trasferimenti) e allegato PR1 (passaggi);
- scuole secondarie di I e II grado allegato TR2 (trasferimenti) e allegato PR2 (passaggi).
Vanno prodotte domande distinte per trasferimento e per passaggio e va precisato, nel caso di richiesta di entrambe, a quale domanda si intenda dare precedenza. Nel caso non vengano fornite tali precisazioni circa la priorità della domanda viene data precedenza al trasferimento.
La documentazione è quella relativa ai titoli previsti dalle tabelle di valutazione allegate al
CCNI per la mobilità 23/2/2015, con le specificazioni contenute all’art. 4
dell’O.M. n. 8, relativo a DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Nel caso si richieda contemporaneamente trasferimento e passaggio si può allegare la documentazione ad una sola delle domande e fare riferimento, nell’altra, alla documentazione allegata alla prima.
Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di idoneità ecclesiastica rilasciato dalla diocesi di destinazione (art. 4, comma 2); quelle di passaggio devono contenere indicazione del possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre alla idoneità per l’ordine e grado di scuola richiesto, da parte dell’ordinario diocesano competente (art. 4, comma 11);