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  Articolo n. 2295 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 453 letture
ASSEGNO PER INCENTIVARE LA NATALITÀ E CONTRIBUIRE ALLE SPESE PER IL SUO SOSTEGNO – PUBBLICATO IN G.U. IL DPCM ATTUATIVO
Postato Venerdì, 17 Aprile 2015, ore 09:13:35 da Amministratore

PREVIDENZA


Con l’art. 1, comma 125 e succ., della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014) viene previsto un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. Tale disposto normativo è stato regolamentato con il DPCM 27 febbraio 2015, pubblicato nella G.U. n. 83 del 10/4/15. Nel rinviare per completezza d’informazione al testo ufficiale del suddetto provvedimento, si riportano di seguito gli aspetti salienti dello stesso. ...





Beneficiari
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, su domanda di un genitore convivente con il figlio.
I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità' non superiore a 25.000 euro annui.

Misura e durata dell'assegno
L'assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro.
L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.
L'assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda per l'assegno è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto  entro  il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'INPS assicura le modalità più idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.
La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'  ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto in argomento. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione  della domanda.
La domanda è presentata una sola volta per ciascun figlio. L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito del reddito.
Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare  i  requisiti  sulla  base  di  specifica documentazione.
In caso di incapacità di agire del genitore, la domanda e la relativa  documentazione  sono  presentate  dal  suo  legale rappresentante.

Decadenza
Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti per la sua acquisizione. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:
 a) decesso del figlio;
 b) revoca dell'adozione;
 c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
 d) affidamento del figlio a terzi;
 e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.
Il  genitore  richiedente  ha  l'obbligo  di  comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.
In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui trattasi. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione  della domanda.
In caso di provvedimento, disposto dall'autorità giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, l'assegno potrà essere richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a sé stante. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Monitoraggio e copertura finanziaria
L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante  dal DPCM in commento, inviando, entro il 10 di ciascun mese,  la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
Qualora in esito al monitoraggio mensile, l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilità consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di  nuove  domande  nelle  more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
L'entrata in vigore del decreto suddetto non pregiudica gli assegni già concessi dall'INPS.
Alle attività di propria competenza, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.







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