INDICAZIONI OPERATIVE
(aggiornamenti)
...
Scarica in pdf: Indicazioni operative Volantino
Indicazioni operative per quanto riguarda l’adesione allo sciopero
proclamato da FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS Confsal e GILDA
per due giornate consecutive in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini
secondo il calendario di ciascuna scuola
RIEPILOGO DELLE REGOLE
DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
CHE RICADA DURANTE GLI SCRUTINI DI FINE ANNO
Nell’accordo
sull’attuazione della legge 146/1990 allegato al CCNL/1999 (attualmente in
vigore perché l’ultimo validato dalla commissione di garanzia) e nel successivo
accordo al Miur sui minimi ATA dell’8
ottobre 1999 si definiscono gli ambiti relativi ai minimi di servizio da
garantire in caso di scioperi:
ART. 2 PRESTAZIONI INDISPENSABILI E
CONTINGENTI DI PERSONALE
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali
….. dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi,
l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti
contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.
146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di
sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la
garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti
costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali,
riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli
esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali,
riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema
scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di
qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione
all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
…. (omissis)
ART. 3 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
…. (omissis)
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e
le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo
indeterminato;
b) …. (omissis)
c) …. (omissis)
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi
rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere
effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività
educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso
di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le
attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati
nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La
proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato
se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita
la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del
raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero
breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali
all’insegnamento (quali sono gli
scrutini) deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato
in sede di programmazione;
e) …. (omissis)
f) ….. (omissis)
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con
le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono
differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico
allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non
devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio
superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
…. (omissis)
Accordo
sui servizi minimi essenziali al Miur dell’8 ottobre 1999
(minimi
Ata)
Art. 1 … (omissis)
Comma 1
Per garantire le prestazioni indispensabili
allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti
l’effettuazione degli scrutini e della
valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali: assistente amministrativo per le attività di natura
amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei
locali interessati per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza
all’ingresso principale.
Art. 2
Per garantire le prestazioni
indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali
degli esami finali, con particolare
riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini e
gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di
qualifica professionale e di licenza d’arte, di abilitazione all’insegnamento
nel grado preparatorio, esami di stato) è indispensabile la presenza delle
seguenti figure professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in
rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le
attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura
della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
…. (omissis)
IN
CONCRETO
Personale
docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
In base alla suddetta norma, tutt’ora in
vigore, FLC Cgil, CISL scuola, UIL
scuola, SNALS Confsal e GILDA hanno proclamato
lo sciopero breve di un’ora degli scrutini da parte del personale docente per
due giornate consecutive.
Lo sciopero è indetto per due giornate in
concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di ciascuna scuola.
Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola.
Sono esclusi dall’azione di sciopero gli
scrutini riguardanti le classi finali
dei cicli conclusivi (solo per quelle classi che dovranno effettuare esami
finali), scrutini che vanno comunque garantiti.
Pertanto, al fine di scioperare, per una sola
ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini:
è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente (e non
tutti) per lo scrutinio di ciascuna classe (visto che in assenza anche di un
solo docente non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio
deve essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In
questo modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di
classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in
tutte le classi di tutta la scuola;
-
se i docenti (almeno uno per classe), a richiesta del DS,
volessero dichiarare prima VOLONTARIAMENTE l’adesione allo sciopero, il DS ne
deve solo prendere atto e annullarlo, visto che per adesione allo sciopero (a
differenza ad es. della malattia) non si può procedere alla sostituzione del
docente assente. Nel caso in cui nessuno lo dichiari prima il DS prenderà atto
dell’eventuale adesione all’inizio dello scrutinio e valuterà se si potrà
svolgere o meno;
-
il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato
in data successiva alle due giornate consecutive di sciopero;
-
ogni docente può scioperare nella prima ora di attività
programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano
nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.
Personale
docente della scuola dell’infanzia
Lo sciopero proclamato riguarderà la prima ora
di lezione del mattino, e l’ultima del pomeriggio in caso di tempo lungo, nelle
stesse due giornate in cui sono previsti gli scrutini per gli altri gradi di
scuola dell’istituto.
Personale
Ata
Per il personale Ata lo sciopero proclamato,
sempre di un’ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima di servizio
del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano. Se nei
due giorni dello sciopero sono previsti scrutini di classi non terminali,
allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel caso in cui, in via del
tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini “finali
della classi terminali che dovranno sostenere gli esami”, allora dovranno
essere garantiti i servizi minimi con le unità di personale indicate
nell’accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 attuativo dell’art. 2 comma 1
dell’accordo allegato al CCNL/99.
Personale
educativo
Il personale educativo effettua lo sciopero
breve di un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività
educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola
annessa.
Il personale educativo ed Ata dei convitti ed
educandati autonomi effettuano lo sciopero breve nella prima ora di servizio
oppure l’ultima del turno pomeridiano dei due giorni successivi alla chiusura
delle lezioni.
FAQ
1) Può il
docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell’ambito della
stessa giornata?
Sì perché lo sciopero indetto è di un’ora per
ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di
sciopero. Dunque non c’è un problema di ultrattività che comporterebbe la
trattenuta dell’intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi
la prima ora di “tutti gli scrutini” (con relativa ritenuta in base alle ore di
sciopero) perché basta che ci si metta d’accordo e che lo faccia un docente
soltanto per ciascun scrutinio.
2) Se la
prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le
classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio
relativo alle altre classi?
Sì! Può scioperare alla prima ora programmata
per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi.
Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per
le classi non terminali del ciclo di studi.
3) Se lo scrutinio è stato programmato per due
ore e c’è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l’inizio della
seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?
No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte
del docente comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa
l’impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo
svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A
questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più
di un’ora. Va comunque rinviato.
4) È possibile
anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve
obbligatoriamente aspettare il termine delle stesse?
Pur prevedendo la norma che gli scrutini si
devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di una
calendarizzazione anticipata; quindi,
quand’anche gli scrutini venissero
calendarizzati, per oggettive e motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti
impegnati su più scuole, ecc…), prima della conclusione delle lezioni, è
evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che
nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli
esami finali. In questo secondo caso
decorre dalla prima giornata utile (scrutini di classi non terminali).
5) Il
calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio
docenti?
La stesura del calendario è di competenza del
Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che
contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi,
deliberato all’inizio dell’anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art
28 CCNL/07). Il contratto, infatti, prevede esplicitamente che nel piano siano
indicati “gli impegni” previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli
di classe, ecc…) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli
stessi (o il calendario). Quindi, se nel piano approvato su proposta del DS
sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non possono
essere modificate se non riconvocando il collegio docenti (come prevede sempre
il comma 4 dell’art. 28), tanto meno in occasione di uno sciopero proclamato
per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi lo fa è passibile di
comportamento antisindacale. Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal
collegio docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la
competenza è del DS il quale ha l’obbligo di predisporlo per tempo ed informare
di questo i docenti le OO.SS., la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta
comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni
immediatamente precedenti, tanto meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è
la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di
competenza esclusiva dal DS
6) Nel
calendario degli scrutini della mia scuola è previsto che, nella prima
giornata, si svolgano solo quelli della classi conclusive che faranno gli
esami. In questo caso, visto che non si può scioperare negli scrutini delle
classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi?
Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli
scrutini è stato indetto “per le prime due giornate consecutive di scrutini
secondo il calendario di ciascuna scuola”, con esclusione degli scrutini delle
classi terminali che hanno gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella
prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto
lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini “esclusivamente” delle classi
terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla
prima giornata utile successiva.
SCIOPERO DURANTE GLI SCRUTINI:
ISTRUZIONI PER L’USO
QUALI
CLASSI SONO ESCLUSE
Le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi quinte delle scuole secondarie
superiori. Per queste lo scrutinio deve essere effettuato comunque.
QUANDO
I primi
due giorni del calendario degli scrutini fissato da ciascuna scuola.
Il calendario, una volta esposto, non
può subire variazioni (anticipazioni o posticipazioni di classi). Una eventuale
variazione, in presenza di uno sciopero già proclamato, si configurerebbe come
azione antisindacale.
E
SE…
Se in uno stesso giorno fra i primi
due del calendario sono presenti scrutini delle classi conclusive del corso di
studi e scrutini delle classi non
conclusive, si potrà scioperare solo per quest’ultime.
Se nei primi due giorni di scrutinio
sono presenti solo classi conclusive del corso di studi non si può
effettuare lo sciopero. Ma in questo caso il giorno di sciopero dello scrutinio
si intende differito nella giornata
in cui sono in calendario “anche” classi non conclusive o “solo” classi non
conclusive.
COME
SCIOPERARE
Ogni docente può scioperare nella prima
ora di attività programmata relativa a ciascuno
degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli
scrutini delle classi che hanno esami finali.
Quindi, con l’adesione anche di un
solo docente per ciascun consiglio di classe, è possibile impedire
l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di
tutta la scuola.
E IL PERSONALE NON COINVOLTO NEGLI
SCRUTINI?
Anche il
personale ATA, educatori e docenti dell’infanzia possono aderire allo sciopero
secondo queste modalità.
ATA: un’ora per ciascuna delle due giornate (la prima di
servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno
pomeridiano). Non ci sono minimi da assicurare quando trattasi di classi non
coinvolte negli esami. Diversamente vanno assicurati i minimi (un solo
collaboratore scolastico e un solo assistente amministrativo) individuati
secondo criteri stabiliti dalla contrattazione di scuola.
Educatori: un’ora, la
prima o ultima ora del secondo turno di “attività educative”, nelle stesse due
giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa. Non ci sono minimi da
assicurare.
Infanzia: un’ora, la
prima o ultima ora di lezione, nelle stesse due giornate degli scrutini
programmati nella propria scuola. Non ci sono minimi da assicurare.