
La legge 107/2015 prevede che dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente operi tra ambiti territoriali (sono attualmente in discussione tra OO.SS. e MIUR i criteri per la definizione del CCNI sulla mobilità 2017 - vedi nostri articoli).
Il MIUR, con nota 726 del 26 gennaio 2016, detta ai Direttori degli UU.SS.RR. i criteri per la definizione di tali ambiti ...
Si riportano di seguito i criteri riportati nella citata nota del MIUR n. 726 del 26 gennaio 2016 ai sensi del comma 66 della legge 107/2015:
Gli Ambiti Territoriali:
non potranno avere una dimensione territoriale comprendente istituzioni scolastiche appartenenti a province diverse;
comprenderanno al loro interno istituzioni scolastiche appartenenti sia al I che al II ciclo in numero sufficiente a garantire la più ampia offerta formativa in previsione anche delle costituende Reti tra Istituzioni Scolastiche del medesimo Ambito Territoriale;
di norma non potranno prevedere una popolazione scolastica superiore a 40.000 alunni; qualora gli ambiti territoriali incidano in zone ad alta densità di popolazione scolastica o in aree metropolitane il limite è elevato a 70.000 alunni;
saranno costituiti da una popolazione scolastica non inferiore a 22.000 alunni, salvo deroghe, motivate esclusivamente dalla assoluta impossibilità di applicare i criteri indicati;
avranno una dimensione sub provinciale;
comprenderanno le singole istituzioni scolastiche nella loro interezza cosi come attualmente configurate e pertanto tutte le sedi afferenti alla singola autonomia scolastica saranno ricomprese nel medesimo ambito in cui rientra la sede di detta autonomia.
il comma 66 della legge 107/2015
66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.