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ORGANICO DELL'AUTONOMIA TRA DELIZIE E TORMENTI
Postato Mercoledì, 07 Settembre 2016, ore 13:15:00 da Amministratore

NORMATIVA E POLITICA carmelo.nesta scrive ...
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Lo staff del dirigente


Da questo anno scolastico 2016/2017 entra a regime l'organico dell'autonomia. Si va, quindi, progressivamente verso la scomparsa della suddivisione tra organico di diritto e organico di fatto, che ha determinato ancora in questo trascorso anno scolastico le differenze tra la mobilità territoriale che ha operato esclusivamente sulle cattedre in organico di diritto e la mobilità annuale di chi ha presentato domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria che, invece, usufruisce dei posti dell’organico di fatto. ...





L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola. Il MIUR con la Nota n. 2852 del 5 settembre 2016, fornisce indicazioni e suggerimenti sulle potenzialità offerte da una attenta gestione dell’organico dell’autonomia in coerenza con gli Orientamenti per l'elaborazione del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

Nella suddetta nota il MIUR chiarisce che l'Organico dell'autonomia si realizza in una “logica unitaria”, con “lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

Purtroppo le scuole risentono ancora del disagio di un organico non del tutto coerente con il PTOF ed il PdM (Piano di Miglioramento). Alle scuole, infatti, non sono stati inviati i docenti di potenziamento delle classi di concorso richieste nei PTOF. Molti sono stati i docenti di A019 (Discipline giuridiche ed economiche) distribuiti a pioggia nelle scuole e molti i casi di docenti di classi di concorso completamente estranee ai curricula di insegnamento delle scuole. Insomma l'organico potenziato è servito in gran parte a svuotare le graduatorie al fine di una stabilizzazione selvaggia dei precari che ora hanno subìto una mobilità ancora più selvaggia verso scuole in regioni lontanissime dalle loro residenze.

Lo ammette lo stesso MIUR nella nota suddetta: "Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico e di attribuzione dei posti di potenziamento, ciascuna scuola ha avuto la possibilità di verificare la consistenza del proprio organico dell’autonomia, anche se, in questa fase di prima applicazione, indubbiamente, alcuni vincoli, come il piano assunzionale e la mobilità straordinaria, non hanno sempre consentito di trovare una diretta corrispondenza tra le attribuzioni dei posti e la specificità dell’offerta formativa."

Altro spinoso problema è che, se non c'è nell'organico potenziato un docente della stessa classe di concorso del docente vicario, questi non può usufruire di ore libere da lezione da dedicare ad attività di collaborazione con il dirigente scolastico, anche se da quest'anno i dirigenti scolastici possono nominare un numero di collaboratori fino al 10% del collegio distribuendo così gli incarichi in maniera più diffusa senza accentrare gli oneri su una sola persona.

Una importante riflessione, scaturita da alcune situazioni che si sono venute a creare in alcune scuole brindisine, è che l'assegnazione dei docenti alle classi, di competenza del dirigente scolastico, è sempre vincolata ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto e alle proposte di applicazione da parte del Collegio dei Docenti. La Legge 107/2015 non modifica gli artt. 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94 che regolano la questione. Pertanto il Dirigente scolastico non può decidere di propria iniziativa di assegnare le classi ad un docente e di lasciare l'altro della stessa disciplina sull'organico potenziato. Se il Dirigente non applica i criteri fissati dal Consiglio di Istituto e non tiene conto delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti, il suo atto di assegnazione alle classi può essere impugnato (Tribunale di Agrigento, sentenza 2778 del 3.12.2004).

Anche il MIUR nella suddetta nota ribadisce che "non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa". Opera, però, una sostanziale distinzione quando afferma nella circolare sulle supplenze n.24306 dell'1 settembre 2016 che i posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie.

È essenziale che i dirigenti scolastici operino con giudizio e accortezza sia per quanto riguarda la chiamata diretta che per la gestione dell'organico dell'autonomia, anche in funzione delle recenti determinazioni dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) con le linee guide per la scuola e i relativi allegati concernenti i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche e gli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche.
Infatti, tra i processi a maggior rischio corruttivo per le scuole sono riportati, tra l'altro, la formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF e l'assegnazione dei docenti alle classi.

(Carmelo NESTA - pubblicato da OrizzonteScuola))

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