Di seguito una utile scheda sintetica sulle visite mediche ambulatoriali (vedi nostro articolo), a cura della Segreteria provinciale Snals di Vicenza. ...
Scarica la scheda
Fonte normativa
|
· Messaggi Inps 3265 del 9
agosto 2017, 3384 del 31 agosto 2017 e 4282 del 31 ottobre 2017
|
Assenza del lavoratore al domicilio
di reperibilità
|
· In
caso di assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità, il
medico legale deve sempre effettuare la convocazione a visita
ambulatoriale.
|
Il procedimento sulla giustificazione
o meno per l’assenza al domicilio
|
· Il
procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza
al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di
un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli
Uffici medico legali dell’Inps sull’esame delle giustificazioni eventualmente
addotte dal lavoratore.
|
Giustificazioni di tipo
amministrativo
|
· E’
di esclusiva competenza del datore di lavoro pubblico la valutazione della
giustificazione dell’assenza nel caso in cui il lavoratore produca una
documentazione di tipo amministrativo o anche di tipo sanitario, dal cui
esame però non si possa concludere per la giustificabilità (es. visita medica
o esame specialistico che non riveste carattere d’urgenza) o non produca
alcun documento giustificativo.
|
Giustificazioni di tipo sanitario
|
· Se il lavoratore produce
documenti giustificativi di carattere medico, il cui esame consente per la
giustificabilità dell’assenza dal domicilio, l’Ufficio medico legale
dell’Inps nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale”
dovrà valorizzare il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile”.
|
Comunicazione delle informazioni al
datore di lavoro
|
· In attesa del rilascio di
aggiornamenti procedurali che consentiranno di comunicare con il datore di
lavoro in via automatizzata, l’informazione perverrà al datore di lavoro per
il tramite del lavoratore, che gli consegnerà copia del documento “Visita
medica di controllo” con le relative annotazioni.
|
Assenza alla visita ambulatoriale
|
· Qualora il lavoratore non si
presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i
giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale dell’Inps non procederà
al loro esame, salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico.
|