benvenuto/a su SNALS - Brindisi
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFSAL
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale - via Monopoli, 11 - 72100 Brindisi
tel-fax: 0831 528339 - email:puglia.br@snals.it - pec:snalsbrindisi@pec.it

Organigramma SNALS  Sedi SNALS e orari di apertura  Servizi del Patronato  Servizi del CAF Confsal  I legali dello SNALS  L'assicurazione SNALS per gli iscritti 

  Utente_non_iscritto      Visite: 6460086  

HOME PAGE

Torna in Home Page



RICERCA NEL SITO




VISITE AL SITO


Statistiche


Riservato agli amministratori

Pagina di Amministrazione


ARGOMENTI, TEMI E MATERIE


UTILITY

Utilità


La scuola attraverso
gli acronimi

di Carmelo Nesta

L'iter della Buona Scuola
(dal 3/9/14 al 16/7/15)
di Carmelo Nesta







NOTIZIE

Rassegna stampa



QUOTIDIANI OnLine


FORUM


Entra nel Forum



CHAT



Entra in chat



GUESTBOOK

Lascia un messaggio nel guestbook

Lascia un messaggio sul

Lascia un messaggio nel guestbook

dello SNALS di Brindisi


NORMATIVA
08:36:22

FEEDS RSS

FAI LA SOTTOSCRIZIONE AL NOSTRO FEED

SNALS Brindisi

Orizzontescuola

USR A. T. Brindisi

Corriere.it
Notizie


Repubblica.it
Politica


INPS Circolari

INPS Messaggi

NOIPA Messaggi



Continua a leggere le News


  Articolo n. 3904 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 840 letture
DIRITTO DI CRITICA SINDACALE E DIFFAMAZIONE: LA CORTE DI CASSAZIONE NE DELINEA I LIMITI
Postato Mercoledì, 31 Ottobre 2018, ore 14:10:00 da Amministratore

NORMATIVA E POLITICA



La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 47513 del 18 ottobre 2018, nell'annullare la sentenza della Corte di appello del Tribunale di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, perché il fatto non costituisce reato, chiarisce la differenza tra diritto di critica, diritto di cronaca e diffamazione…






Il diritto di critica, garantito dall'art. 21 della Costituzione come libertà di manifestare il proprio pensiero, a differenza del diritto di cronaca, non si concretizza in una narrazione oggettiva di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente oggettiva. La critica, infatti, per sua natura, altro non è che una interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti. Il riconoscimento del diritto di critica, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, non si basa, quindi, sulla veridicità e sulla obiettività delle proposizioni assertive, quanto piuttosto sul garbo e sul "bon ton" delle espressioni utilizzate.
Riportiamo di seguito due sentenze della Corte di Cassazione:

  1. la sentenza n. 47513 del 18 ottobre 2018 in cui la Corte ha ritenuto che le espressioni adoperate nel volantino affisso nella bacheca sindacale della Casa Circondariale di Brindisi, benché aspre, non esulando dai limiti di continenza formale, e non degenerando in aggressione alla sfera personale e privata del Direttore, rientrano nel legittimo diritto di critica sindacale;
  2. la sentenza n. 33753 del 2 agosto 2013 in cui la Corte ha valutato la natura diffamatoria delle espressioni usate in un volantino affisso nella bacheca sindacale di un Liceo di Cagliari, consistenti non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale del Dirigente scolastico.

La Cassazione con la sentenza riportata al punto 1) annulla senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la sentenza del 23/03/2017 della Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva confermato l’affermazione di responsabilità nei confronti di S.G. in relazione al reato di cui all’art. 595 c.p., per avere, quale segretario generale del sindacato ..., offeso la reputazione del Direttore della Casa circondariale di Brindisi, D.P.A.M., affiggendo nella bacheca all’interno della stessa un comunicato in cui si attribuiva al direttore la responsabilità di avere autorizzato la diffusione di alcool tra i detenuti, riducendo la pena inflitta in Euro 600,00 di multa, in luogo della originaria pena detentiva.
Il volantino affisso nella bacheca, da parte del dirigente sindacale, riferendosi all'aggressione di due agenti di polizia penitenziaria avvenuta il 24 dicembre da parte di un detenuto ristretto presso il reparto infermeria della Casa Circondariale di Brindisi, rappresentava che il detenuto era completamente "ebbro", "probabilmente a causa dell'alcol autorizzato dalla Direzione, in via del tutto eccezionale, proprio in vista delle festività".

Di diverso avviso è la sentenza della Corte, di cui al punto 2), che annulla la sentenza del 6.2.2012, del tribunale di Cagliari, in riforma della sentenza 17.12.2010 del giudice di pace di Cagliari, che aveva  assolto P.P. - rappresentante sindacale nel liceo statale "Dettori" - dal reato di diffamazione, nei confronti del dirigente scolastico D.A., in relazione ad uno scritto, redatto ed affisso nella bacheca sindacale, dal seguente contenuto:
"È squallido il comportamento del preside che fa il processo sommario al docente in un presunto consiglio di classe allargato. Questo preside non è all'altezza del proprio compito!".
Secondo il tribunale di Cagliari, ricorrevano tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione del diritto di critica sindacale.
La Corte di cassazione, in questo caso, ha ritenuto, invece, che "non è invocabile l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale e, in genere, del diritto di critica politica, qualora l'espressione consista non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore.
La condotta del preside di mancata solidarietà, di omessa difesa d'ufficio del docente, dinanzi alle critiche dei cittadini, non può essere impunemente bollata come misera ed inadeguata, tanto da sfociare nel generale giudizio di incompetente, che ferisce direttamente la persona dell'autore della condotta medesima
".






Se l'articolo è stato di tuo gradimento, condividilo su Facebook!




 
Login

Inserisci nickname e password
Nickname


Password


Non sei ancora iscritto allo SNALS?
Fai qui la richiesta di iscrizione al Sindacato!
Come utente registrato
potrai sfruttare appieno i servizi offerti dal sito.

Sei già registrato e hai dimenticato la password?
Clicca qui

Links Correlati
· Altre NORMATIVA E POLITICA
· News by admin


Articolo più letto relativo a NORMATIVA E POLITICA:
PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I DECRETI ATTUATIVI DELLA BUONA SCUOLA


Stampa/Condividi articolo
 
Pagina stampabile
Pagina Stampabile

Condividi su FB

Condivisione su Facebook


Valutazione Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente


"DIRITTO DI CRITICA SINDACALE E DIFFAMAZIONE: LA CORTE DI CASSAZIONE NE DELINEA I LIMITI" | Login/Crea Account | 0 commenti
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Commenti NON Abilitati per gli Anonimi, registrati


Amministratore - Webmaster

(Carmelo NESTA)
webmaster@snalsbrindisi.it



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.11 Secondi
torna su