la Corte Costituzionale, con
sentenza 11/10/2012 n. 223, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’
articolo 12, comma 10, del
D.L. n. 78/2010, nella parte in cui, pur sancendo per i dipendenti pubblici il passaggio dalla buonuscita al T.F.R., consentiva all'Amministrazione di continuare ad operare la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore. Ciò a conferma della fondatezza della tesi del sindacato, sostenuta da subito con l'azione legale n. 61, con la quale è stata denunciata, con atti di diffida e messa in mora, l'illegittimità e l'ingiustizia della ritenuta una volta che si era passati al più severo regime del T.F.R..
Il Governo, con il decreto legge
n. 185/2012, ha preso atto della decisione della Corte Costituzionale ma, per evidenti ragioni di cassa, anziché restituire ai lavoratori quanto indebitamente trattenuto, ha preferito seguire un'altra strada: abrogare nella sua interezza l'art. 12, comma 10 citato, disponendo il ritorno al previgente regime.
Ciò comporta il ripristino dell'originario sistema di liquidazione del trattamento di fine servizio (già buonuscita), per i dipendenti pubblici senz'altro più vantaggioso rispetto a quello contemplato dall'
art. 2120 c.c. (T.F.R.).
Il ritorno del più vantaggioso sistema della buonuscita comporta il trattenimento da parte dell'amministrazione della ritenuta del 2,50% sull'80%, quale contributo per il suo finanziamento (fondo credito).
La
Confsal non può che dichiararsi soddisfatta dell'epilogo della vicenda in quanto, con le sue iniziative di pressione, ha senz'altro indotto il Governo a ristabilire un più equo regime retributivo differito, tenuto anche conto che il T.F.S. assolve alla funzione fondamentale di sopperire alle situazioni di bisogno in cui versa il lavoratore al momento della cessazione del suo rapporto con l'amministrazione.
Il testo completo del comunicato del nostro Ufficio legale