Il comma 1 bis, dell'art. 32 del
d.lgs. n. 151 del 2001, aggiunto all'art. 1, comma 339 lett. a), della
legge n. 228 del 2012, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale di cui al citato art. 32 su base oraria. Lo stesso articolo demanda alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il
parere prot. n. 45298 del 7/10/2013, ha espresso l’avviso che per l'applicazione della disposizione in questione si dovrà attendere il suo recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro.