Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 13 dicembre 2013 è stato pubblicato il
Decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata fissata al’1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’
art. 1284 del codice civile.
L’INPS, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2014, a riguardo ha fornito le precisazioni che seguono: ...
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.L’art. 116, comma 15, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.
Tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dell’1%, di cui al
Decreto 12 dicembre 2013, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze di seguito riportate:
Periodo di validità
| Saggio di interesse legale
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fino al 15.12.1990
| 5%
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16.12.1990 - 31.12.1996
| 10%
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01.01.1997 - 31.12.1998
| 5%
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01.01.1999 - 31.12.2000
| 2,5 %
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01.01.2001 - 31.12.2001
| 3,5 %
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01.01.2002 - 31.12.2003
| 3 %
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01.01.2004 - 31.12.2007
| 2,5 %
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01.01.2008 - 31.12.2009
| 3 %
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01.01.2010 - 31.12.2010
| 1 %
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01.01.2011 - 31-12-2011
| 1,5 %
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01.01.2012 - 31-12-2013
| 2,5 %
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01.01.2014
| 1 %
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La circolare n. 2 del 10 gennaio 2014