ha emenato una ulteriore nota in cui sostiene che solo in casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente scolastico, sentito il Team dei docenti, potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso una attenta e personalizzata progettazione educativa.
La nota n. 547 del 21 febbraio 2014