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  Articolo n. 2011 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 870 letture
LE PRASSI CONSOLIDATE MA ILLEGITTIME PER LA COPERTURA DELLE CLASSI SCOPERTE
Postato Sabato, 06 Dicembre 2014, ore 19:00:00 da Amministratore

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Ci giungono segnalazioni che, in molte scuole della provincia di Brindisi, per coprire le classi scoperte per l'assenza del docente, si sono consolidate alcune prassi che, quando assumono il carattere di ordinarietà, possono diventare rischiose e pericolose soprattutto per i dirigenti scolastici: 
- anticipare l’uscita degli alunni
- distribuire gli alunni in altre classi
...



Analizziamo i casi su esposti e le relative conseguenze, anche penali, nelle adozioni di queste prassi:

- anticipare l’uscita degli alunni:

l'uscita degli alunni negli orari normali è già molto problematica sotto il profilo giuridico e penale. Questa costituisce un momento delicato della vita scolastica, nel quale avviene la traditio, ovvero il trasferimento degli obblighi di vigilanza dall’Amministrazione scolastica alla famiglia. La scuola ha, infatti, il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e fino al momento dell'uscita con il subentro della vigilanza dei genitori o di chi ne fa le veci. Insomma il docente ha il dovere di consegnare fisicamente, all'uscita della scuola, gli alunni minori ai genitori o ad un adulto opportunamente incaricato! L'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli non costituiscono causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola. Anzi tali richieste di autorizzazioni potrebbero costituire avallo e prova della consapevolezza da parte dell'Istituto che questa modalità di uscita da Scuola degli alunni è illegittima senza la presenza di adulti a cui affidarli.
A maggior ragione l'uscita anticipata costituisce una grande responsabilità per il dirigente scolastico che l'ha autorizzata particolarmente nel caso in cui un minore subisca un incidente.  La Cassazione civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, ne ha ben delineato le responsabilità: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un istituto tecnico statale a risarcire i danni riportati da un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l'assenza dell'insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell'ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti)".
Si vedano anche, in merito, la recentissima circolare dell' USR Veneto e la meno recente dell'USR Emilia Romagna.
C'è, poi, anche una responsabilità di carattere didattico. Privare gli alunni di ore di lezione lede il loro diritto allo studio e si rischia la invalidazione dell'anno scolastico. Infatti, ai sensi del D.P.R 122/2009 e della circolare MIUR 20/2011, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale degli alunni, è richiesta la frequenza del 75% del monte ore annuale delle discipline. 



- distribuire gli alunni in altre classi:

la copertura della classe scoperta non può essere risolta distribuendo gli alunni della classe in altre classi. Questa soluzione non è prevista da nessuna normativa ed è, invece, in conflitto con le norme sugli organici e sulla sicurezza per cui  molte determine di UU.SS.RR  la vietano. In particolare il nostro Direttore regionale, dott. Franco INGLESE,   con nota prot. n. 7934 del 22/11/2010, nel far riferimento alla C.M. n. 9839 dell'8/11/2010, così dispone: "Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell'organico non autorizzata, la costituzione di pluriclasse e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza."  (vedi, infatti, il DM 26/8/1992 e il DM 18/12/1975).

Pertanto, così come recita la C.M. n. 9839 dell'8/11/2010, già citata, l'unica strada legittima percorribile è quella di nominare i supplenti: "Nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5  giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria.
...omissis...
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno
".

Se così non è, lo SNALS di Brindisi invita tutto il personale docente, che dovesse ricevere una disposizione dal dirigente in cui si chiede di aggregare alla propria classe gruppi di alunni di classi prive di docenti, a presentare formale atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 del DPR 10/01/1957 n. 3.
Si rivolge lo stesso invito ai docenti di sostegno che dovessero ricevere dal dirigente una disposizione in cui si chiede di abbandonare la propria classe per effettuare una supplenza in un’altra.

Per comodità si riportano due modelli di atto di rimostranza. Ovviamente l’atto di rimostranza riportato è solo una traccia che va adattata alla singola situazione:

Atto di rimostranza per aggregazione classi

Atto di rimostranza docente di sostegno

Il nostro sindacato tutelerà i propri iscritti contro ogni eventuale atto di sopruso.







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