L’Inps, con la circolare n. 154 del 17/9/2015, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’art. 1, commi 113, 623, 708 della legge di stabilità 2015. Nel rinviare, per completezza di informazione al testo completo della suddetta circolare, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa. ...
Art. 1, comma 113 della c.d. legge di stabilità 2015 in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni - Effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni
Il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 72, comma 11, del DL 112/2008.
Per le risoluzioni che intervengono dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017, poiché le prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.
Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata.
I termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte dell’amministrazione sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.
Data di
maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione
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Data di
decorrenza della pensione
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Data
della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro
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Termine
di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro
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Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle
regole previgenti all’art. 24 del DL 201/2011)
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Qualsiasi
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Qualsiasi
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- 105 giorni, se il diritto a pensione
risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011
- 6 mesi, se il diritto a pensione è
maturato dal 13 agosto al 31 dicembre
2011
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Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle
gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell’Ago Fpld)
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Entro il 18 agosto 2014
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Entro il 18 agosto 2014
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- 6 mesi con diritto a pensione maturato
entro il 31/12/2013
- 12 mesi con diritto a pensione maturato
dopo il 31/12/2013
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Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle
gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell’Ago Fpld)
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Entro il 31/12/2014
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Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014
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- 6 mesi con diritto a pensione maturato
entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni
- 12 mesi con diritto a pensione maturato
dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni
- 24 mesi se il trattamento pensionistico è
erogato con penalizzazioni
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Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017
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Dal 1° gennaio 2015
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Dal 31 dicembre 2014
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- 6 mesi con diritto a pensione maturato
entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni
- 12 mesi con diritto a pensione maturato
dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni
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Dal 1° gennaio 2018
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Dal gennaio 2018
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Dal gennaio 2018
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- 12 mesi con trattamento pensionistico
senza penalizzazioni
- 4
mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
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Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR con riferimento a redimenti maturati dal 2015
Il comma 623 della legge di stabilità per il 2015, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, ha innalzato dall’11% al 17% l’aliquota dell’imposta sostituiva delle imposte sui redditi che si applica sui redditi derivanti dalle rivalutazioni operate sugli accantonamenti. L’innalzamento opera con effetto sui rendimenti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo
L’articolo 1, commi 707 e 708, ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Monti Fornero). Tali disposizioni prevedono che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo con il metodo retributivo, antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 24 della riforma Monti Fornero.
Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va determinata con il calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012. A determinate condizioni, la misura della pensione calcolata con il metodo misto può essere superiore a quella determinata con il metodo retributivo.
Pertanto, il legislatore ha stabilito che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l’importo di minor favore. Il comma 708 dispone che il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.
Nell’ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa che resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici qualora la cessazione dal servizio sia anteriore al raggiungimento del limite di età ordinamentale e non dipenda da inabilità o decesso.