benvenuto/a su SNALS - Brindisi
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFSAL
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale - via Monopoli, 11 - 72100 Brindisi
tel-fax: 0831 528339 - email:puglia.br@snals.it - pec:snalsbrindisi@pec.it

Organigramma SNALS  Sedi SNALS e orari di apertura  Servizi del Patronato  Servizi del CAF Confsal  I legali dello SNALS  L'assicurazione SNALS per gli iscritti 

  Utente_non_iscritto      Visite: 6389558  

HOME PAGE

Torna in Home Page



RICERCA NEL SITO




VISITE AL SITO


Statistiche


Riservato agli amministratori

Pagina di Amministrazione


ARGOMENTI, TEMI E MATERIE


UTILITY

Utilità


La scuola attraverso
gli acronimi

di Carmelo Nesta

L'iter della Buona Scuola
(dal 3/9/14 al 16/7/15)
di Carmelo Nesta







NOTIZIE

Rassegna stampa



QUOTIDIANI OnLine


FORUM


Entra nel Forum



CHAT



Entra in chat



GUESTBOOK

Lascia un messaggio nel guestbook

Lascia un messaggio sul

Lascia un messaggio nel guestbook

dello SNALS di Brindisi


NORMATIVA
08:36:22

FEEDS RSS

FAI LA SOTTOSCRIZIONE AL NOSTRO FEED

SNALS Brindisi

Orizzontescuola

USR A. T. Brindisi

Corriere.it
Notizie


Repubblica.it
Politica


INPS Circolari

INPS Messaggi

NOIPA Messaggi



CONSULENZA ON LINE

consulenza on line SNALS Brindisi

Richiedi la consulenza
di un esperto dello SNALS


QUESITI PUBBLICATI


Continua a leggere le News


  Articolo n. 2660 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 541 letture
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ NASPI - CIRCOLARE INPS
Postato Venerdì, 11 Dicembre 2015, ore 15:09:43 da Amministratore

PREVIDENZA

inps


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, sono stati pubblicati i dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, che incidono sulla disciplina della indennità NASpI. ...



In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.
Il decreto legislativo n.150 del 2015 dispone in materia di politiche attive del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l’INPS relativamente alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) – istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con ruolo di coordinamento della rete.
Il medesimo decreto inoltre introduce, all’art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20 introduce altresì il patto di servizio personalizzato - stipulato dal disoccupato con il Centro per l’impiego - quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall’ANPAL.
L’INPS con la circolare n. 194 del 27/11/2015 fornisce ulteriori chiarimenti sull’indennità NASpI.  Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo della suddetta circolare si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa:

Limiti massimi di durata della indennità NASpI.
L’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 il quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane.
La soppressione della richiamata norma comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta – in funzione del numero di settimane di contribuzione utile presenti nel quadriennio di osservazione – per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.

Stato di disoccupazione - Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
L’art. 19 del decreto legislativo n.150/2015 ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 181 del 2000. Ai sensi del richiamato art. 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Il successivo art. 21 del decreto legislativo in esame prevede che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto.
Le richiamate disposizioni normative individuano, pertanto, due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL.
Si precisa che l’art. 34, comma 1, lett. g) del richiamato decreto legislativo n.150/2015 ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 181 del 2000 - ai sensi del quale lo stato di disoccupazione poteva essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato - precludendo quindi al lavoratore rimasto privo di occupazione di potere scegliere su tutto il territorio nazionale il Centro per l’impiego presso cui rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro.
In ragione quindi della abrogazione del richiamato art. 2 del D.lgs. n. 181 del 2000, e in relazione alle nuove disposizioni in materia di stato di disoccupazione, nonché alla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro attraverso le domande di indennità di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI, NASpI e DIS-COLL), l’INPS – in attesa della realizzazione da parte dell’ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – provvede a mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.
Il richiamato articolo 21 prevede altresì che il beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n.150/2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

Misure di condizionalità relative alla fruizione della NASpI - Obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato e sanzioni per la loro inosservanza.
Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del richiamato decreto legislativo n.150/2015, nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l’impiego deve essere riportata la disponibilità dell’interessato alle seguenti attività:

  1. Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  3. Accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della Legge n. 92 del 2012.

Ai sensi del successivo art. 21, comma 7, nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI e di DIS-COLL, in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla precedente lettera a. (partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) si applicano le seguenti sanzioni:

  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla precedente lettera b. (partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione) si applicano le seguenti sanzioni:

  1. la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
  2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, di cui alla precedente lettera c., in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione. Il richiamato comma 7 prevede anche sanzioni in caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività.
In particolare è prevista:

  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.
Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del decreto legislativo n.150/2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell’evento.
Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

Abrogazioni e norme di coordinamento.
L’art. 24 del decreto in argomento al comma 3 modifica l’art. 2 comma 10 bis della Legge n. 92 del 2012 disponendo in materia di incentivi all’occupazione che al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’indennità in ambito ASpI spetta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in luogo della precedente misura del cinquanta per cento. Il rimanente trenta per cento verrà versato dall’INPS all’ANPAL ai fini del finanziamento del fondo Politiche attive del lavoro di cui all’art.1 comma 215 della legge n.147 del 2013.
L’art. 34 comma 2 prevede che fermo quanto previsto dall’art.25 comma 3 in materia di offerta di lavoro congrua, le disposizioni di cui all’art.4 commi 40 a 45 della Legge n. 92 del 2012 sono abrogate a far data dall’adozione del decreto in materia di politiche attive e di patto di servizio di cui agli artt. 20 comma 1, 21 comma 2 e 22 comma 2 e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.
Il successivo comma 3 del richiamato art. 34, apportando modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015 in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS – COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, individua il reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione nel reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n.917 del 1986). Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.
Le richiamate modifiche apportate dall’art. 34, comma 3 del decreto legislativo n.150/2015 agli art. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del citato D.lgs. n. 22 del 2015 devono intendersi – pur in assenza di espressa previsione normativa - riferite anche al comma 2 del suddetto art. 9, il quale dispone in materia di cumulo della prestazione NASpI con il reddito da lavoro subordinato in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione.

Durata dell’indennità NASpI. Adeguamento del procedimento di calcolo.
Per ogni domanda NASpI che presenti una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio con biennio di rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare in primo luogo il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche ove non siano interamente compresi nel quadriennio di osservazione per la NASpI e le settimane utilizzate secondo l’operazione Durata effettiva / Durata teorica * max (52;durata teorica).
Il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di contribuzione riproporzionate in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare in sottrazione ai contributi fuori quadriennio fino a capienza di quest’ultimo con conseguente risparmio della contribuzione presente nel quadriennio.
Le strutture territoriali, nel caso in cui gli ultimi 12 mesi siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, dovranno provvedere ad acquisire nella sezione contributi della domanda NASpI tutti i contributi presenti in detti 12 mesi (anche se parzialmente al di fuori del quadriennio).
Per supportare le strutture in questa attività verrà sempre attivato in fase di “Precarica contributi” il caricamento di un anno in più rispetto al quadriennio NASpI.
Inoltre verrà predisposto un alert all’operatore in presenza di almeno una domanda DSO/ASpI con ultimi 12 mesi a cavallo recante l’avviso: “E’ presente una domanda di prestazione già percepita con ultimi 12 mesi a cavallo; verificare se nella sezione contributi della domanda NASpI sono stati acquisiti tutti i contributi di detto periodo di 12 mesi.”
Gli altri passaggi del procedimento di calcolo rimangono invariati rispetto a quanto comunicato con le precedenti circolari in materia.

Durata dell’indennità NASpI: Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione.
L’articolo 5 comma 1 del D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI ha fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.






Se l'articolo è stato di tuo gradimento, condividilo su Facebook!




 
Login

Inserisci nickname e password
Nickname


Password


Non sei ancora iscritto allo SNALS?
Fai qui la richiesta di iscrizione al Sindacato!
Come utente registrato
potrai sfruttare appieno i servizi offerti dal sito.

Sei già registrato e hai dimenticato la password?
Clicca qui

Links Correlati
· Altre PREVIDENZA
· News by admin


Articolo più letto relativo a PREVIDENZA:
SOGGIORNI CLIMATICI EX ENAM E PENSIONATI INPDAP


Stampa/Condividi articolo
 
Pagina stampabile
Pagina Stampabile

Condividi su FB

Condivisione su Facebook


Valutazione Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente


"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ NASPI - CIRCOLARE INPS" | Login/Crea Account | 0 commenti
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Commenti NON Abilitati per gli Anonimi, registrati


Amministratore - Webmaster

(Carmelo NESTA)
webmaster@snalsbrindisi.it



PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.06 Secondi
torna su