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ASSEGNATE ALLE SCUOLE LE RISORSE FINANZIARIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE - AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE SUI CRITERI QUANTITATIVI DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE
Postato Venerdì, 10 Giugno 2016, ore 15:05:00 da Amministratore

MOF FIS RISORSE STIPENDI


In data 9 giugno 2016, con nota n. 8546, il MIUR ha comunicato alle Scuole l'assegnazione delle risorse finanziarie (lordo stato) per la valorizzazione del merito del personale docente ...



I criteri di riparto delle risorse (che sono state assegnate alle singole istituzioni scolastiche senza alcun passaggio a livello territoriale) sono quelli previsti al comma 126 della legge 107/2015: “in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggior rischio educativo”.

Il MIUR, in una riunione di informativa con le OO. SS. aveva comunicato che avrebbe operato nel modo seguente:

I due criteri di riparto utilizzati sono:

  1. l'80% della cifra di 200 milioni di euro viene suddiviso sulla base del personale di ruolo in servizio;

  2. il 20% viene suddiviso sulla base degli indicatori, a cui viene attribuito per tutti lo stesso peso, relativi a: alunni disabili, alunni con cittadinanza non italiana, complessità del territorio, numero medio degli alunni per classe. 

Con l'assegnazione delle risorse, siamo ormai entrati nella fase applicativa delle norme relative al bonus docenti contenute nella  legge 107/2015. Ne riportiamo, di seguito, i commi 127 e 128:

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, ... omissis ...,  assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Facciamo alcune considerazioni:

Non si evince nella legge 107 alcun veto alla contrattazione con le RSU e le OO. SS. della somma accessoria che il dirigente scolastico attribuisce al docente per valorizzarne il merito. C'è, anzi, uno specifico comma che definisce la somma di natura accessoria. 

Comunque, il rispetto delle norme di legge non può essere circoscritto alla sola legge 107 (o meglio: ad una unilaterale interpretazione dei suoi contenuti) escludendo altre norme, altrettanto vigenti in quanto mai abrogate, che definiscono prerogative e competenze degli organismi di governo della scuola e disciplinano le relazioni sindacali.  

Ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), infatti, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi; quindi, con l’intervento e la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali.

Tale principio costituisce elemento fondamentale della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e, dunque, come osservato dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, sentenza 14 maggio 2013 n. 762, “Va infatti considerato che il dirigente ha una specifica competenza e responsabilità per l’attribuzione di trattamenti accessori (art. 45, comma 4, d.lg. n. 165/2001) e che i principi nel caso violati costituiscono principi basilari del trattamento retributivo dei dipendenti, che dunque non possono essere legittimamente ignorati o disapplicati dai dirigenti senza infrangere quei canoni di diligenza minimale che gli stessi sono tenuti ad adottare nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Pertanto, a parere dei giudici, la condotta posta in essere in violazione di tale principio si pone in contrasto con i principi fondamentali della gestione del rapporto di lavoro e delle responsabilità specifiche che sono al riguardo assegnate ai soggetti preposti all’esercizio di funzioni dirigenziali.

È inoltre da evidenziare che, in applicazione del principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, eventuali disposizioni normative contenute nella legge n. 107 del 2015 in contrasto con la normativa speciale di cui al Testo Unico sul Pubblico Impiego non derogano ai principi citati, in quanto questi fanno parte del corpus speciale autonomo disciplinante la materia del Pubblico Impiego.

In particolare, l’art. 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce norma speciale, perché relativa al trattamento economico dei pubblici dipendenti e alla parità di trattamento tra gli stessi dipendenti  della Pubblica Amministrazione, che quindi non può essere implicitamente abrogata dalla successiva disciplina generale di cui alla legge n. 107 del 2015, in ragione del citato principio, regolante un’ipotesi di antinomia tra fonti di pari rango, secondo cui lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.

Il Fondo da distribuire ai docenti, il cd “bonus”, è, all’evidenza, come confermato dal comma 128 della stessa legge 107/2015, un trattamento economico accessorio.

Il trattamento economico accessorio è caratterizzato da eventualità e da variabilità di corresponsione, proprio come il fondo/bonus, perché collegato all’effettivo esercizio di una determinata attività, ed eventualmente a una durata temporale limitata, al contrario della fissità e della continuatività tipica invece del trattamento economico fondamentale.

In ogni caso, alcun trattamento economico accessorio può essere previsto ed erogato se non concordato con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali.

Come ha ricordato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nel corpo della sentenza n. 22961 del 09.10.2013 (L'art. 47 della L. 833/1978 demanda al contratto collettivo nazionale la determinazione del trattamento economico del personale delle U.S.L., facendo divieto alle stesse di concedere al proprio personale compensi, indennità o assegni di qualsiasi natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico stabilito in sede contrattuale collettiva). La sentenza con una posizione del tutto consonante con quanto sin qui affermato, nel novellato regime del lavoro pubblico contrattualizzato vige “la prevista riserva alla contrattazione collettiva dell'attribuzione di trattamenti economici, essendosi prevista la perdita di efficacia di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi”.

Anche la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per La Regione Puglia, peraltro, con la sentenza n. 86 del 2015, ha ricordato che “il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti è sancito a livello legislativo dall’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi”.

Pertanto i dirigenti scolastici, alla luce di quanto su argomentato, prima della assegnazione della somma per la valorizzazione del merito ai docenti, devono convocare le RSU e le OO. SS. per la contrattazione sui criteri quantitativi di distribuzione al personale docente delle risorse assegnate.






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