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  Articolo n. 3491 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 2313 letture
RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI DOCENTI IN CASO DI INCIDENTI AD ALUNNI ALL'USCITA DA SCUOLA
Postato Mercoledì, 20 Settembre 2017, ore 12:05:00 da Amministratore

NORMATIVA E POLITICA



La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21593/2017, depositata in data 19 settembre 2017, si è pronunciata sulla morte di un alunno undicenne investito da un autobus di linea all'uscita dalla scuola. L'attività di vigilanza da parte dei docenti si protrae, a parere dei giudici della Corte di Cassazione, fino a quando gli alunni minori non vengono presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza....





L'uscita da scuola degli alunni costituisce, sotto il profilo giuridico e penale, un momento delicato della vita scolastica, nel quale avviene la traditio, ovvero il trasferimento degli obblighi di vigilanza dall’Amministrazione scolastica alla famiglia.
La Scuola, di qualsiasi ordine e grado, ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e fino al momento dell'uscita con il subentro della vigilanza dei genitori o di chi ne fa le veci, soprattutto se nel Regolamento di Istituto sono previsti particolari obblighi di vigilanza. Insomma il docente ha il dovere di "consegnare fisicamente", all'uscita della scuola, gli alunni minori ai genitori o ad un adulto opportunamente incaricato, quale l'assistente del mezzo di trasporto del Comune?
Ricordiamo che l'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli non costituiscono causa di esclusione della responsabilità penale per le lesioni eventualmente subite dall'alunno all'uscita da scuola. Anzi tali richieste di autorizzazioni potrebbero costituire avallo e prova della consapevolezza da parte dell'Istituto che questa modalità di uscita da scuola degli alunni è illegittima senza la presenza di adulti a cui affidarli (per non parlare dei ridicoli esoneri di responsabilità della Scuola fatti firmare ai genitori, in occasione di uscite e viaggi di istruzione).
Per la morte dell'alunno il tribunale di Firenze aveva dichiarato l’autista dell'autobus, il Comune e la Scuola corresponsabili dell'incidente condannandoli a risarcire, per il danno subito, i famigliari della vittima. La Corte d’appello, in seguito,  aveva rigettato la richiesta di appello presentata dal MIUR proprio sulla base delle evidenze di responsabilità da parte della Preside dell'istituto e dell'insegnante dell'ultima ora emerse nel corso del processo penale. Da qui il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione da parte del MIUR.
La Cassazione rigettando il motivo del ricorso ha invece ribadito che sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, sancito dal Regolamento di Istituto, "di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino".
Il controllo e la vigilanza, da parte dell'Amministrazione scolastica, dunque, non si sarebbe dovuta interrompere fino a quando "gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto".

La sentenza della Corte di Cassazione del 19 settembre 2017 (da Il Sole 24 Ore)

Una prassi consolidata, anche nelle scuole brindisine, ma fortemente illegale e pericolosa, è, invece, quella di far uscire anticipatamente da scuola gli alunni in caso di assenza degli insegnanti delle ultime ore. Questa prassi costituisce una grande responsabilità per il dirigente scolastico che l'ha autorizzata, particolarmente nel caso in cui un minore subisca un incidente.
La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, ne ha ben delineato le responsabilità: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un istituto tecnico statale a risarcire i danni riportati da un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l'assenza dell'insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell'ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti)".
Si vedano anche, in merito, la circolare dell' USR Veneto e la  la circolare dell'USR Emilia Romagna.
C'è, poi, anche una responsabilità di carattere didattico: privare gli alunni di ore di lezione lede il loro diritto allo studio.






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