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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI PUBBLICI - APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO
Postato Mercoledì, 18 Ottobre 2017, ore 21:15:00 da Amministratore

NORMATIVA E POLITICA





L'USR Molise ha inviato una circolare esplicativa ai Dirigenti scolastici della Regione Molise sulle modifiche che il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ha apportato al decreto legislativo n. 165/2001 in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare l’articolo 13 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha riscritto l’articolo 55 bis del 165/2001...







Le novità introdotte dal novellato art. 55 bis riguardano in particolare:

  • la titolarità dell’azione disciplinare;
  • nuovi termini del procedimento;
  • obbligo di comunicazione all’Ispettorato per la funzione pubblica.

Risultano sostanzialmente immutate le disposizioni in materia di:

  • assistenza e rappresentanza del lavoratore;
  • richiesta di rinvio dell’audizione e il conseguente differimento della conclusione del procedimento;
  • diritto di accesso del dipendente;
  • mezzi di comunicazione degli atti del procedimento.

I commi 1 e 3 del novellato articolo 55 bis hanno introdotto una nuova disciplina di riparto dell’azione disciplinare.
Per la generalità del lavoratori dipendenti pubblici è previsto che, per le infrazioni punibili con il rimprovero verbale, sia competente il responsabile della struttura cui presta servizio il dipendente (comma 1); per le infrazioni superiori al rimprovero verbale la competenza è dell’Ufficio procedimenti disciplinari.

In deroga alla disciplina sopra richiamata, il comma 9 quater dell’articolo 55 bis così dispone. “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
La richiamata disposizione supera un contrasto giurisprudenziale che si era determinato in ordine al riconoscimento, in capo ai dirigenti scolastici, della titolarità dell’azione disciplinare per infrazioni punibili con sospensione dal servizio ancorché inferiore a 10 giorni. (vedi articolo di ITALIA OGGI
Viene pertanto confermata la prassi, sinora seguita dall’Amministrazione, come determinata dalla circolare n. 88 del 2010 del MIUR.
Pertanto, per il personale docente, educativo e ATA la titolarità dell’azione disciplinare spetta ai dirigenti scolastici per le infrazioni punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg; per le infrazioni punibili con una sanzione superiore la competenza resta dell’ufficio procedimenti disciplinari.
Attese la tipicità e la tassatività delle sanzioni disciplinari, per individuare la competenza ad attivare il relativo procedimento, la fattispecie dovrà essere inquadrata in relazione alla sanzione edittale irrogabile sulla base delle seguenti disposizioni:
- articoli 492 e ss. nel d.lgs. 297/1994 per il personale docente:
- articolo 93 del CCNL 29/11/07 per il personale ATA.
(cfr. circolare n. 88/2010).
Per entrambe le categorie di dipendenti pubblici troveranno applicazione anche le norme di cui al d. lgs n. 165/2001, artt. 55 quater e 55 quinquies.

Il novellato articolo 55 bis, al comma 4, introduce nuovi termini relativi agli atti del procedimento disciplinare. Non più prevista la duplicazione dei termini per i procedimenti relativi alle infrazioni di maggiore gravità. Pertanto i termini di seguito indicati trovano applicazione sia per i procedimenti di competenza dei dirigenti scolastici che per quelli di competenza dell’UPD:

  • La contestazione di addebito deve essere effettuata per iscritto entro 30 gg dalla conoscenza del fatto (o dal ricevimento della segnalazione per i procedimenti dell’U.P.D.)

  • Il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 gg.

  • Il procedimento disciplinare deve essere concluso - con archiviazione o irrogazione della sanzione - entro 120 gg dalla contestazione dell’addebito.

  • Immediatamente, e comunque entro 10 gg, il dirigente scolastico interessato segnala all’ UPD i fatti di cui abbia avuto conoscenza che integrano infrazioni punibili con la sospensione superiore a 10 gg.

Il novellato articolo 55 bis (a differenza della disciplina previgente) non prevede che la segnalazione e trasmissione degli atti all’UPD (in caso di infrazioni di maggiore gravità) avvenga con contestuale comunicazione al dipendente interessato.

La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e i tempi dei procedimenti siano comunque compatibili con il principio di tempestività degli atti.
In ogni caso, sono da considerarsi perentori sia il termine per la contestazione di addebito che quello per la conclusione del procedimento.
In merito alle ulteriori conseguenze della violazione dei termini del procedimento è opportuno richiamare l’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 che prevede: “… La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione”.

Viene affermato con norma di rango primario l’obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (già previsto dalle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica) di comunicazione degli atti relativi al procedimento disciplinare.
Infatti, il comma 4 dell’articolo 55 bis prevede “Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.

Nel corso del procedimento il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento il dipendente, fatti salvi gli atti di cui all'articolo 54-bis, comma 4 (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Per la disciplina relativa al possibile differimento della convocazione, alle modalità di difesa del dipendente, come ai mezzi da utilizzare per la comunicazione degli atti si fa rinvia al comma 4 (terzo e quarto periodo) e comma 5 dell’articolo 55 bis.
In caso di accoglimento della richiesta (motivata) di differimento dell’audizione il termine per la conclusione del procedimento è in ogni caso prorogato.

La circolare dell'USR Molise






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