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  Articolo n. 3878 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 584 letture
STUDIO LEGALE DELLO SNALS DI BRINDISI - TAR LECCE ANNULLA LA BOCCIATURA DI UN ALUNNO PER OMESSA DEROGA PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Postato Venerdì, 12 Ottobre 2018, ore 08:22:58 da Amministratore

AZIONI LEGALI




Le Avvocatesse dello SNALS di Brindisi, Daniela Lerede e Francesca Perugino, propongono fondato ricorso al TAR di Lecce e salvano l'anno scolastico ad uno studente che, assente per gravi motivi di salute, non viene ammesso alla classe successiva dal Consiglio di classe per superamento del tetto massimo di assenze...



Lo stato di salute del ragazzo gli impediva di frequentare assiduamente le lezioni, in misura tale che, al termine dell’anno scolastico, esso risultava essere stato assente per oltre un quarto del monte ore annuale. Sulla base della suddetta circostanza, come risulta dal “Documento di Valutazione 2017-2018”, il Consiglio di Classe, pur dando atto che lo studente, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, aveva raggiunto un grado di preparazione globalmente sufficiente, deliberava la non validazione dell’anno scolastico e perciò non era ammesso a frequentare la classe terza.
I genitori dello studente ricorrono al TAR in relazione all’omessa concessione della deroga al tetto massimo di assenze prevista dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs 62/2017 che prevede che "le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".
La norma, quindi, prevede la concessione, da parte dell’amministrazione scolastica, di deroghe al limite normativo dei tre quarti del monte ore scolastico in presenza di due condizioni:

  1. le assenze complessivamente superiori a un quarto dell’orario scolastico siano riconducibili a fattispecie eccezionali e adeguatamente documentate;
  2. la frequenza effettiva dello studente, pur inferiore al tetto dei tre quarti anzidetto, renda possibile al Consiglio di classe la valutazione della preparazione dell’alunno.

In questo caso risultavano documentate tanto l’eccezionalità delle ragioni, di ordine sanitario, che impedivano allo studente una frequenza maggiormente assidua, quanto la circostanza che il Consiglio di classe avesse elementi idonei a esprimere una valutazione sulla preparazione dello studente.
Come risulta dal verbale dello scrutinio tenutosi in data 12 giugno 2018, il Consiglio prendeva in esame l’ipotesi di disporre in favore dello studente la deroga contemplata dall’art. 5 comma 2 D. Lgs.
62/2017. Tuttavia, all’unanimità, stabiliva di non concedere il beneficio sulla base di due argomenti:

  1. la mancata richiesta di deroga da parte dei genitori;
  2. la ritenuta non riconducibilità della situazione dello studente a fattispecie atte a giustificare la concessione della deroga stessa.

Il TAR di Lecce accoglie il ricorso e condanna alle spese l'amministrazione scolastica evidenziando che "gli argomenti posti dall’organo collegiale a fondamento dell’omessa deroga e della non validazione dell’anno scolastico non sono idonei a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, la non ammissione alla classe successiva dello studente In primis, si rileva come l’art. 5 comma 2 D. Lgs. n. 62/2017 non preveda alcuna necessità di una specifica richiesta di deroga ad opera della famiglia, potendo il beneficio essere concesso anche d’ufficio, ove ne ricorrano i presupposti. Quanto al secondo profilo motivazionale espresso dal Consiglio di Classe, si sottolinea come le condizioni di salute che impediscono la regolare frequenza scolastica a un alunno (peraltro, come nel presente caso, portate a conoscenza della scuola e certificate) integrino ipotesi valutabile ai fini della deroga e della validazione dell’annualità scolastica."

LA SENTENZA






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