La sentenza n. 29370 della Sezione Lavoro della Cassazione, depositata in data 15 novembre 2018, stabilisce il principio in base al quale l'attività di predisposizione di progetti PON da parte del docente non prevede alcun compenso, in quanto manca una previsione normativa o contrattuale che lo giustifichi. Pertanto, se il progetto viene poi approvato e l'incarico viene affidato ad altro docente, non è possibile ottenere alcun compenso per l'attività di progettazione svolta a monte...
Non essendoci alcun riferimento nelle Linee Guida e nella normativa di specie studiare e progettare l’attività dei PON, quindi, non prevede alcun compenso per il docente che svolge tali compiti.
Protagonista della vicenda è un insegnante di religione di un liceo artistico campano, il quale aveva partecipato alla progettazione di due PON intitolati “Il suono dei bit replay” e “Essere insieme”. Il dirigente scolastico, però, affidava l'incarico per i due progetti, rispettivamente nel ruolo di tutor e di coordinatore del gruppo, ad altri docenti. L'insegnante si rivolgeva così all'autorità giudiziaria lamentando l'illegittimità del comportamento del dirigente e chiedendo il risarcimento dei danni subiti:
Il Tribunale accoglieva in parte la richiesta liquidando complessivamente in favore del docente quasi 10 mila euro. La Corte d'appello, invece, si mostrava di diverso avviso ritenendo non dovuto alcunché. Ciò in quanto le Linee guida sui progetti PON non prevedono la liquidazione del compenso per l'attività di predisposizione di progetti e il danno all'immagine lamentato non veniva adeguatamente provato dal docente.
La questione arriva così in Cassazione dove i giudici di legittimità confermano il verdetto di merito.
Da questa sentenza si evince la dimensione farraginosa e poco chiara della gestione dei fondi PON a livello normativo e viene messo in evidenza il ruolo fondamentale delle RSU che devono condividere con il Dirigente Scolastico i criteri di assegnazione dei docenti alle attività dei PON in quanto non vi possono essere né automatismi rispetto alla paternità dei progetti né scelte arbitrarie del Dirigente.
LA SENTENZA