Il decreto n. 4 del 28.01.2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” è stato pubblicato nella stessa data in Gazzetta Ufficiale (n. 23) con entrata in vigore dal 29.01.2019. Il testo, che dovrà essere convertito in legge da Camera e Senato entro 60 giorni, potrebbe anche essere oggetto di modifiche ...
La scuola si candida a essere il primo banco di prova per l’impatto di “quota 100” sugli statali.
Alla vigilia della riapertura dei termini di pensionamento che dovrà consentire ai docenti e agli assistenti tecnico-amministrativi di presentare domanda entro il 28 febbraio 2019 per andare in pensione a partire da 62 anni di età e 38 di contributi, il rischio di trovarsi dinanzi a una fuga di massa dalle aule appare reale.
A disciplinare termini e modalità della riapertura dei pensionamenti nella scuola sarà una circolare congiunta del ministero dell’Istruzione e dell’Inps. L’istituto nazionale di previdenza ha già preallertato le strutture territoriali in vista della mole di pratiche che si troveranno con tutta probabilità a gestire sin dalle prossime settimane.
La circolare Miur-Inps dovrà soprattutto illustrare la procedura da seguire: è molto probabile che il carico di lavoro supplementare gravi quasi per intero sulle segreterie scolastiche (con l’organico già ridotto ai minimi termini), che saranno infatti chiamate, in particolare, a verificare il possesso dei requisiti, gli eventuali servizi dichiarati, e a procedere alla ricostruzione di carriera (per i periodi in cattedra da “supplente”).
Il tema è seguito con molta attenzione da parte dei sindacati e dello Snals soprattutto per l’eventualità di iniziare il nuovo anno scolastico con un esercito di precari.
DL 4-2019 Reddito di Cittadanza e Quota100
Importante novità, riportata nell’art. 20 del decreto, è quella relativa alla possibilità di riscatto di periodi privi di contribuzione per l’assenza dell’obbligo del versamento.
L’articolo prevede, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, che i lavoratori rientranti nel sistema contributivo, privi di contributi al 31.12.1995, possano riscattare fino ad un massimo di 5 anni, periodi anche non continuativi, compresi tra il primo e l’ultimo contributo accreditato antecedenti al 29.01.2019, data di entrata in vigore del presente decreto.
L’importo del riscatto potrà essere dilazionato in 60 rate mensili e detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%.
Qualora, in seguito, all’interessato dovessero essere accreditati, per qualsiasi ragione, contributi antecedenti all’1.1.1996, verrà annullato d’ufficio il riscatto già effettuato con conseguente restituzione degli importi versati.
Si resta, comunque, in attesa di disposizioni applicative da parte dell’INPS, poiché l’applicazione di questa disposizione cambierebbe di fatto le prospettive pensionistiche di coloro che potranno usufruire della norma.
Inoltre, nello stesso articolo è previsto per gli under 45 il riscatto flessibile del periodo del corso di laurea.