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  Articolo n. 4164 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 718 letture
CONCORSI 2020 PER DOCENTI, ORDINARIO E STRAORDINARIO, PREVISTI DAL DECRETO LEGGE 29/10/2019, N. 126
Postato Venerdì, 01 Novembre 2019, ore 07:15:00 da Amministratore

CONCORSO DOCENTI



Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante: "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.255 del 30-10-2019, autorizza il MIUR a bandire, entro il 2019, contestualmente al concorso ordinario, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado...



Esaminiamo i requisiti di accesso per i due concorsi:

CONCORSO STRAORDINARIO
Il concorso straordinario è bandito a livello nazionale ed è organizzato su base regionale. È finalizzato alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso, nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. Il concorso consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento.
Il concorso è bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili.
La partecipazione è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che:

  • hanno svolto, tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019,  su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali*, anche non consecutive;
  • hanno svolto almeno un anno di servizio, tra i tre previsti, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
  • posseggono il titolo di studio previsto per la classe di concorso richiesta e, per la partecipazione ai posti di sostegno, è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione;

Per i docenti ITP (Insegnanti tecnico pratici) il requisito di accesso  è diploma di scuola secondaria più i tre anni di servizio.

*è ammesso a partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di almeno tre annualità di servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione.

Ciascun soggetto può partecipare al concorso in un’unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.


CONCORSO ORDINARIO

I requisiti per l'accesso al concorso ordinario sono:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso

    oppure

  2. laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

    oppure

  3. abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore

Per i posti di sostegno:
Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.

 


Ciascun soggetto,  purché in possesso dei requisiti suddetti, può partecipare sia al concorso straordinario e che a quello ordinario.

 

È possibile scegliere una regione diversa tra concorso straordinario e ordinario.

È possibile partecipare ai due concorsi sia per la stessa classe di concorso che per classe di concorso diversa.



Ricordiamo che
  • occorrono 60 giorni per trasformare il decreto in Legge (l’avvio della discussione è stata calendarizzata in Aula alla Camera il 25 novembre 2019);
  • poi, si dovrà attendere la pubblicazione dei relativi bandi del concorso ordinario e straordinario che ne stabiliranno modalità, tempi e procedure.

In data 3 dicembre 2019 il decreto legge è stato emendato e approvato alla Camera dei Deputati. Nell'attesa del passaggio al Senato e all'approvazione definitiva si riportano di seguito gli emendamenti approvati:

  • Per i diplomati magistrali che hanno le vertenze in corso l’emendamento approvato prevede che, a tutela della continuità didattica, i contratti a tempo indeterminato stipulati a docenti destinatari di sentenze negative (esclusione dalle GAE) vengano trasformati al 30 giugno; i contratti a tempo determinato al 31 agosto vengano trasformati al 30 giugno e i contratti al 30 giugno rimangano in essere.

  • Le immissioni in ruolo dall’a.s. 2020/2021 comporteranno un blocco di 5 anni su scuola (sono esclusi solo i titolari di L104/92 art. 33 commi 3 e 6 (handicap personale o assistenza) la cui condizione di handicap sia sopravvenuta dopo l’iscrizione al bando di concorso o l’iscrizione alle GAE.

  • Dal 2020/2021 l’immissione in ruolo comporterà per tutti i docenti (di qualsivoglia graduatoria), all’esito positivo del periodo di formazione e prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a TD o TI ad eccezione delle graduatorie di merito di concorsi ordinari diverse da quelle da cui è avvenuta l’assunzione.

  • I docenti presenti nelle GAE e nelle graduatorie di merito dei concorsi possono presentare istanza per essere assunti in un territorio diverso da quello di pertinenza delle graduatorie in cui sono inseriti.

  • È prorogata di 1 anno la validità delle graduatorie del concorso 2016.

  • I docenti presenti nelle GM 2016 possono presentare istanza per accedere ad una fascia aggiuntiva alle graduatorie dei concorsi 2018 (GMR concorso straordinario primaria e infanzia e GMR concorso abilitati secondaria) anche in regioni diverse da quelle della graduatoria di origine.

  • Sui posti di “quota 100” rimasti liberi saranno avviate immissioni in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica 2020/2021. Ai soggetti coinvolti verrà data priorità nella scelta della provincia e della sede rispetto alle operazioni di mobilità e immissioni in ruolo del 2020/21.

  • Per gli insegnanti di religione cattolica precari è previsto il concorso ordinario con riserva del 50% dei posti, rigettati gli emendamenti che chiedevano lo straordinario.

  • Nei 24 CFU dovranno essere acquisite competenze digitali di coding (un DM dovrà definire modalità)

  • Le graduatorie per le supplenze dal 2020/2021 saranno provinciali e le 20 scuole saranno indicate per le supplenze brevi e saltuarie

  • Per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del 2020/2021 è richiesto a coloro che presenteranno per la prima volta domanda di iscrizione il possesso dei 24 CFU (requisito non necessario per chi era già inserito e aggiorna).

  • Sempre in relazione alle graduatorie d’istituto l’applicazione del comma 107 della legge 107/2015 (che prevede che l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto possa avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione) è rinviato al 2022/2023.

  • Il requisito delle tre annualità per l’accesso al concorso straordinario vede riconosciuti i servizi prestati dal 2008/2009 fino al 2019/2020. Vi è quindi un’estensione dei periodi riconosciuti come validi (originariamente si partiva dall’a.s. 2011/2012). Coloro che matureranno nel 2019/2020 la terza annualità potranno partecipare con riserva (che potrà essere sciolta entro il 30 giugno 2020).

  • Viene riconosciuto il diritto di partecipare al concorso straordinario per la classe di concorso a coloro che hanno i tre anni di servizio solo su sostegno senza specializzazione.

  • Viene riconosciuto, ai fini della partecipazione al concorso straordinario, il servizio svolto nell’ambito dei progetti regionali (come ad es. “Tutti a scuola”) prestato ai sensi del comma 3 art. 1 DL 134/2009 (convertito con Legge 167/2009) e comma 4 bis art. 5 DL104/2013 (convertito con Legge 128/2013).

  • La partecipazione al concorso straordinario ai fini abilitanti è aperta ai docenti che hanno maturato il requisito delle tre annualità presso le scuole paritarie, i CFP (nell’ambito dei percorsi di qualifica degli IFP funzionali all’assolvimento dell’obbligo) anche in maniera mista (sommando servizio nella statale e nelle paritarie o CFP). Possono partecipare alla procedura ai fini abilitanti i docenti di ruolo “ingabbiati” che abbiano 3 annualità di servizio. Per loro non è richiesto il servizio specifico nella secondaria.

  • La prova scritta del concorso straordinario viene differenziata a seconda che si partecipi alla procedura per l’assunzione oppure ai soli fini abilitanti.

  • I programmi su cui verteranno le prove scritte sono quelli del concorso 2016.

  • I comitati di valutazione che si occuperanno della prova orale del concorso straordinario saranno integrati da 2 membri esterni di cui almeno un Dirigente scolastico.

  • Vengono ripristinate due misure relative al concorso ordinario della scuola secondaria: la possibilità di partecipare senza il requisito dei 24 CFU per chi ha 3 anni di servizio, la quota di riserva del 10% dei posti per questa medesima categoria di docenti.

  • Nell’ambito del concorso ordinario viene abrogata la previsione di dare un punteggio pari al 40% di quello complessivo ai titoli, di cui il 50% al servizio.

  • È prevista la partecipazione con riserva a tutti i prossimi concorsi (ordinari e straordinari) degli specializzandi del IV ciclo del TFA.







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