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APPLICAZIONE DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE REDDITUALI NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, TITOLARI DI PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO - MESSAGGIO INPS
Data: Venerdì, 06 Dicembre 2013, ore 19:13:13
Argomento: PREVIDENZA



inpsL’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la verifica, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito della Gestioni dipendenti pubblici, delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.

L’INPS a riguardo, con il messaggio n. 19933 del 4 dicembre 2013 ha precisato che: ...





 

  • la verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995 e alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2012 è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2012 (redditi 2011) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2012. Limitatamente alle pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette;

  • nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F,  il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio/31dicembre 2012, sarà  recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di febbraio 2014;

  • qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2012 risulti superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, a decorrere dalla rata di febbraio 2014, l’Istituto provvede al recupero dell’importo eccedente quanto dovuto. A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito con le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti;

  • la trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544);

  • nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta.  Qualora dovesse residuare ulteriore debito la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni;

  • il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la Direzione provinciale che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall’Istituto;

  • le sedi potranno visualizzare sulla rete Intranet nell’applicativo  “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata - novembre”  i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative all’applicazione della campagna Red 2012.







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