
I PERMESSI PER FREQUENTARE IL CORSO DI RICONVERSIONE SU SOSTEGNO NON SI COMPUTANO SUL CONTINGENTE DEL 3% FISSATO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Data: Giovedì, 12 Dicembre 2013, ore 11:38:34 Argomento: FORMAZIONE

I permessi per frequentare il corso di riconversione su sostegno non si computano sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio. Di seguito la nota del MIUR n. 13391 dell'11 dicembre 2013 ...
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III
Prot. AOODGPER n. 13391 Roma, 11 dicembre 2013
Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Agli Ambiti Territoriali Provinciali LORO SEDI
OGGETTO: Permessi 150 ore per il diritto allo studio. Facendo seguito alla nota prot. n. 12685 del 25 novembre 2013, si precisa che i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui alla nota della DGPer n. 11235 del 20 ottobre 2013, emanata in applicazione del DDG n.7 del 16 aprile 2012, destinati ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero, costituiscono attività di formazione obbligatoria a cui è tenuta l’Amministrazione per legge e, pertanto, la loro concessione non influisce sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del DPR 395/88.
per IL DIRETTORE GENERALE f.to Il Dirigente Vicario Gildo De Angelis
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