In particolare, il comma 484 dell’art. 1, della
legge 147/2013, ha stabilito che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:
- in unica soluzione, se di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se di importo superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- in tre rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente).
Il comma 484, del succitato articolo 1, della
legge 147/2013, modificando il comma 2, dell’art. 3, del
DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ha, inoltre, elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
Anche questo incremento del termine ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.
L’INPS, con il
messaggio n. 996 del 17 gennaio 2014 ha fornito le prime istruzioni operative in attesa dell’adeguamento delle procedure gestionali.