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DEROGA ALL'OBBLIGO SCOLASTICO DI ALUNNI ADOTTATI - ULTERIORI CHIARIMENTI
Data: Sabato, 22 Febbraio 2014, ore 18:05:05
Argomento: SCUOLA E UNIVERSITÀ





Il MIUR, dopo la nota del 10 febbraio 2014 con cui invitava le scuole a sospendere tutte le evenfuali azioni intraprese o in corso di programmazione sulla possibilità di derogare all'obbligo scolastico (vedi nostro precedente articolo) ...












ha emenato una ulteriore nota in cui sostiene che solo in casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente scolastico, sentito il Team dei docenti, potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso una attenta e personalizzata progettazione educativa.

La nota n. 547 del 21 febbraio 2014







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