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APPLICAZIONE ART.1, DECRETO LEGGE N. 66 DEL 24 APRILE 2014 IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI - MESSAGGIO MEF - SERVIZIO NOIPA
Data: Sabato, 10 Maggio 2014, ore 07:55:33
Argomento: MOF FIS RISORSE STIPENDI




In data 9 maggio 2014, il MEF – Servizio NoiPA – con il messaggio n. 53/2014 ha reso noto che a partire dall’emissione del cedolino del mese di maggio 2014, è stata data attuazione alle disposizioni dell’art. 1 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate (vedi nostro precedente articolo). ...





I criteri di applicazione adottati sono i seguenti:

  • il personale beneficiario del bonus mensile deve essere oggetto, per ogni mensilità, di un’emissione di competenze stipendiali mensili;
  • il credito IRPEF spetta al personale con reddito annuo inferiore ai 26.000 euro; in particolare è stato riconosciuto un credito di 80 euro mensili (corrispondente a 640 euro annuali) per i redditi pari o inferiori a 24.000 euro; oltre i 24.000 euro l’importo diminuisce linearmente fino ad annullarsi per i redditi pari o superiori a 26.000 euro;
  • il bonus viene riconosciuto alle posizioni stipendiali per le quali l’IRPEF lorda dovuta nel mese risulti maggiore della detrazione per lavoro dipendente del mese stesso;
  • non rientra nella valutazione dell’attribuzione del bonus il personale per il quale gli uffici responsabili, su richiesta del dipendente stesso, abbiano annullato l’applicazione in via ordinaria delle detrazioni per lavoro dipendente o abbiano impostato la tassazione mensile ad aliquota fissa;
  • la mancata rispondenza mensile di almeno uno dei requisiti comporta la non attribuzione, per lo specifico mese, della quota di credito IRPEF mensile.
Inoltre, in considerazione di quanto riportato al punto 3. della succitata circolare dell’Agenzia delle Entrate, il sistema Noi PA, evidenzia che per la determinazione delle detrazioni vengono attualmente utilizzati i seguenti parametri di riferimento:

 

  1. l’imponibile  presunto, pari alla sommatoria degli imponibili stipendiali già percepiti e della proiezione di quello del mese corrente fino a fine anno;
  2. l’imponibile “forzato” presunto, aggiornato in automatico periodicamente da sistema, corrispondente al reddito percepito nell’anno precedente; prima dell’elaborazione della mensilità di maggio si è proceduto all’aggiornamento dell’imponibile “forzato” presunto con il reddito 2013, certificato sul CUD 2014;
  3. l’imponibile “forzato” dichiarato,  inserito nel sistema dagli Uffici Responsabili, in base ad apposita comunicazione effettuata dal dipendente; l’imponibile “forzato” dichiarato, già impostato dagli Uffici Responsabili, non è stato oggetto dell’aggiornamento centralizzato di cui al punto precedente.
Pertanto, al fine dell’individuazione del reddito previsionale utile al calcolo del bonus, è stato utilizzato il massimo importo tra l’imponibile presunto e l’imponibile “forzato”; l’individuazione del reddito previsionale viene ripetuta mensilmente.

Infine, nel suddetto messaggio viene evidenziato che:

 

  • l’intervento di aggiornamento centralizzato del reddito “forzato” presunto, di cui al punto 2., con il valore del CUD 2014, ha determinato in alcuni casi una variazione dell’importo delle detrazioni spettanti, anche per posizioni non interessate all’attribuzione del credito IRPEF;
  • al fine di procedere ad una più rigorosa verifica relativa all’eventuale credito spettante, in fase di applicazione delle disposizioni del D.L. 66, sono state esaminate e gestite puntualmente alcune casistiche particolari, quali:
    • quello di personale con più rapporti di lavoro (più iscrizioni attive), per il quale si è provveduto all’impostazione del reddito “forzato” presunto quale somma dei redditi dei diversi rapporti di lavoro;
    • quella di posizioni stipendiali anomale, per le quali le detrazioni per lavoro dipendente venivano gestite solo in fase di conguaglio di fine anno e non mensilmente; tali situazioni sono state sanate e, quindi, sono state trattate secondo i criteri precedentemente descritti.
  • in fase di conguaglio fiscale di fine anno, sarà determinata l’effettiva spettanza del credito IRPEF in base al reddito complessivo e ai giorni lavorati nell’anno;
  • sul cedolino mensile, nella sezione ‘Altri assegni’ è stata inserita la voce Credito art.1 D.L. 66/2014;
  • nell’area riservata del portale Noi PA, nella sezione Le mie notifiche, ciascun beneficiario riceverà la comunicazione dell’avvenuta erogazione con l’indicazione del reddito previsionale utilizzato;
  • nell’area pubblica del portale è presente una prima sintetica informativa sull’applicazione dalla rata di maggio delle disposizione del D.L. 66 e che il Flash del mese, di prossima pubblicazione, sarà dedicato  a fornire chiarimenti ai dipendenti su ogni aspetto relativo al riconoscimento del beneficio;
  • nei prossimi giorni saranno fornite le ulteriori indicazioni utili agli Uffici per una gestione completa del credito nel caso sia necessario un intervento manuale rispetto alla situazione presente nel sistema.







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