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GRADUATORIE DI ISTITUTO: NUOVO CHIARIMENTO MIUR
Data: Domenica, 22 Giugno 2014, ore 17:28:12
Argomento: GRADUATORIE



graduatorie
In data 18 giugno 2014, il MIUR ha emanato la nota prot. n. 2143 avente per oggetto: “D.M. 353 del 22 maggio 2014. Graduatorie di istituto triennio 2014/16. Ulteriori chiarimenti” ...




La nota chiarische che:


1) Gli aspiranti che si iscrivono con riserva nella II fascia e che conseguiranno l'abilitazione entro il 31 luglio 2014 sono graduati secondo la tabella A di valutazione dei titoli e servizi di II fascia.


2) La specializzazione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per il quale è stata conseguita. Pertanto, in caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e al D.M. 30 settembre 2011 non vale in automatico per tutti i gradi di scuola per cui si è abilitati.


3) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente sia per la seconda che per la terza fascia delle G.I.


4) Il punto C della tabella di valutazione di III fascia sulle certificazioni dei titoli culturali e professionali da presentare in originale si intende superato dalla normativa sulle autocertificazioni.


5) Con riferimento al D.M. n. 375/2014, che prevede la possibilità per gli abilitandi PAS e di Scienze della Formazione Primaria che conseguiranno il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2014 di iscriversi con riserva nelle graduatorie di Istituto di II fascia, si ritiene che possano essere inclusi con riserva in II fascia anche gli aspiranti con idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciata da uno degli Stati dell'Unione Europea che hanno attualmente in corso la procedura di riconoscimento presso la Direzione generale degli ordinamenti scolastici di questo Ministero, purché tale procedura si concluda entro il 31 luglio 2014. A tal fine gli aspiranti presenteranno domanda con le medesime modalità e termini previsti per gli abilitandi di cui al D.M. n. 375/2014.


6) I docenti di strumento musicale (A077) precedentemente iscritti in III fascia e che si iscrivono in II fascia non sono tenuti a ripresentare i titoli artistici già valutati nel triennio precedente per la III fascia, in quanto valutabili allo stessa modo sia per la II fascia che per la III fascia ma esclusivamente titoli conseguiti ex novo. Resta inteso che il punteggio precedentemente attribuito dalla apposita Commissione dovrà comunque essere dichiarato. A tal fine gli interessati dovranno integrare la sezione E2 del modello A1 con apposita dichiarazione nella quale dovranno elencare i titoli valutati e il punteggio attribuito. Qualora avessero già inviato la domanda, tale dichiarazione potrà essere inviata alla medesima istituzione scolastica separatamente e comunque non oltre il termine di scadenza del 23 giugno 2014.









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