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CONTRIBUZIONE UTILE PER LA NON RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA NEL REGIME MISTO - MESSAGGIO INPS
Data: Domenica, 22 Giugno 2014, ore 18:20:05
Argomento: PENSIONI



Pensione
Il comma 10, dell’articolo 24, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. ...



L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

La materia è stata modificata con l’art. 4-bis, comma 1, della legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, e dall’art. 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.
Il testo coordinato dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla luce delle modifiche normative apportate risulta così riformulato:
“omissis… Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

A riguardo l’INPS, con il messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014 ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione delle disposizioni sopra illustrate.
Nel rinviare per completezza d’informazione al testo completo del suddetto messaggio, si riportano gli aspetti salienti dello stesso.

Articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125
Si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della norma.
I periodi utili per non applicare la penalizzazione sono:
- le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
Si intende per:
• “congedo di maternità” il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Il diritto al congedo spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori. (artt. 16, 20, 26 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
• “congedo di paternità” il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o nel caso di adozione e affidamento in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre (artt. 28 e 31 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
• “congedo parentale” l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (artt. 32, e 36 d.lgs 151/2001).


Articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Si applica dal 1° gennaio 2014.
I periodi richiamati sono:
- i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità come previsto dall’art. 33,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 33, 1° comma, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
Si intende per:
• “permessi mensili” (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104), le giornate di assenza fruite dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave;
• “prolungamento del congedo parentale”, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso.


Periodi valutabili
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 21/11/2013 prot. 0016802.20-11-2013, ha ritenuto di escludere la possibilità di operare un’interpretazione estensiva della norma, condividendo la posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale aveva affermato, con nota del 25 settembre 2013, “la tassatività dell’elencazione contenuta nell’art. 6, comma 2-quater, descrittiva dei periodi che escludono la riduzione percentuale”.
Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25/11/2013 prot. DFP 0054105 P-4.17.1.7.5, ha fornito le seguenti precisazioni circa l’individuazione dei periodi di prestazione effettiva di lavoro menzionata nell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216:
- è da intendersi come l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma. A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore;
- restano esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici, tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”;
- le maggiorazioni dell’anzianità contributiva previste a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., comportano l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.

Riesame
I soggetti interessati dalle norme suddette, titolari di pensione anticipata nel regime misto liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso.
I relativi arretrati maturati a decorrere dalle date sopracitate, per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza.
Per la gestione pubblica, ad oggi non risultano adottate dai Comitati di vigilanza decisioni sull’argomento; in caso di ricorsi ai Comitati avverso provvedimenti a cui sono applicabili le nuove disposizioni, gli stessi potranno essere risolti in via amministrativa a cura delle Strutture territoriali competenti che provvederanno alla rettifica degli atti per autotutela.
Per le pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in questione.


 







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