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SVOLGIMENTO DEL TFA: EMANATO IL DECRETO MINISTERIALE N. 487
Data: Domenica, 29 Giugno 2014, ore 17:11:51
Argomento: PRECARI



TFA
Nel tardo pomeriggio del 25 giugno 2014, ci è pervenuto dal Miur il decreto n. 487 del 20 giugno 2014, relativo allo svolgimento del TFA.
Tale decreto, visto il DM n. 312 del 16 maggio 2014, con il quale si bandisce il II ciclo dei percorsi TFA, di cui al DM n. 249 del 2010, nonché il D.D. 22/5/2014 prot. 263, relativo alle indicazioni di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare, integra le disposizioni contenute nel DM n. 139 del 2011, anche alla luce delle esperienze derivanti dall’attuazione del I ciclo di TFA. ...





Nel rinviarvi ad una attenta lettura del Decreto Ministeriale 487 del 20 giugno 2014, ne evidenziamo alcuni aspetti:

All’art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI – si precisa che il decreto integra le disposizioni di cui al DM 4 aprile 2011, n. 139, per disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di TFA previsti dal DM 10/9/2010 n. 249, a partire dall’a.a. 2014/2015.

All’art. 2 – ISTITUZIONE DEI CORSI DI TFA – si precisa, tra l’altro, che i corsi TFA sono istituiti e attivati dall’Università, anche in modalità interateneo, e si puntualizzano i requisiti per l’istituzione dei percorsi di TFA.

All’art. 3 – DISPOSIZIONI IN MERITO AL TEST PRELIMINARE – si definisce che il test preliminare è costituito da 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di risposta, una sola delle quali corretta; 50 domande per verificare le conoscenze disciplinari delle materie di insegnamento di ciascuna classe di concorso e 10 domande per verificare il possesso delle abilità linguistiche nell’ambito della competenza dell’italiano. Il test preliminare ha la durata di 120 minuti.
Nei commi successivi, tra l’altro, si dettano specifiche disposizioni, sia sul test preliminare relativo agli accorpamenti di cui al DM n. 312 del 16 maggio 2014 (anche al fine di salvaguardare la specificità delle singole classi di concorso), che per gli ambiti disciplinari verticali.
Al comma 5 si chiarisce che non sono previste batterie di esercitazioni o banca dati pubblica dei test preliminari, le cui risposte esatte saranno, invece, pubblicate dopo l’effettuazione delle prove.

All’art. 4 – SVOLGIMENTO DEI CORSI – si precisa, tra l’altro, che i corsi si svolgono secondo il calendario fissato dai dipartimenti, con effettuazione delle lezioni nelle ore pomeridiane, salvo specifiche disposizioni dei dipartimenti, che tengano conto anche delle esigenze professionali dei corsisti e dell’organizzazione di fasi intensive dei corsi nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle scuole.
In tale articolo di precisa che, il candidato collocato in posizione utile in più classi di concorso, deve optare per una soltanto, consentendo lo scorrimento delle graduatorie relative alle classi di concorso cui rinuncia.
La frequenza dei corsi è obbligatoria e la disciplina delle assenze è determinata ai sensi dell’art. 10, c. 7, del DM n. 249 del 2010; le assenze possono essere compensate con attività stabilite dai docenti o, nel caso del tirocinio, dai tutor coordinatori.

All’art. 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI – si precisa che le disposizioni di cui al DM sono valide fino all’emanazione del DM previsto dall’art. 3, c. 1, del DM n. 139 del 2011.
Per quanto attiene i TFA presso le istituzioni AFAM si applicano, in via analogica, le norme del decreto n. 487.








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