Termini di pagamento del Tfs e del Tfr per i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011Per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi ai fini della pensione, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio).
Per tali soggetti trova applicazione la disciplina derogatoria introdotta dall’art. 1, comma 23, del
decreto legge 138/2011, qualora gli stessi conseguano il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 per il personale della scuola e del comparto Afam) disciplina che prevede la possibilità di ottenere termini di pagamento più brevi rispetto a quelli vigenti.
Il termine di pagamento del Tfs o del Tfr è di 105 giorni dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, entro il 12 agosto 2011, hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale previsto dall’amministrazione di appartenenza ovvero la massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (di norma 40 anni). Il termine di pagamento è, invece, di 6 mesi dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, sempre entro il 12 agosto 2011, hanno maturato il diritto alla pensione anticipata con la “quota”.
Se i requisiti per la pensione di anzianità con la “quota” sono stati maturati dopo il 12 agosto 2011 e, comunque, entro il 31 dicembre 2011, la prestazione non potrà essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione dal servizio se questa avverrà per dimissioni.
Diversamente, se la cessazione dal servizio avviene per raggiungimento del limite d’età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione datrice di lavoro, la prestazione non potrà essere pagata prima di 6 mesi.
Se il requisito della anzianità contributiva massima (di norma 40 anni) per il diritto alla pensione, conseguita indipendentemente dall’età, è stato maturato dopo il 12 agosto (ma entro il 31 dicembre) 2011, il Tfs o il Tfr non potranno essere pagati prima di 6 mesi dalla cessazione dal servizio.
Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016
Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 del citato
decreto legge 201/2011.
Se l’interessato raggiungerà prima il diritto (teorico) alla pensione anticipata secondo i requisiti del
decreto legge 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi.
Se, invece, l’interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia.
Nella eventualità che l’interessato raggiunga il limite ordinamentale prima del (ovvero in coincidenza con il) diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento sarà di 6 o 12 mesi (a seconda che il diritto pensionistico in deroga risulti maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013). Se, invece, l’interessato raggiunge il diritto (teorico) alla pensione anticipata e durante i ventiquattro mesi di attesa del pagamento del Tfs o del Tfr raggiunge il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio, verrà applicato, se più favorevole, il termine dei 6 o 12 mesi, decorrente dalla data di compimento dell’età necessaria ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’art. 24 del
decreto legge 201/2011 ovvero dalla data di raggiungimento dell’età prevista quale limite dell’ordinamento di appartenenza.