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TERMINI DI PAGAMENTO DEI TFS E DEI TFR ED ALTRI ASPETTI PREVIDENZIALI CONNESSI AI PREPENSIONAMENTI PER SOPRANNUMERO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIRCOLARE INPS
Data: Mercoledì, 02 Luglio 2014, ore 10:32:56
Argomento: PENSIONI



Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto  2012 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. Con due circolari, la numero 3 del 29 luglio 2013 e la numero 4 del 28 aprile 2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito gli indirizzi applicativi delle norme contenute nell’art. 2 di cui al citato decreto che disciplinano i pensionamenti dei dipendenti in esubero delle amministrazioni che presentano situazioni di “soprannumerarietà” o di  eccedenza di personale e per le quali trovano applicazione le misure di razionalizzazione, la c.d. “Spending  Review”. ...


L’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha modificato e integrato alcune disposizioni dell’art. 2 del decreto legge n. 95/2012 ed ha introdotto alcune norme di interpretazione autentica di disposizioni rientranti nell’ambito della Spending Review o in qualche modo ad essa collegate.

L’INPS con la circolare n. 79 del 23 giugno 2014 ha richiamato le principali disposizioni riguardanti il pensionamento del personale in esubero ed ha descritto le speciali disposizioni che disciplinano i termini di pagamento delle indennità di fine lavoro per questo stesso personale.

Nel rinviare per completezza d’informazione al testo ufficiale della suddetta circolare si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Termini di pagamento del Tfs e del Tfr  per i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011
Per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi ai fini della pensione, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio).

Per tali soggetti  trova applicazione  la disciplina derogatoria introdotta dall’art. 1, comma 23, del decreto legge  138/2011, qualora gli stessi conseguano il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 per il personale della scuola e del comparto Afam) disciplina che prevede la possibilità di ottenere termini di pagamento più brevi rispetto a quelli vigenti.
Il termine di pagamento del Tfs o del Tfr è di 105 giorni dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, entro il 12 agosto 2011, hanno maturato  i requisiti per la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale previsto dall’amministrazione di appartenenza ovvero la massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (di norma 40 anni). Il termine di pagamento è, invece, di 6 mesi dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, sempre entro il 12 agosto 2011, hanno maturato il diritto alla pensione anticipata con la “quota”.
Se i requisiti per la pensione di anzianità con la “quota” sono stati maturati   dopo il 12 agosto 2011 e, comunque, entro il 31 dicembre 2011, la prestazione non potrà essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione dal servizio se questa avverrà per dimissioni.
Diversamente, se la cessazione dal servizio avviene  per raggiungimento del limite d’età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione datrice di lavoro, la prestazione non potrà essere pagata prima di 6 mesi.
Se il requisito  della anzianità contributiva massima (di norma 40 anni) per il diritto alla pensione, conseguita indipendentemente dall’età,   è stato maturato dopo il 12 agosto (ma entro il 31 dicembre) 2011, il Tfs o il Tfr non potranno essere pagati prima di 6 mesi dalla cessazione dal servizio.

Maturazione dei requisiti  a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016
Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 del citato decreto legge 201/2011.
Se l’interessato  raggiungerà prima il diritto (teorico) alla pensione anticipata secondo i requisiti del decreto legge 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi.
Se, invece, l’interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima  del requisito  contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del  diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia.
Nella eventualità che l’interessato raggiunga  il limite ordinamentale prima del (ovvero in coincidenza con il) diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento sarà di 6 o 12 mesi (a seconda che il diritto pensionistico in deroga risulti maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013). Se, invece,  l’interessato raggiunge il diritto (teorico) alla pensione anticipata  e durante i ventiquattro mesi di attesa del pagamento del Tfs o del Tfr raggiunge il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio, verrà applicato, se più favorevole, il termine dei 6 o 12  mesi, decorrente dalla data di compimento dell’età necessaria ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 ovvero dalla data di raggiungimento dell’età prevista  quale limite dell’ordinamento di appartenenza.

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