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ASPI/MINIASPI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO GIURIDICAMENTE DALL'1 SETTEMBRE 2013 ED ECONOMICAMENTE DALL'1 SETTEMBRE 2014 - MESSAGGIO INPS
Data: Marted́, 22 Luglio 2014, ore 21:52:48
Argomento: PREVIDENZA



inps
Quest'anno un consistente numero di personale docente ed ATA ha stipulato un contratto a tempo indeterminato giuridicamente dall'1 settembre 2013 ed economicamente dall’1 settembre 2014 mentre aveva in corso un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2014. ...




Per tale personale, che nei mesi di luglio ed agosto non avrebbe percepito lo stipendio, le strutture territoriali hanno avanzato quesiti alla sede centrale dell’INPS, circa il diritto dello stesso a percepire l’ASPI o MINIASPI (la nuova indennità di disoccupazione) per le giornate di tali mesi non lavorate e prive di retribuzione.

In merito agli stessi, la Direzione dell’INPS, con il messaggio n. 6050/2014, ha precisato che il rapporto a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori è costituito a decorrere dalla nomina agli effetti giuridici. Tuttavia, la scissione tra l’epoca degli effetti giuridici e quella successiva degli effetti economici induce a ritenere che la retrodatazione degli effetti giuridici non faccia venir meno, nel periodo non lavorato, lo stato di disoccupazione in quanto non si può imputare alla volontà del lavoratore l’inattività ed il sostanziale stato di non occupazione.

Pertanto, sono indennizzabili le giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione.
Inoltre, nello stesso messaggio viene precisato che per quanto concerne il mancato aggiornamento dei dati UNIEMENS (la dichiarazione contributiva on-line), al fine di evitare ritardi nella tutela degli interessati, le strutture territoriali faranno ricorso alle buste paga fornite dagli stessi sia per quanto attiene alla verifica della sussistenza del requisito contributivo sia per quanto attiene al calcolo della retribuzione media in base alla quale definire l’importo della prestazione o la sua durata qualora si sia in presenza di domanda di indennità MINIASPI o in presenza di domanda di indennità ASPI da corrispondere a soggetto ultracinquantenne.

In caso di indisponibilità delle buste paga più recenti, qualora, essa sia ininfluente ai fini della verifica dei requisiti necessari all’accoglimento della domanda di prestazione, quest’ultima potrà essere accolta in forma provvisoria salvo ricalcolo alla luce della documentazione completa.
Invece, qualora l’indisponibilità risulti decisiva, la domanda andrà posta in evidenza e definita solo al momento in cui sarà fornita la documentazione necessaria.

Si evidenzia, infine, che per quanto concerne il possesso dei requisiti, la misura dell’indennità MINIASPI o ASPI e le modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare il riepilogo a riguardo sul sito http://www.inps.it/, alla voce “Prestazioni sostegno reddito”.






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