Lo SNALS-CONFSAL esprime grande soddisfazione per il raggiungimento di un risultato per cui ha a lungo operato al fine di superare un grave sperequazione che colpiva ingiustamente gli operatori scolastici con una penalizzazione, conseguente alla riforma Fornero, ancor più grave di quella degli altri lavoratori a seguito della possibilità del pensionamento per questi lavoratori solo con decorrenza 1° settembre, cioè dall’inizio dell’anno scolastico.
La Camera dei Deputati ha:
1) esteso la possibilità di pensionamento “al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/12, ai sensi dell’
articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”;
2) riconosciuto tale beneficio, per motivi di copertura della spesa “con decorrenza 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa …..”. Tali limiti sono quantificati in: “35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018.”;
3) stabilito che “l’INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro 15 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.” Inoltre, “L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini …… del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva posseduta dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.”;
4) previsto che “qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ….., l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti …….”
5) stabilito che, per chi fruisce di questa norma, “il trattamento di fine rapporto, comunque nominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che prevede l’erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso pensionistico previsti …..nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione dl presente decreto.”;
6) previsto che “le lavoratrici della scuola”, che abbiano maturato i requisiti di cui al primo punto e “successivamente a tale data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ……. Possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico loro erogato sia ricalcolato ……..”
Premesso che resta ancora il secondo passaggio parlamentare al Senato (e non sappiamo cosa potrà accadere), prima della pubblicazione della legge sulla G.U. e della sua conseguente entrata in vigore , e che, quindi, attualmente non è possibile l’attivazione di domande, la preoccupazione del sindacato, ad una prima lettura del provvedimento, deriva da modalità attuative e tempi di attuazione, infatti: