Torna in Home Page


Stampa il documento

Condividi su Facebook
Condividi su Facebook



PROBLEMATICHE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - INCONTRO AL MIUR
Data: Mercoledì, 29 Ottobre 2014, ore 09:21:36
Argomento: MOF FIS RISORSE STIPENDI




MIUR


Nella mattinata del 28 ottobre 2014, si è tenuta al MIUR una riunione, a seguito della nota congiunta sottoscritta il 7 ottobre 2014, avente per oggetto: “Richiesta incontro problematiche retributive”, con la quale le OO.SS. SNALS-CONFSAL, FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e GILDA UNAMS hanno chiesto, alla Direzione Generale del Personale della Scuola del MIUR, un incontro per rappresentare alcune problematiche inerenti aspetti retributivi connessi a prestazioni lavorative del personale della scuola. ...



L’Amministrazione era rappresentata dalle Dott.sse Maria Assunta Palermo e Valentina Alonzo.
Le OO.SS. hanno rappresentato problematiche retributive già evidenziate in incontri precedenti, sia nei tavoli tecnici che d’informativa sindacale. In particolare, tutte le OO.SS. hanno rappresentato il problema relativo al pagamento delle ore eccedenti le 18, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, su spezzoni orario vacanti per l’intero a.s.. In particolare hanno evidenziato un comportamento difforme delle Ragionerie provinciali dello Stato su queste materie.
Infatti alcune Ragionerie provinciali ritengono che il pagamento delle ore eccedenti, essendo tali prestazioni svolte su spezzoni orario fino a 6 ore, sono effettuate su ore disponibili in organico di fatto e, conseguentemente, ritengono che le stesse non siano retribuibili fino al 31/08. Ciò si è verificato, ad esempio, in Campania.
La nostra e le altre OO.SS. hanno sostenuto la non applicabilità di tale interpretazione per le ore conferite ai sensi della legge 448/2001 per l’intero anno. Hanno evidenziato che il pagamento dovuto per l’effettuazione di tali prestazioni lavorative per il personale a tempo indeterminato determina, per ogni ora settimanale aggiuntiva alle 18, il pagamento mensile di 1/18 dello stipendio tabellare in godimento, includendo indennità integrativa speciale per l’intero periodo, fino al 31/8.
Hanno evidenziato, altresì, che l’emolumento va conteggiato anche ai fini del calcolo della 13° mensilità.
I riferimenti normativi, in particolare, oltre alla legge 448/2001, sono l’art. 30 del CCNL 29/11/2007 e i DD.PP.RR 209 e 399, analogamente a quanto accade nelle cattedre costituite con più di 18 ore di insegnamento.
Analogamente, tali ore eccedenti vanno retribuite fino al 31/8 per i supplenti annuali con nomina fino al 31/8, in quanto il pagamento di tali ore segue la durata del “contratto principale”, già stipulato in riferimento all’orario cattedra.
Diversa, invece, è la situazione per i supplenti con contratto fino al 30/6, dove la retribuzione relativa alle classi collaterali termina al 30/6, seguendo la durata del contratto a tempo determinato.
L’interpretazione restrittiva non è stata data solo in Campania, ma ci sono anche Regioni, come il Lazio, dove gli uffici pagatori ritengono che tali ore vadano retribuite come se si trattasse di supplenze su organico di fatto e, quindi, fino al 30/6.
Tra le altre questioni sollevate c’è stato il mancato riconoscimento, in alcuni territori, ai fini della carriera, dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali, con qualifica non inferiore a “buono” o corrispondente, come previsto all’art. 2 del D.L. 19/06/70 n. 370, convertito con modificazioni nella L. 26/07/70 n. 576.
Analogamente, vanno valutati ai fini della carriera, come previsto in una risposta emanata dal MIUR, (nota prot. 15830 del 20/10/2009), a seguito di quesito posto dall’U.S.R. di Bologna, con la quale il MIUR chiariva altresì che tale situazione permane anche dopo l’entrata in vigore della Legge 62/2000 e il riconoscimento della parità. In tali casi, come previsto nella nota del MIUR citata, si continuano ad applicare, per il riconoscimento dei servizi, le disposizioni di cui alla Legge 576/70. Si è chiesto, quindi, di chiarire con il MEF che la corretta interpretazione normativa prevede il riconoscimento dei citati servizi ai fini della carriera.
Lo Snals e le altre OO.SS. hanno chiesto al MIUR di effettuare un confronto con il MEF sulle questioni retributive sopra elencate e su altre anomalie segnalate, verificatesi in sporadiche situazioni e territori.
In particolare, la Delegazione Snals-Confsal ha:

  • sottolineato l’importanza che l’Amministrazione contatti il MEF per evidenziare le questioni trattate e per garantire una interpretazione univoca in tutti gli uffici pagatori territoriali, essendo inconcepibile, ad avviso del sindacato, una disparità con interpretazioni restrittive, sulla scorta di rilievi che appaiono palesemente infondati;

  • sottolineato l’importanza che il MIUR raggiunga delle intese interpretative con il MEF, in quanto l’Amministrazione sarebbe sicuramente soccombente, nei contenziosi, come stanno dimostrando recenti Sentenze e, conseguentemente, sarebbe costretta ad erogare quanto dovuto e potrebbe essere condannata anche al pagamento delle spese legali;

  • chiesto di aprire un confronto con le OO.SS. su importanti materie, quali la fase attuativa dell’organico funzionale e, una volta chiarita l’applicazione di tale norma, avviare un confronto serrato, per definire, contrattualmente, la mobilità del personale della scuola;

  • evidenziato l’importanza di riaprire il confronto sulle problematiche del personale ATA destinatario di posizione economica ai soli fini giuridici fino al 31/12 p.v. (per i mesi dall’1/9 al 31/12);

  • chiesto di calendarizzare, a breve, un successivo incontro, nel quale approfondire sia le questioni retributive esposte oggi dalle OO.SS., dopo i contatti e, auspicabilmente, le intese tra MIUR e MEF, sia per le posizioni economiche del personale ATA.







Questo Articolo proviene da SNALS - Brindisi
http://www.snalsbrindisi.it

L'URL per questa storia è:
http://www.snalsbrindisi.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1945

Amministratore - Webmaster
CARMELO NESTA
webmaster@snalsbrindisi.it