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TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI FINE LAVORO PER I DIPENDENTI ISCRITTI AI FINI TFS E TFR ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI – MESSAGGIO INPS
Data: Venerdì, 21 Novembre 2014, ore 14:30:00
Argomento: MOF FIS RISORSE STIPENDI





L’INPS, con il messaggio n. 8680 del 12 novembre 2014 ha fornito le precisazioni che seguono sui termini di pagamento delle prestazioni di lavoro per i dipendenti pubblici iscritti ai fini TFS e TFR alla specifica gestione dell’istituto previdenziale:
Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del DL 201/2011 ...




Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, ai sensi dell’art. 72, commi 1 – 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento rateale seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano fruire della disciplina derogatoria di cui all’art. 1 comma 23 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011 e da successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
Analogamente, anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, interessati dagli artt. 11 e 11bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e pertanto beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato decreto legge 201/2011 e da norme a questo successive, non sono previsti termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale definito, come noto, dall’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i.
Conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate, in precedenza, con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014.
Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e termini di pagamento di Tfs e dei Tfr dopo la modifica dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008 introdotta dalla legge 114/2014
La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha modificato l’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008 sopra citato, prevedendo che “con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per  la  funzionale  erogazione  dei  servizi,  le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Tali disposizioni non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario.
Le medesime disposizioni si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”.
A tale proposito, in attesa che la Direzione centrale sistemi informativi realizzi il software di colloquio tra il Sin Pensioni ed il Sin TFS/TFR, allo scopo di individuare in modo corretto i termini di pagamento applicabili alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, si rende necessario che gli operatori di TFS/TFR acquisiscano le informazioni circa i requisiti pensionistici dal foglio di calcolo della pensione quando questa viene erogata dall’Istituto.
Qualora la pensione venga erogata da soggetti diversi dall’INPS, in caso di dubbi circa i requisiti pensionistici sulla base dei quali è stato disposto il collocamento a riposo d’ufficio, è opportuno che gli operatori TFS/TFR procedano ad un supplemento di istruttoria volto a chiarire le peculiarità dell’avvenuto collocamento a riposo.

INPS_Mess_8680-14.pdf








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