Il Miur, con la nota prot. n. 0015835 del 14 novembre 2014, inviata alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, per conoscenza, agli USR competenti per territorio, ai revisori dei conti del MIUR (per il tramite della scuola), ha fornito chiarimenti sulle criticità emerse nella contabilizzazione dei contratti per supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, che come di consueto vengono inseriti dalle singole scuole nel SIDI. ...
Nello specifico viene fatto riferimento:
A) ai contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati fino alla nomina dell'avente diritto, codificati come N20, che hanno una data di inizio, ma non una di termine, circostanza questa che non ne permette la relativa contabilizzazione finanziaria.
Per superare tale problematica, è necessario da parte delle singole scuole interessate l'inserimento di una data di termine "provvisoria", da apporre l'ultimo giorno del mese, in modo da poter così includere lo sviluppo finanziario del contratto e quindi la relativa assegnazione di risorse.
Questa operazione va ripetuta nel mese successivo, se la supplenza continua, e in ogni caso va poi inserito il termine effettivo del contratto.
Le modifiche si intendono apportate solo nelle funzionalità operative del SIDI, in quanto il contratto in quanto tale resta sempre unico e viene modificato solo al termine effettivo della supplenza.
B) ai contratti per attività di posa, derivanti dai piani orario delle discipline artistiche nel licei artistici, dei cd "modelli viventi".
Gli stessi possono essere inseriti al SIDI con le previste specifiche.
La nota prot. n. 0015835 del 14 novembre 2014