
Ci giungono voci secondo cui alcuni dirigenti scolastici intendono
mandare in ferie i supplenti durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio), facendo
incauto riferimento alle nuove normative (
spending review e legge di stabilità)...
La legge 135/2012 (spending review) che ha convertito il
D. L. n. 95/2012 prevede all'art.5, comma 8, che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.".
Per quanto riguarda il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review, il sindacato ha preso posizione (
vedi nostro precedente articolo) e il disegno di legge di stabilità, ancora in discussione, prevede la possibilità di pagamento delle ferie ma introduce l'obbligo da parte dei supplenti di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (periodo natalizio e pasquale).
Ebbene, il disegno di legge di stabilità non è ancora legge.
Restano, quindi, valide le norme previste dal
CCNL 2007, come recita il suddetto art. 5, comma 8, della spending review:
l'art. 13, comma 9, che prevede che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (periodo estivo) e
l'art. 19, comma 2, che non obbliga i docenti supplenti a fruire del periodo di ferie durante la sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali).
Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici a non obbligare i docenti supplenti a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, onde evitare contenziosi.