Sulla Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale - Corte Costituzionale - n. 18 del 6 maggio 2015 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. ...
In particolare, la suddetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 24 comma 25 del citato decreto, nella parte in cui prevede che "in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento".
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A riguardo, l’INPS, con il messaggio n. 3135/2015, ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative.