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JOBS ACT: NUOVE NORME PER IL CONGEDO PARENTALE VALIDE SOLTANTO PER L'ANNO 2015
Data: Sabato, 27 Giugno 2015, ore 10:25:37
Argomento: PREVIDENZA




congedi parentali


Sono operative dal 25 giugno 2015 le norme del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e per le tutele genitoriali. Il decreto modifica incisivamente il congedo parentale, ma prevede che le novità normative riguardino esclusivamente il 2015. Per il 2016 torneranno in vigore le norme previgenti, salvo un successivo intervento finanziario a copertura dei costi. Novità anche per il congedo di paternità e il divieto di lavoro notturno per genitori adottivi e affidatari. ...



L’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 80/2015 stabilisce che le norme dello stesso decreto di cui agli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 e 24, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015, mentre l’eventuale estensione agli anni successivi rimane subordinata alla introduzione di norme che forniscano adeguate coperture finanziarie.

Il Ministero del Lavoro con proprio comunicato stampa del 23 giugno 2015 ha inteso precisare che le misure previste dal decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, “diverranno strutturali una volta approvato in via definitiva il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali”, il quale all’art. 42, comma 2, effettivamente individua una copertura progressiva e permanente degli oneri finanziari previsti.

Fra le misure di maggior impatto che rilevano nell’analisi del d.lgs. n. 80/2015 vi sono quelle che attengono alla estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali:

In particolare, nell’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto si modifica l’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 per ampliare ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale.

L’art. 9 del d.lgs. n. 80/2015 (modificando l’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001) eleva conseguentemente ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione, nonché sposta fino all’ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell’indennità in caso di redditività individuale minima.

Di particolare rilievo l’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 80/2015 che conferma la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

La lettera c) dello stesso art. 7 del d.lgs. n. 80/2015 riduce a 5 giorni (dagli attuali 15) il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale, per la fruizione su base oraria il termine minimo di preavviso è fissato in 2 giorni.

Con l’art. 8 il decreto attuativo del Jobs Act estende ai primi 12 anni di vita del bambino (dagli attuali 8 anni) il periodo entro cui può essere esercitato, da uno dei genitori lavoratori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave (modificando l’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001).

L’art. 10 del d.lgs. n. 80/2015, modificando l’art. 36 del D.Lgs. n. 151/2001, con riferimento all’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione e di affidamento, estende le medesime tutele ai genitori adottivi o affidatari, ampliando ai primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale (qualunque sia l’età del minore, ma comunque fino al raggiungimento della maggiore età) ed estendendo il periodo massimo per fruire dell’indennità relativa entro i primi 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia (anziché i primi 3 anni).

Norme di riferimento
Nuova disciplina
Disciplina previgente
Art. 7, D.Lgs. n. 80/2015- Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001
Il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale giunge ai primi 12 anni di vita del bambino
Il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale giunge ai primi 8 anni di vita del bambino
Art. 7, D.Lgs. n. 80/2015- Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001
Si può fruire del congedo parentale su base oraria, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale
Si può fruire del congedo parentale su base oraria, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva
Art. 7, D.Lgs. n. 80/2015- Art. 32, d.lgs. n. 151/2001
Il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale è di 5 giorni, per la fruizione su base oraria il termine minimo di preavviso è fissato in 2 giorni
Il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale è di 15 giorni
Art. 8, D.Lgs. n. 80/2015- Art. 33, D.Lgs. n. 151/2001
Il periodo entro cui può essere esercitato, da uno dei genitori lavoratori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave giunge ai primi 12 anni di vita del bambino
Il periodo entro cui può essere esercitato, da uno dei genitori lavoratori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave giunge ai primi 8 anni di vita del bambino
Art. 9, D.Lgs. n. 80/2015- Art. 34, D.Lgs. n. 151/2001
Iil limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione giunge ai primi 6 anni di vita del bambino
Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione giunge ai primi 3 anni di vita del bambino
Art. 10, D.Lgs. n. 80/2015 Art. 36, D.Lgs. n. 151/2001
Il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale in caso di adozione e di affidamento fino ai primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia
Il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale in caso di adozione e di affidamento fino ai primi 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia
Art. 10, D.Lgs. n. 80/2015- Art. 36, D.Lgs. n. 151/2001
Il periodo massimo per fruire dell’indennità relativa al congedo parentale arriva ai primi 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia
Il periodo massimo per fruire dell’indennità relativa al congedo parentale arriva ai primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia


Congedo di paternità

Novità di rilievo anche per il congedo di paternità, giacché l’art. 5 del d.lgs. n. 80/2015 – intervenendo sull’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 – si estende il diritto al congedo di paternità alle ipotesi nelle quali la madre sia lavoratrice autonoma (con diritto all’indennità di cui all’art. 66 dello stesso D.Lgs. n. 151/2001: coltivatrice diretta, mezzadra e colona, imprenditrice agricola a titolo principale, artigiana, esercente attività commerciale, pescatrice autonoma della piccola pesca marittima e delle acque interne). Non è chiaro, tuttavia, perché il testo normativo non lo esplicita, se analoga estensione sia riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento in cui la madre lavoratrice autonoma non ha fatto richiesta dell'indennità di maternità (andrebbe estesa a mente della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005).

L’art. 6 del d.lgs. n. 80/2015, invece, modifica espressamente l’art. 31 del D.Lgs. n. 151/2001 che reca la disciplina del congedo di paternità in caso di adozione internazionale, confermando il diritto ad un congedo non retribuito e privo di indennità per il periodo di permanenza all’estero anche quando la madre non è lavoratrice.


Divieto di lavoro notturno

Resterà in vigore anche oltre il 2015, invece, il nuovo divieto di lavoro notturno a tutela dei genitori adottivi e affidatari, introdotto dall’art. 11 del d.lgs. n. 80/2015.

La norma modifica l’art. 53 del D.Lgs. n. 151/2001 per estendere, appunto, ai genitori adottivi o affidatari di un minore il diritto a non essere obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso, non oltre il dodicesimo anno di età.

Nel testo finale del decreto la parificazione è completa anche in termini di effettività sostanziale, sul piano sanzionatorio, perché alla medesima stregua dei genitori biologici, a tutela dei quali la legge prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro (art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66), per il datore di lavoro che obblighi i genitori adottivi o affidatari al lavoro notturno, lo stesso illecito è identicamente sanzionato in forza delle modifiche apportate dall’art. 22 del d.lgs. n. 80/2015 agli artt. 11, comma 2, e 18-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003.

Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.

(www.ipsoa.it)







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