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CORRESPONSIONE DELLA SOMMA AGGIUNTIVA PER L’ANNO 2015 (C.D. QUATTORDICESIMA) - CIRCOLARE INPS
Data: Sabato, 04 Luglio 2015, ore 08:07:23
Argomento: PREVIDENZA



inpsL’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.



A riguardo l’Inps, con la circolare n. 130 del 2/7/2015 ( Allegato 1 e Allegato 2) ha fornito le indicazioni per il corrente anno.
Nel rinviare per completezza d’informazione al testo ufficiale della circolare suddetta, si riportano di seguito, gli aspetti salienti della stessa.
Requisiti di età
Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.
L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
Il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale anche sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
Requisiti di contribuzione
Il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti di contribuzione:

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Somma aggiuntiva

Anni di contribuzione

anno 2015

Fino a 15

Fino a 18

€ 336,00

Oltre 15 e fino a 25

Oltre 18 e fino a 28

€ 420,00

Oltre 25

Oltre 28

€ 504,00

Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Requisiti reddituali
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.

Anni di contribuzione

Anno 2015

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

TM mensile

TM annuo

TM annuo x 1,5

Somma aggiuntiva

Limite massimo

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni

(< 936 ctr.)

 

 

€ 501,89

 

 

€ 6.524,57

€ 9.786,86

€ 336,00

€ 10.122,86

> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr)

> 18 < 28 anni

(> 937 <1.456 ctr.)

 

 

 

€ 420,00

€ 10.206,86

> 25 anni

(> 1.301 ctr.)

> 28 anni

(>  1.457 ctr.)

 

 

 

€ 504,00

€ 10.290,86

Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo per l’anno 2015 pari a 0.2%

Valutazione dei redditi
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra;
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • dell'indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa;
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.

Limiti di reddito
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso.

Anno di riferimento del reddito
Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso.
Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:

  • redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati;
  • redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.

Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2014 ovvero 2015 per prime concessioni. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati quelli relativi agli anni precedenti.








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