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FORMAZIONE PROFESSIONALE – ACCORDO SULLE STABILIZZAZIONI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
Data: Mercoledì, 23 Settembre 2015, ore 14:54:53
Argomento: SCUOLA E UNIVERSITÀ



formazione professionale



Di seguito l’Accordo sulle Stabilizzazioni e Collaborazioni professionali siglato da SNALS, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL scuola ad agosto 2015....






VERBALE DI ACCORDO

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Il giorno 7 agosto 2015, le Associazioni FORMA e CENFOP e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFAL hanno sottoscritto il presente accordo.

Premesso che

La recente riforma del lavoro ha inteso rendere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tutele crescenti, la forma comune di rapporto di lavoro. Tale quadro normativo produce un profondo mutamento nell’organizzazione del lavoro per tutti i settori produttivi e richiede di rivedere i rapporti differenti da quelli subordinati a tempo indeterminato anche nel settore della formazione professionale.

Le associazioni nazionali degli Enti, impegnati in attività di formazione professionale in obbligo di istruzione, in percorsi di formazione continua e permanente, in percorsi di riqualificazione e aggiornamento del personale dipendente in situazioni di sospensione o di perdita del lavoro e nei servizi al lavoro, pur in una fase di profonda e perdurante crisi dei sistemi regionali di formazione professionale, hanno espresso la volontà di procedere alla stabilizzazione del personale con contratto di lavoro atipico non subordinato (lavoratori con partita IVA e con rapporti di lavoro di collaborazione coordinata continuativa anche a progetto) in ottemperanza alla novella introdotta dall’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le OO.SS. Flc Cgil-Cisl Scuola e Uil Scuola e Snals Confsal, nell’intento di salvaguardare i livelli occupazionali, migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dei percorsi formativi, ritengono urgente negoziare un accordo relativo alla stabilizzazione dei lavoratori già in servizio presso gli Enti / istituzioni formative con contratti di collaborazione.

Ai fini di raggiungere dati oggettivi sulla consistenza del settore, le parti, congiuntamente, si impegnano a favorire il monitoraggio dei dati sulla occupazione, sulle collaborazioni e sui rapporti atipici.

Pertanto nel rispetto di quanto previsto dal/dalla

- Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e in particolare dall’art. 2 comma 2, lettera a) e dagli artt. 52 e 54;

- legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

- DD MLPS 8 agosto 2014 e 23 gennaio 2015, n. 11;

- DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 99

concordano quanto segue:

1. Il presente accordo si applica esclusivamente ai rapporti che hanno come oggetto le attività di collaborazione riconducibili a funzioni codificate nella declaratoria dei profili professionali di cui all’allegato 11 del CCNL 2011-2013 tacitamente prorogato dalle parti, con le modalità di seguito elencate:

2. Gli Enti procederanno a proporre l’assunzione al personale che nell’anno formativo 2014/2015 ha ricevuto incarichi di collaborazione a partire dalle 400 ore di formazione diretta o, comunque, per il personale eventualmente afferente a funzioni diverse da quelle della formazione diretta, o in funzioni inquadrabili nelle aree contrattuali diverse, con incarichi di collaborazione per almeno 795 ore, e per i quali è previsto a partire dall’A.F. 2015-2016 un ulteriore impegno;

3. La stabilizzazione del personale che ha prestato servizio con contratto di collaborazione ed è in possesso dei requisiti di cui al punto 2, è attuata a partire dall’A.F. 2015-2016 in conformità con l’art 54 del D. Lgs 81/2015, tenuto conto delle specifiche esigenze derivanti dalla mole dalle attività presenti o programmate dall’Ente /istituzione formativa.

4. Al personale stabilizzato si applica il CCNL 2010-2013 per la Formazione professionale e successivi rinnovi.

5. I rapporti di lavoro che si istaureranno, a tempo indeterminato, dovranno tendere all’orario contrattuale pieno di cui all’art. 37 del citato CCNL FP in vigore;

6. I rapporti di lavoro che si istaureranno, a tempo indeterminato, potranno essere stipulati anche ad orario a part-time nel rispetto dei fabbisogni e delle politiche del personale di ogni singolo centro e nella considerazione della salvaguardia dei compensi.

7. Qualora il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 2 si trovi nella condizione descritta dal comma 4 dell’art. 47 del D.Lgvo 81/2015, la stabilizzazione potrà essere realizzata anche attraverso il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante

8. Per il personale già in servizio con contratti di collaborazione e/o a partita IVA, qualora stabilizzato ai sensi del presente accordo, nel caso di ricorso ad istituti contrattuali economici (RPA o Apprendistato) che prevedono la riduzione della retribuzione, gli enti si impegnano a concertare con le OO/SS di Ente/istituzioni formative la valutazione del servizio prestato in precedenza ai fini della riduzione del tempo occorrente al raggiungimento della piena retribuzione.

9. Nell’esercizio del diritto di informazione previsto dall’art. 12 del vigente CCNL, con particolare riferimento al comma 4, la rappresentanza sindacale aziendale sarà destinataria di informazione preventiva e le sarà fornito il quadro complessivo delle stabilizzazioni effettuate alla conclusione del processo di stabilizzazione.

10. Gli Enti, inoltre, si impegnano a prevedere attività di formazione, finalizzate alla qualificazione del personale stabilizzato, secondo le previsioni del vigente contratto, entro e non oltre un anno dalla stabilizzazione.

11. Al superamento del limite numerico delle 15 unità lavorative, per effetto di nuove assunzioni e/o stabilizzazioni, al personale con contratto di lavoro subordinato in servizio presso i CFP/Agenzie formative alla data di entrata in vigore del Decreto

Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 si continuano ad applicare, in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro, le norme previste dall’art. 18 del citato CCNL 2011-2013 tacitamente prorogato dalle parti.

In considerazione del fatto che nel settore della formazione professionale e dei servizi al lavoro permane una esigenza di ricorrere a competenze specialistiche non presenti in organico, gli Enti/Istituzioni formative possono assumere a tempo determinato o attivare contratti di collaborazione con personale esterno da impegnare in attività derivanti anche dalla partecipazione a bandi regionali/nazionali o comunitari destinati ad esaurirsi nell’arco di un tempo fissato dai bandi medesimi.

per quanto sopra, le parti, altresì convengono che,

  • potranno essere attivate collaborazioni, come previsto all’art. 2, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 in ragione delle particolari esigenze del settore secondo la disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo come regolamentato dall’allegato 7, parte integrante del CCNL per la Formazione Professionale.

  • il collaboratore potrà svolgere attività per più c ommittenti mantenendo riservatezza sull’organizzazione e i programmi.

  • Gli incarichi, riferiti a discipline e/o competenze tecniche e professionali, dovranno avere forma scritta indicante in particolare la durata, il progetto o il programma, il corrispettivo, i tempi e le modalità di pagamento;

  • il ricorso a contratti di collaborazione o altre prestazioni rese in forma di lavoro non subordinato è consentito in in caso di indisponibilità di competenze interne, previa informativa alle RSU/RSA;

  • l’allegato n. 7 costituisce parte integrante del CCNL, declina la specificità di settore e regolamenta la parte riguardante il trattamento economico e normativo e le impossibilità temporanee alla prestazione; i suoi contenuti sono da riferire a tutte le forme di collaborazione oggetto del presente accordo, ove ed in quanto applicabili;

  • nell’esercizio dei diritti di informazione previsto dall’art. 12 del vigente CCNL con riferimento in particolare al comma 4, alla rappresentanza sindacale aziendale verrà data informazione preventiva e verrà inoltre fornito il quadro dei rapporti di collaborazione istaurati;

Il livello di contrattazione regionale/aziendale potrà, nel rispetto dei criteri generali espressi precedentemente, articolare tali accordi per renderli più coerenti con le necessità territoriali, e statuire condizioni di miglior favore, anche in ordine ai compensi ed alle indennità;

Per eventuali controversie sorte nei CFP/istituzioni formative sulle materie oggetto del presente accordo, dovrà essere esperito un tentativo di composizione nel livello di contrattazione regionale e / o di ente;
 
A livello regionale, previo accordo tra le parti, potrà essere istituito un registro del personale occupato a tempo indeterminato e un registro del personale interessato ad operare nel sistema formativo, ove non esistano di già albi, elenchi o repertori previsti dalla legislazione / normativa regionale o provinciale, o da accordi pattizi territoriali previgenti.

Le Parti concordano di rinviare la ridefinizione dell’articolato dell’Allegato 7 agli inizi del mese di settembre prossimo venturo.

Le Parti:




Roma, 7 agosto 2015


Dichiarazione a verbale FLC CGIL: la FLC CGIL pur condividendo la necessità e la urgenza della piena operatività del presente accordo, lo sottoscrive con riserva di approvazione negli organismi statutari.


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