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L' UNIONE EUROPEA AVVIA UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE CONTRO L'ITALIA SULLA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Data: Mercoledì, 19 Dicembre 2012, ore 13:46:52
Argomento: PRECARI



Personale precario

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la violazione della normativa sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato. ...


L'azione intrapresa dalla C.E. interessa decine di migliaia di docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari che vengono assunti a inizio anno scolastico e licenziati al termine delle lezioni".

La Commissione chiede spiegazioni formali sulla mancata applicazione della direttiva comunitaria 1999/70 e il relativo allegato (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), che obbliga i datori di lavoro, in questo caso lo Stato, ad assumere a titolo definitivo il personale che ha svolto almeno 36 mesi di servizio, anche se frazionato, negli ultimi 5 anni.


TUTTE LE PROCEDURE DI INFRAZIONE APERTE CONTRO L'ITALIA
(in particolare: art. 19 - CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE)



LE DISCRIMINAZIONI NEI CONFONTI DEL PERSONALE PRECARIO
Ad esempio, per quanto riguarda i permessi da concedere ai precari per l'espletamento della prova preselettiva del concorso, l'art. 19 del CCNL 2006 2009  prevede, al comma 7:

"Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato  , ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti (retribuiti, invece, per il personale a tempo indeterminato), per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio"

La conseguenza della mancata retribuzione è esposta al comma 8: "I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti."

Questo in netto contrasto con quanto prevede l'allegato (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato)alla Direttiva comunitaria:

Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.





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