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RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEI DIRETTORI SGA INQUADRATI IN TALE PROFILO DALL'1/9/2000
Data: Mercoledì, 24 Febbraio 2016, ore 08:36:32
Argomento: MOF FIS RISORSE STIPENDI



DSGA



Con la deliberazione n. 1/2015 della Corte dei Conti Sezione regionale per l’Abruzzo, veniva sancito che il meccanismo della ricostruzione di carriera doveva ritenersi applicabile, in quanto non espressamente abrogato, non solo per gli inquadramenti nel profilo di DSGA successivi al 24/7/2003 ma, a partire da questa data, anche per tutti quelli che sono stati immessi in tale profilo antecedentemente al suddetto 24/7/2003 e trattati con il meccanismo della temporizzazione. ...



Successivamente, la Corte dei Conti – Sezione centrale di Controllo – con la delibera n. SCCLEG/17/2015/SUCC, si è uniformata alla sentenza della Cassazione Civ. Sez. Lavoro n. 5713 del 20 marzo 2015, secondo la quale “in tema di personale del Comparto Scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24/7/2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/95, che a sua volta richiama il D.P.R. 23/8/88, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, istituito dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 27/5/99, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola del 9/3/2001 e dall’art. 87 del CCNL 24/7/2003”.

Pertanto, il suddetto Supremo Organo di Controllo con la predetta deliberazione ha espressamente stabilito il principio che:

  • “L’inquadramento dei soggetti transitati dalla qualifica di “responsabile amministrativo” a quella di “direttore dei servizi generali e amministrativi” ai sensi dell’art. 34 del CCNL 26.05.1999, Comparto scuola, continua a trovare la sua disciplina nell’articolo 8 del CCNL 15.03.2001 (metodo della c.d. temporizzazione), restando conseguentemente escluso per tali dipendenti il riconoscimento dell’intera pregressa anzianità di servizio”.

A riguardo, il MIUR con nota prot. n. 23955 del 4 agosto 2015, aveva informato che i provvedimenti di ricostruzione di carriera dei DSGA dovevano essere rispettosi del principio affermato dalla Corte dei Conti, secondo il quale il meccanismo della temporizzazione e, dunque, l’art. 8 CCNL 2001, doveva essere necessariamente applicato a tutti coloro che hanno avuto  accesso dal profilo di responsabile amministrativo al profilo di DSGA, per mezzo della frequenza di corso di formazione senza aver espletato la procedura concorsuale ordinaria prevista dal CCNL 1999, e a prescindere dall’anno in cui si è verificato il passaggio e, quindi, anche al personale immesso in ruolo nel profilo di DSGA successivamente alla data del 24 luglio 2003.
Con ulteriore nota, in corso di invio agli UU.SS.RR.*, nel ribadire il contenuto sia della delibera della Corte dei Conti sopra citata, che quello della propria nota suddetta, il MIUR nel merito, precisa che le somme indebitamente erogate sulla base di decreti di ricostruzione di carriera non conformi a legge, dovranno necessariamente costituire oggetto di ripetizione e che il relativo obbligo è soggetto al termine prescrizionale ordinario di dieci anni, con decorrenza dal mandato di pagamento e che il recupero avverrà al netto e non al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Lo SNALS-Confsal, nell’evidenziare preliminarmente che tra i motivi per cui non sottoscrisse il CCNL 9/3/2001 c’era proprio l’inquadramento dei DSGA disposto con la temporizzazione, in merito ai suddetti atti fa presente che si riserva di valutare la possibilità di eventuali ulteriori azioni legali da intraprendere a sostegno delle legittime aspettative degli interessati.

* Provvederemo a pubblicare il testo della nota non appena perverrà ufficialmente.







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