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COINCIDENZA DELLE FERIE PROGRAMMATE CON PERMESSI PER ASSISTENZA AL CONGIUNTO DISABILE
Data: Venerdì, 03 Giugno 2016, ore 07:45:11
Argomento: PREVIDENZA




L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, riconosce ai familiari che assistono persone con handicap, nonché agli stessi lavoratori con disabilità, un permesso retribuito di tre giorni, al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli, dunque, una adeguata assistenza morale e materiale. ...



Per quanto concerne, invece, l’istituto delle ferie, diritto costituzionalmente garantito (art. 36, ultimo comma), la ratio risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa corrispondente altresì da esigenze anche di carattere ricreativo, personali e familiari.

Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie.

Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.

In tal senso si è espresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva – con interpello n. 20/2016 del 20 maggio 2016, su richiesta della CGIL, ritenendo che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile e che il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/92, art. 33, durante le ferie programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza.

Infine, viene richiamato quanto già precisato nel precedente interpello n. 31/2010 nella parte in cui si ritiene possibile “da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto al disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”.







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