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ORGANICO DELL'AUTONOMIA 2017/18 - IPOTESI E PREVISIONI
Data: Martedì, 27 Dicembre 2016, ore 19:13:07
Argomento: ORGANICI






La determinazione degli organici delle scuole è un'operazione complessa e molto importante dal momento che stabilisce il numero di posti di lavoro per docenti e ATA per l'intero anno scolastico ...





Le operazioni di determinazione degli organici si avviano annualmente subito dopo la conclusione delle iscrizioni degli alunni che, per l'anno scolastico 2017/18, sono previste dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017. Ma quest'anno si procederà in maniera diversa rispetto agli anni scolastici precedenti.

Il Ministro dell'Istruzione d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato, in data 29 aprile 2016, un Decreto Interministeriale, trasmesso con nota n. 11729 del 29-04-2016, con le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali valevoli per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Il decreto ha tenuto conto del numero di alunni risultanti dall'organico di fatto 2015/16, della previsione della popolazione scolastica riferita al periodo 2016/2019, dell'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni e dei criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del DPR 81/2009 (esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana, densità demografica delle varie province, distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni provincia, caratteristiche geo-morfologiche dei territori  e condizioni socio-economiche e di disagio delle diverse realtà).

Successivamente i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto alla ripartizione delle consistenze organiche tra le province di competenza.

Infine le dotazioni organiche di Istituto, comprensive dei posti di potenziamento, per l'anno scolastico 2016/17, sono state definite dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, su proposta dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche delle provincia di competenza, nel limite dell’organico provinciale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici hanno rappresentato le esigenze indicate nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa garantendo che, in base all’andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall’anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione fosse rispondente alle reali esigenze dell'Istituzione scolastica.

Da questo anno, quindi, c'è il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che definisce il fabbisogno, per le Istituzioni scolastiche, di risorse umane e materiali per un triennio e, per la prima volta, il Decreto Interministeriale sugli organici 2016/2017 ha previsto l'organico dell'autonomia triennale per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, costituito da posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'Offerta Formativa in virtù dei commi dal 63 al 69 della legge 107/2015.
Pertanto per l'anno scolastico 2017/18 e anche per il successivo 2018/19, il MIUR con il MEF e la Funzione Pubblica non emaneranno il consueto Decreto Interministeriale con le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali.

Resta tutto cristallizzato e gli organici regionali, determinati per l'anno scolastico 2016/17, resteranno validi per il prossimo anno scolastico 2017/18 e per il successivo 2018/19. E' questo quello che si evince leggendo con attenzione i commi dal 63 al 69 della legge 107.
Il comma 63 stabilisce che l'organico dell'autonomia, costituito da posti comuni, da posti di sostegno e da posti di potenziamento, deve poter garantire tutte le attività per le finalità proprie delle Istituzioni scolastiche;
il comma 64 prevede che l'organico dell'autonomia, su base regionale, sia determinato, con cadenza triennale, da decreti interministeriali del MIUR di concerto con MEF e Funzione Pubblica;
il comma 65 stabilisce i criteri per la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale e dispone che la copertura dei posti vacanti e disponibili deve essere assicurata dal personale della dotazione organica dell'autonomia;
il comma 66 stabilisce che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 67);
il comma 68 disciplina la determinazione dell'organico dell'autonomia su base territoriale a cura degli Uffici Scolastici Regionali;
infine il comma 69 recita: "All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, è costituito annualmente con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico".

Vediamo, in ipotesi, come sarà determinato e gestito l'organico 2017/18 a livello territoriale e di Istituzione scolastica, se non intervengono correttivi della legge 107 sulla mobilità, sulla titolarità di ambito e sulla chiamata diretta dei docenti da parte dei Dirigenti scolastici.

In base al comma 64 della legge 107 quest'anno non ci sarà il consueto Decreto Interministeriale con le consistenze organiche nazionali e regionali e rimarrà valido il Decreto del 29 aprile 2016 con la tabella G di riepilogo dell'organico dell'autonomia regione per regione, qui di seguito riportata:

 Tabella G
Riepilogo delle dotazioni organiche dell'autonomia triennio 2016-2018

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali provvederanno, quindi, alla ripartizione delle consistenze organiche tra gli ambiti territoriali di competenza, tenendo presente l'organico di fatto 2016/17 e operando anche compensazioni tra le dotazioni organiche dei posti comuni dei vari ordini e gradi di istruzione, nel rispetto della dotazione organica regionale.

Sarà cura, poi, dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali:
- vagliare le proposte di organico dei posti comuni e di sostegno delle Istituzioni scolastiche approntate sul SIDI dai Dirigenti scolastici, sulla base delle iscrizioni degli alunni,
- procedere alle opportune verifiche e controlli nonché alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche,
- assegnare e/o integrare alle Istituzioni scolastiche i posti di potenziamento e rendere definitivi i dati al SIDI.
I posti di potenziamento da assegnare e/o integrare alle Istituzioni scolastiche per il prossimo anno scolastico dovrebbero essere più congrui alle richieste delle scuole rispetto a quelli assegnati in questo anno scolastico.

L'organico dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche deve poter garantire, a norma del comma 65 della legge 107, la copertura dei posti resi vacanti e disponibili dalle cessazioni del servizio o da altre cause. La copertura si realizzerà attraverso la chiamata diretta da parte dei Dirigenti scolastici, o assegnazione d'ufficio, di docenti con titolarità su ambito
- per immissione in ruolo,
- per trasferimento,
- per soprannumerarietà,
- per esubero.

Nel caso in cui l'organico dell'autonomia non fosse in grado di garantire ulteriori esigenze di personale è previsto, come abbiamo già detto, dal comma 69 della legge 107, che il MIUR e il MEF, attraverso un apposito decreto, istituiscano posti aggiuntivi destinati solo alle supplenze e alla mobilità annuale.  I posti di sostegno in deroga saranno comunque garantiti.

Sparisce definitivamente l'organico di fatto e all'inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico le Istituzioni scolastiche dovrebbero essere in grado di garantirne il regolare svolgimento, con tutto il corpo docente al completo. Staremo a vedere!

(Carmelo NESTA - pubblicato da Orizzontescuola)







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