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SUPPLENZE SU SOSTEGNO AL DOCENTE DELL'ANNO PRECEDENTE: IL PARERE ''INTERLOCUTORIO'' DEL CSPI
Data: Venerdì, 22 Settembre 2017, ore 13:10:00
Argomento: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE





Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" prevede all'art. 14 la "Continuità del progetto educativo e didattico" a favore degli alunni con disabilità ...




Riportiamo di seguito, integralmente, il contenuto del suddetto art. 14:

  1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

  2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

  3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131 (regolamento sulle supplenze).

  4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (che vieta lo spostamento di docenti dopo il 20° giorno dall'inizio dell'anno scolastico).

Insomma l'art. 14 del D.Lgs. n. 66/2017, al fine di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, al comma 3, garantisce il mantenimento in servizio del docente di sostegno a tempo determinato, anche senza titolo di specializzazione, nell'anno scolastico successivo, con le modalità di attuazione da definire con un decreto.

Sino a questo momento il decreto attuativo non è stato ancora emanato, anche se è stato definito e inviato al CSPI (Consiglio Superiore delle Pubblica Istruzione) per acquisirne il parere. Pertanto non è possibile al momento l'applicazione del comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 66/2017 e continuano, quindi, a valere le regole previste dal Regolamento delle supplenze.

In data 21 settembre 2017 è giunto il parere del CSPI che ha espresso un parere interlocutorio:
"Alla luce di tutte le considerazioni esplicitate in premessa, chiede di voler riesaminare il testo del decreto nella direzione di tutelare il diritto alla continuità didattica del disabile al pari del diritto del docente specializzato a non vedere pregiudicate le sue facoltà di accesso al lavoro nel posto che gli spetta in forza del suo stato giuridico."

Insomma, il CSPI ritiene che siano altre le priorità per l'attuazione della continuità didattica:
il principio di continuità didattica non può essere “legato” esclusivamente al singolo insegnante ma deve rientrare in una visione più ampia del ruolo e della missione educativa affidata all’intera comunità scolastica di cui fanno parte tutte le componenti lavorative, personale ATA compreso.
Inoltre il CSPI esprime perplessità sulla continuità garantita ad un supplente specialmente se privo del titolo di specializzazione:
"ancora più gravosa l’operazione prevista dall’art.6-bis dello Schema che presume di poter garantire continuità nella qualità dell’insegnamento confermando docenti senza titolo di specializzazione. […] la Legge 104/92 all’articolo 14 comma 6 [..] afferma che i docenti specializzati per il sostegno hanno diritto di priorità nella nomina, rispetto ai docenti, di ruolo o supplenti, non specializzati".

Il CSPI propone quindi interventi strutturali da programmare attraverso un piano pluriennale quali ad esempio:

  • la presenza di  personale qualificato, dalla docenza all’assistenza medica all’assistenza sociale;
  • il rispetto del numero di 20 alunni per classe  dove è presente un alunno con disabilità;
  • l'organico ATA aggiuntivo per assistenza continuativa adeguata e qualificata;
  • la stabilizzazione in organico di diritto di tutti i posti di sostegno attualmente coperti con organico di fatto.

IL PARERE DEL CSPI







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